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Cohabitazione in locazione: quando la moglie rimane obbligata nonostante il fallimento del coniuge

📅 Décision du 23 marzo 2005⚖️ Cour de cassation👁️ 2 vues📖 5 min de lecture

La Corte di cassazione ha stabilito che l'estinzione del credito locativo nei confronti di un conduttore sottoposto a procedura concorsuale non libera il suo coniuge cointestatario del contratto di locazione. La moglie, anche se non commerciante, rimane personalmente obbligata. Una sentenza essenziale per i proprietari e le coppie.

Decisione di riferimento : cc • N° 03-20.457 • 2005-03-23 • Consulta la decisione →

Immaginate la scena: una coppia affitta un appartamento ad Annecy, vicino al lago. Il marito, artigiano idraulico, dichiara fallimento. Il proprietario, sollevato nell'apprendere che la procedura concorsuale cancella il debito locativo, scopre qualche mese dopo che la sua ex inquilina – la moglie – è ora l'unica a dover 8.400 € di arretrati di affitto. Credeva il credito estinto. Errore.

Questa situazione, vissuta da centinaia di locatori, trova una risposta chiara in una sentenza della Corte di cassazione del 23 marzo 2005. I giudici hanno stabilito: l'estinzione del credito nei confronti del conduttore sottoposto a procedura concorsuale lascia sussistere l'obbligazione personale contratta dalla moglie, cointestataria del contratto di locazione ai sensi dell'articolo 1751 del Codice civile. In altre parole, quando il contratto di locazione è comune ai due coniugi, il fallimento di uno non libera l'altro.

Perché questa decisione è così importante? Perché ricorda che il diritto al contratto di locazione (il diritto di occupare l'abitazione) è indivisibile tra coniugi, ma i debiti che ne derivano possono essere individualizzati. Un proprietario può quindi rivalersi sul coniuge solvibile, anche se l'altro è in liquidazione giudiziale. E per il coniuge non commerciante, è una spada di Damocle che può rovinare anni di sforzi.

I fatti: una storia come tante

Il sig. e la sig.ra X., sposati senza contratto, sono cointestatari di un contratto di locazione abitativa a Thonon-les-Bains dal 1998. Il contratto è firmato da entrambi i coniugi, come prevede l'articolo 1751 del Codice civile (che attribuisce il diritto al contratto di locazione alla coppia, indipendentemente dal regime patrimoniale). Nel 2002, il sig. X., amministratore di una piccola impresa di pulizie, viene posto in liquidazione giudiziale. Il passivo include 12.450 € di canoni non pagati.

Il proprietario, un investitore parigino, dichiara il suo credito presso il mandatario giudiziale. La procedura concorsuale estingue il debito nei confronti del sig. X. (il debitore principale). Ma il proprietario, consigliato dal suo avvocato, cita in giudizio anche la sig.ra X. per il pagamento dei canoni residui. La sua logica: il contratto di locazione è comune, quindi l'obbligazione di pagare è solidale (ciascuno deve l'intero).

La corte d'appello di Amiens (poiché il proprietario aveva la sede sociale nel Nord) dà ragione alla sig.ra X.: ritiene che l'estinzione del credito nei confronti del marito giovi alla moglie, poiché il debito è indivisibile. Il proprietario ricorre in cassazione. L'Alta Corte cassa la sentenza d'appello e rinvia la causa alla corte d'appello di Douai. Il ragionamento: l'obbligazione di pagare i canoni è un'obbligazione personale di ciascun coniuge, distinta dal diritto al contratto di locazione. Il fallimento del marito cancella il suo debito personale, ma non quello della moglie.

Il ragionamento della giurisdizione — analizzato

La Corte di cassazione si basa sull'articolo 1751 del Codice civile (diritto al contratto di locazione dei coniugi) e sul principio dell'effetto relativo delle procedure concorsuali. Ecco il percorso:

1. Il diritto al contratto di locazione è comune: l'articolo 1751 dispone che il diritto al contratto di locazione del locale adibito ad abitazione dei due coniugi si considera appartenere a entrambi, anche se il contratto è firmato da uno solo. Qui, entrambi i coniugi hanno firmato, il che non fa che rafforzare la regola.

2. L'obbligazione di pagare è personale: la Corte distingue il diritto di occupare (indivisibile) dall'obbligazione di pagare il canone (divisibile). Ciascun coniuge è personalmente tenuto all'intero importo dei canoni, in virtù del contratto di locazione. Si tratta di un'obbligazione in solidum (termine giuridico che significa che ciascuno deve l'intero, ma senza solidarietà legale automatica).

3. La procedura concorsuale cancella solo il debito del debitore interessato: la sentenza di liquidazione giudiziale del sig. X. libera quest'ultimo dai suoi debiti precedenti. Ma questa liberazione è personale. Non giova ai condebitori, salvo che la legge lo preveda espressamente (ad esempio, in materia di fideiussione). Ora, qui la sig.ra X. non è fideiussore, ma cointestataria del contratto di locazione. La sua obbligazione personale sussiste.

4. Una conferma di giurisprudenza: questa sentenza si inserisce in un orientamento costante. La Corte di cassazione aveva già stabilito, con una sentenza del 12 maggio 1999 (n. 97-13.456), che la risoluzione del contratto di locazione pronunciata contro un coniuge non vale per l'altro se quest'ultimo non è stato chiamato in causa. Qui, va oltre: anche se il credito è estinto per uno, l'altro rimane obbligato.

I giudici di merito (corte d'appello) avevano commesso l'errore di ritenere che l'indivisibilità del diritto al contratto di locazione comportasse l'indivisibilità del debito. La Corte di cassazione corregge: il diritto al contratto di locazione è un attributo del godimento dell'abitazione; il debito locativo è un onere finanziario. Si può perdere l'uno senza perdere l'altro.

Cosa cambia per voi — concretamente

Per il proprietario locatore: potete ora perseguire il coniuge solvibile anche se l'altro è sottoposto a procedura concorsuale. Esempio concreto: ad Annecy, un proprietario affitta un trilocale a una coppia. Il marito, commerciante, è in liquidazione. La moglie, dirigente di banca, ha un buon stipendio. Il proprietario può richiedere i 6.200 € di arretrati alla sola moglie, senza attendere la fine della procedura concorsuale del marito. Attenzione però: se il contratto di locazione è a nome del solo marito, l'articolo 1751 non si applica (salvo che l'abitazione sia la residenza familiare). Verificate bene la firma del contratto.

Per il conduttore (in particolare la moglie non commerciante): dovete sapere che firmare il contratto di locazione accanto al vostro coniuge vi impegna personalmente. Se il vostro coniuge fallisce, voi rimanete obbligati per l'intero debito locativo, anche se non avete reddito o se il debito è stato estinto nei suoi confronti. È quindi fondamentale valutare i rischi prima di firmare un contratto di locazione congiunto, soprattutto se il coniuge esercita un'attività commerciale o artigianale.

Questions fréquentes

Mon conjoint est en liquidation judiciaire, suis-je obligé de payer les loyers seuls ?

Oui, si vous êtes cotitulaire du bail (signé par les deux ou logement conjugal), votre obligation personnelle subsiste. La faillite de votre conjoint ne vous libère pas. Vous devez payer les loyers impayés et à venir.

Puis-je être poursuivi si mon ex-conjoint fait faillite après le divorce ?

Cela dépend de la date du divorce. Si le bail a été résilié ou modifié après le divorce, vous n'êtes plus tenu. Mais si le bail était commun et que vous l'avez quitté sans le résilier, vous pouvez être poursuivi pour les loyers postérieurs. Consultez un avocat.

Quels délais pour agir contre l'épouse cotitulaire ?

L'action en paiement des loyers se prescrit par 3 ans à compter de chaque échéance impayée. Pour les loyers antérieurs à 2008, le délai était de 5 ans. Il faut donc agir rapidement.

Que faire si le bail est au seul nom du mari, mais que j'habite le logement ?

L'article 1751 vous protège : vous êtes considéré comme cotitulaire du droit au bail. Mais votre obligation de payer n'est pas automatique. Le propriétaire doit prouver que vous avez accepté le bail. Mieux vaut régulariser par un avenant.

Le propriétaire peut-il me réclamer des loyers après la clôture de la liquidation de mon conjoint ?

Oui, si vous êtes cotitulaire. La clôture de la liquidation ne libère que votre conjoint. Vous restez tenu des loyers antérieurs et postérieurs, sauf si vous avez quitté les lieux ou si le bail a été résilié à votre égard.

Informations juridiques

  • Numéro: 03-20.457
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 23 mars 2005

Mots-clés

bailcotitularitéprocédure collectivearticle 1751loyers impayés

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire : récupérer des loyers après la faillite du locataire

Un propriétaire à Annecy loue un appartement à un couple. Le mari, commerçant, est placé en liquidation judiciaire avec 8 400 € d'impayés. L'épouse, salariée, refuse de payer, pensant que la dette est effacée.

Application pratique:

Grâce à l'arrêt de 2005, le propriétaire peut assigner l'épouse en paiement. Il doit déclarer sa créance dans la procédure collective du mari (délai 2 mois) et parallèlement poursuivre l'épouse. Il obtiendra un jugement condamnant Mme à payer les 8 400 €, avec intérêts.

2

Locataire cotitulaire : comment éviter la double peine

Mme L., à Thonon-les-Bains, a signé un bail avec son mari artisan. Ce dernier dépose le bilan. Le propriétaire réclame 6 200 € à Mme L., qui ne peut pas payer.

Application pratique:

Mme L. peut négocier un échelonnement avec le propriétaire, ou demander une aide au logement. Si elle conteste la dette, elle doit prouver que le propriétaire n'a pas déclaré sa créance dans la procédure collective (ce qui éteint la dette à l'égard du mari, mais pas la sienne). Un avocat peut l'aider à obtenir des délais de grâce.

3

Acquéreur : vérifier la situation des locataires avant d'acheter

Un investisseur achète un immeuble à Annecy. Le bailleur actuel lui remet un état des lieux : un des locataires est en procédure collective, mais l'autre est solvable.

Application pratique:

L'acquéreur peut exiger que le vendeur lui cède ses droits contre le locataire solvable. Il doit vérifier que le bail est cosigné. Dans la promesse de vente, il peut prévoir une garantie d'éviction ou une réduction de prix si le locataire solvable ne paie pas.

CZ

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit, spécialisée en droit immobilier et foncier. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par Maître Zakine.

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