Immobilier

Locazione a due conduttori senza solidarietà: il locatore deve suddividere la sua azione per il pagamento del canone

📅 Décision du 30 ottobre 2013⚖️ Cour de cassation📖 4 min de lecture

Quando un locale è dato in locazione a due persone senza clausola di solidarietà, il locatore non può richiedere l'intero canone a un solo conduttore: deve suddividere la sua azione per la parte di ciascuno. Se invece un conduttore dà disdetta, l'altro diventa unico debitore dell'intero canone. La Corte di cassazione ha deciso nel 2013.

Decisione di riferimento: cc • N° 12-21.973 • 2013-10-30 • Consulta la decisione →

Immaginate: siete proprietari di un locale commerciale ad Aubagne, vicino a Marsiglia. Firmate un contratto di locazione con due soci, senza pensare di includere una clausola di solidarietà. Uno dei due smette di pagare la sua parte. A chi chiedete il canone? Il secondo deve sopportare tutto da solo? Questa domanda, molto più frequente di quanto si creda, è stata posta alla Corte di cassazione nel 2013. La risposta ha sorpreso molti.

Molti proprietari pensano che, poiché due nomi figurano nel contratto, possano esigere il pagamento integrale da uno qualsiasi dei due. Ma la legge è più sfumata: senza una clausola espressa di solidarietà, ogni inquilino deve solo la sua parte. Tuttavia, se uno dà disdetta, la situazione cambia radicalmente. La decisione del 30 ottobre 2013 (n° 12-21.973) chiarisce queste due situazioni distinte. Analizziamola insieme.

Per un proprietario a Salon-de-Provence o altrove, questa decisione è un promemoria cruciale: un contratto ben redatto è sicurezza. Una dimenticanza e si rischia di percepire solo metà del canone, dovendo comunque sostenere da soli le spese. Ma come evitare la trappola? Seguite la guida.

I fatti: una storia che capita ogni giorno

La SCI Hydrangea, proprietaria di un locale professionale a Colmar, lo concede in locazione alle sue due socie, signore X e Y. Il contratto è firmato in piena regola, ma nessuna clausola prevede che le conduttrici siano solidali nel pagamento dei canoni. In altre parole, ciascuna è teoricamente tenuta a pagare la sua metà, ma nulla dice che la SCI possa richiedere l'intero a una o all'altra.

Qualche anno dopo, la signora X dà disdetta. La SCI prosegue la locazione con la sola signora Y, ma quest'ultima ritiene che, non essendo più che per metà nei locali — o meglio, che il contratto essendo stato risolto per metà — debba solo la metà del canone. La SCI, invece, considera che la signora Y, in quanto unica conduttrice rimasta, debba l'intero canone. Il disaccordo è totale.

La SCI Hydrangea adisce il tribunale, che le dà ragione in primo grado. La signora Y fa appello. La corte d'appello di Colmar, il 7 maggio 2012, riforma la sentenza: ritiene che, in mancanza di solidarietà, la signora Y debba solo la metà del canone. La SCI ricorre in cassazione. La Corte di cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2013, cassa la sentenza d'appello: afferma che, quando un solo conduttore dà disdetta, la locazione prosegue con l'altro per l'intero locale, e quest'ultimo deve pagare l'intero canone. Un completo capovolgimento? Non esattamente: la Corte distingue due situazioni.

Il ragionamento della giurisdizione — analizzato

La Corte di cassazione si basa sul diritto comune delle obbligazioni (articoli 1197 e seguenti del Codice civile, che trattano delle obbligazioni solidali o divisibili). Ricorda che un debito di canone non è, di per sé, indivisibile. Ogni conduttore deve solo la sua parte contrattuale, salvo clausola di solidarietà espressa. In assenza di tale clausola, il locatore non può agire contro uno per l'intero.

Ma c'è un ma. Quando uno dei conduttori dà disdetta, il contratto non si divide automaticamente in due contratti distinti. Il contratto iniziale prosegue con il conduttore rimasto, che conserva il godimento dell'intero locale. Ora, il canone è il corrispettivo di tale godimento. Di conseguenza, è logico che questo conduttore debba l'intero canone. La Corte precisa: « in contropartita del godimento dei locali, di pagare l'intero canone ».

I giudici di merito (Colmar) avevano ritenuto che l'assenza di solidarietà impedisse qualsiasi richiesta per la parte dell'altro. La Corte di cassazione li corregge: la solidarietà e la prosecuzione del contratto sono due cose distinte. La prima riguarda il pagamento durante la locazione, la seconda la situazione dopo una disdetta. È una conferma della giurisprudenza anteriore (Civ. 3e, 24 maggio 2006, n° 05-12.154): la disdetta di un conduttore non estingue il contratto, ma prosegue con l'altro.

Questa decisione è quindi coerente: protegge il locatore dal rischio che il conduttore rimasto paghi solo la metà, ricordando al contempo che, finché entrambi sono in essere, il locatore deve agire contro ciascuno per la sua parte. Una soluzione equilibrata.

Cosa cambia per voi — concretamente

Se siete proprietari locatori ad Aubagne o altrove, ricordate questo: finché entrambi i conduttori sono in essere, non potete esigere l'intero canone da uno solo, salvo clausola di solidarietà. Concretamente, se il canone è di 1.200 € al mese e la signora Y non paga la sua metà, potete chiedere alla signora X solo 600 €, non 1.200 €. Per i 600 € mancanti, dovete agire contro la signora Y.

Invece, se la signora X dà disdetta, la signora Y diventa unica debitrice dell'intero canone. Esempio a Salon-de-Provence: canone mensile di 1.500 €, il signor A dà disdetta. Il signor B deve ora 1.500 € al mese, non 750 €. La Corte di cassazione lo conferma. È una buona notizia per i locatori, perché evita una divisione del canone dopo la partenza di un conduttore.

Per gli inquilini, attenzione: se siete gli unici a rimanere, dovete assumere da soli il canone, anche se ritenete che l'altro avrebbe dovuto pagare la sua parte. Potrete poi rivalervi contro di lui (azione di regresso tra co-conduttori), ma ciò non vi dispensa dal pagare il locatore. Una trappola da conoscere.

Quattro consigli per evitare questo tipo di controversia

  • Inserire una clausola di solidarietà nel contratto: fin dalla firma, prevedete che ogni conduttore sia tenuto solidalmente al pagamento del canone. Così potrete

Questions fréquentes

Mon co-locataire ne paie pas sa part du loyer, le propriétaire peut-il me réclamer la totalité ?

Non, sauf si une clause de solidarité est prévue dans le bail. Sans cette clause, le propriétaire doit réclamer à chacun sa part. Vous ne devez que votre moitié.

Que faire si mon co-locataire donne congé et que je reste seul ?

Vous devez payer l'intégralité du loyer, car le bail se poursuit avec vous pour l'ensemble des locaux. Vous pouvez ensuite vous retourner contre votre ex-colocataire pour obtenir le remboursement de sa part.

Quels sont les délais pour agir en justice pour impayé de loyer ?

Le délai de prescription est de 5 ans à compter de chaque échéance impayée (article 2224 du Code civil). Pour un recours entre colocataires, le délai court à partir du paiement effectué.

Puis-je ajouter une clause de solidarité après la signature du bail ?

Oui, par un avenant signé par toutes les parties. C'est une bonne pratique pour sécuriser le bailleur.

Le bail est verbal, quels sont mes droits ?

Un bail verbal est valable mais difficile à prouver. En l'absence d'écrit, la solidarité est encore plus difficile à établir. Il est conseillé de faire régulariser un contrat écrit.

Informations juridiques

  • Numéro: 12-21.973
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 30 octobre 2013

Mots-clés

bail commercialsolidaritécolocatairesloyer

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire bailleur : que faire en cas d'impayé d'un seul locataire ?

Vous êtes propriétaire d'un local professionnel à Aubagne, loué à deux associés sans clause de solidarité. L'un d'eux ne paie plus sa part depuis 3 mois. Le loyer total est de 2 000 €.

Application pratique:

Vous ne pouvez réclamer que 1 000 € à l'autre locataire. Pour les 1 000 € impayés, vous devez assigner le locataire défaillant. Prévoyez à l'avenir une clause de solidarité dans le bail.

2

Locataire seul restant après un congé

Vous êtes locataire à Salon-de-Provence avec un associé qui donne congé. Le loyer mensuel est de 1 500 €. Vous pensiez ne devoir que 750 €.

Application pratique:

Selon l'arrêt, vous devez payer 1 500 €. Vous pouvez ensuite réclamer à votre ex-associé sa part (750 €) par mois, mais vous devez avancer la totalité au propriétaire. Négociez un avenant pour clarifier la situation.

3

Acquéreur d'un immeuble loué à plusieurs preneurs

Vous achetez un immeuble à Aubagne, avec un bail en cours signé par deux locataires sans solidarité. L'un est insolvable.

Application pratique:

Vous ne pourrez réclamer que la part du locataire solvable. Vérifiez avant l'achat si une clause de solidarité existe ou exigez une garantie du vendeur. Sinon, vous assumez le risque d'impayé partiel.

CZ

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit, spécialisée en droit immobilier et foncier. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par Maître Zakine.

Voir le cabinet →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Avvocato Maître Zakine, Dottore in Giurisprudenza

Consulenze telefoniche e in videochiamata — Appuntamenti rapidi

Prenota un appuntamento
1ª Consulenza 30 Minuti - 45€