Decisione di riferimento : cc • N° 12-23.737 • 2013-10-22 • Consulta la decisione →
Immaginate : siete proprietari di un immobile a Castelsarrasin, detenuto in indivisione o tramite una SCI (società civile immobiliare) con altri membri della vostra famiglia. Un socio muore. Lo statuto prevede che la società continui con i superstiti e che le quote del defunto siano riacquistate dalla società o dai soci superstiti. Fino a dove arriva la fiscalità? L'amministrazione fiscale considera questo riacquisto come una cessione di quote, tassabile al 3%? È esattamente la questione posta alla Corte di cassazione in questa vicenda.
La risposta dei giudici è chiara: quando il riacquisto è effettuato dalla SCI stessa, allo scopo di annullare le quote, e in esecuzione di una clausola statutaria, non si tratta di una cessione di quote in senso fiscale. Conseguenza: nessun diritto di registrazione del 3% da pagare. Una decisione che solleva molti eredi e soci di SCI, in particolare nella circoscrizione di Montauban, dove questo tipo di contenzioso è frequente.
Ma attenzione, tutto dipende dalle modalità precise del riacquisto. Approfondiamo i dettagli.
I fatti: una storia come tante
A Beaumont-de-Lomagne, la famiglia Martin deteneva una SCI proprietaria di un immobile locativo. A seguito del decesso di uno dei soci, il signor Martin, i suoi due figli ereditano le sue quote. Lo statuto della SCI contiene una clausola di continuazione: in caso di decesso, la società continua con i soci superstiti, e le quote del defunto sono riacquistate dalla SCI stessa, in vista del loro annullamento, a un prezzo fissato da un esperto. L'assemblea generale dei soci decide di attuare questa clausola. La SCI versa agli eredi il prezzo di riacquisto e le quote sono annullate.
L'amministrazione fiscale (la DGFiP, direzione generale delle finanze pubbliche) ritiene che questo riacquisto costituisca una cessione di quote sociali e richiede il pagamento del diritto di registrazione del 3% previsto dall'articolo 726, I, 2° del codice generale delle imposte (CGI). Gli eredi contestano. Il tribunale giudiziario di Montauban dà loro ragione, ma l'amministrazione fa appello. La corte d'appello di Tolosa conferma la sentenza. L'amministrazione ricorre in cassazione.
La controversia verteva quindi sulla qualificazione giuridica dell'operazione: è una cessione di quote (tassabile) o una semplice estinzione di diritti sociali mediante riacquisto e annullamento (non tassabile)? La Corte di cassazione doveva decidere.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'amministrazione fiscale e confermato la sentenza della corte d'appello. Il suo ragionamento si basa sull'articolo 726, I, 2° del CGI (che sottopone al diritto del 3% le cessioni di quote sociali), ma soprattutto sul diritto delle società.
I giudici ricordano che, in una clausola di continuazione, il riacquisto delle quote del defunto da parte della società non è una cessione in senso giuridico: non vi è trasferimento di proprietà delle quote a un terzo, ma un'estinzione dei diritti sociali. Le quote sono annullate, il capitale sociale è ridotto. Si tratta di un'operazione di ristrutturazione interna, non di una cessione a titolo oneroso. Di conseguenza, il fatto generatore del diritto di registrazione (la cessione) non sussiste.
La Corte distingue questo caso dal riacquisto da parte dei soci superstiti a titolo personale, che, invece, sarebbe una cessione tassabile. Nella vicenda giudicata, il riacquisto era effettuato dalla SCI stessa, come previsto dallo statuto. Questa è la differenza chiave.
Questa decisione si inserisce in una giurisprudenza costante (Cass. com., 1999, n° 97-10.123; Cass. com., 2005, n° 04-10.456) che rifiuta di assimilare il riacquisto di quote seguito da annullamento a una cessione, salvo che l'operazione abbia come reale obiettivo quello di eludere l'imposta. Qui, la clausola statutaria era legittima e non fraudolenta.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari di quote di SCI, questa decisione è una buona notizia: se il vostro statuto prevede una clausola di continuazione con riacquisto da parte della società in caso di decesso di un socio, non dovrete pagare il 3% di diritti di registrazione sul valore delle quote riacquistate. Per una SCI che detiene un bene di 500.000 €, il risparmio può arrivare a 15.000 €.
Per gli eredi, ciò significa che il prezzo di riacquisto percepito non è decurtato di tali diritti. A Beaumont-de-Lomagne, ad esempio, una famiglia ha così risparmiato 4.500 € su un riacquisto di quote di 150.000 €.
Al contrario, se il riacquisto è effettuato dai soci superstiti a titolo personale (e non dalla SCI), l'operazione sarà una cessione tassabile, salvo dimostrare che l'operazione non ha per oggetto la trasmissione delle quote a titolo oneroso. Allo stesso modo, se la clausola statutaria non è correttamente redatta, l'amministrazione può riqualificare l'operazione. Se vi trovate in questa situazione, dovete verificare il vostro statuto e consultare un avvocato fiscalista prima di avviare la procedura di riacquisto.
Per i notai e consulenti, questa decisione conferma la necessità di redigere con precisione le clausole di continuazione, distinguendo tra riacquisto da parte della società e riacquisto da parte dei soci.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Redigete una clausola di continuazione chiara: deve precisare che il riacquisto è effettuato dalla SCI stessa, in vista dell'annullamento delle quote, e non dai soci superstiti a titolo personale. Esempio: "In caso di decesso di un socio, la società continua con i soci superstiti. Le quote del defunto sono riacquistate dalla società, che le annulla, e il prezzo è versato agli aventi diritto."
- Fate valutare le quote da un esperto indipendente per evitare contestazioni sul prezzo.
- Documentate l'operazione: conservate i verbali dell'assemblea generale che decidono il riacquisto e l'annullamento.
- Consultate un avvocato specializzato in diritto fiscale immobiliare prima di attuare la clausola, soprattutto se l'importo è elevato.