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Convocazione dell'assemblea generale di condominio: il nome dei due coniugi è obbligatorio
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Convocazione dell'assemblea generale di condominio: il nome dei due coniugi è obbligatorio

📅 Décision du 23 maggio 2007⚖️ Cour de cassation👁️ 40 vues📖 5 min de lecture

La Corte di Cassazione ricorda che la convocazione all'assemblea generale dei condomini deve essere inviata a entrambi i coniugi quando l'unità immobiliare è un bene comune, pena la nullità delle decisioni.

Decisione di riferimento: cc • N° 06-14.974 • 2007-05-23 • Consulta la decisione →

Immaginate: abitate a Roubaix con il vostro coniuge, entrambi proprietari del vostro appartamento in condominio. Ricevete una convocazione all'assemblea generale, ma è indirizzata solo al vostro nome, non a quello del vostro coniuge. Le decisioni votate durante questa assemblea possono essere contestate? La risposta della Corte di Cassazione è chiara: sì, perché la convocazione deve essere obbligatoriamente intestata a entrambi i coniugi. Un dettaglio che ha fatto giurisprudenza e che protegge i condomini sposati.

Questa decisione del 23 maggio 2007 (ricorso n° 06-14.974) risolve una questione pratica ricorrente: come convocare validamente coniugi sposati sotto il regime della comunione legale, proprietari di un'unità condominiale? L'amministratore deve inviare una lettera separata a ciascun coniuge, o una sola lettera a nome di entrambi? La Corte di Cassazione impone una soluzione: la convocazione deve essere inviata a entrambi i coniugi, pena la nullità dell'assemblea generale.

Per i condomini di Marcq-en-Baroeul o altrove, questa regola ha conseguenze concrete: se siete sposati e la vostra unità è un bene comune, dovete essere convocati personalmente. In caso contrario, potete chiedere l'annullamento delle decisioni prese. Ma attenzione: non tutti i regimi patrimoniali sono interessati. Spiegazioni.

I fatti: una storia che capita ogni giorno

Il Sig. e la Sig.ra Dupont, proprietari di un appartamento a Strasburgo, sono sposati sotto il regime della comunione legale. La loro unità condominiale, acquistata durante il matrimonio, è quindi un bene comune. Durante l'assemblea generale del 2002, l'amministratore invia una sola convocazione, intestata unicamente al nome del Sig. Dupont. La Sig.ra Dupont non viene convocata. Le decisioni votate (lavori, bilancio, ecc.) vengono adottate.

Il Sig. e la Sig.ra Dupont contestano la validità dell'assemblea generale davanti al tribunale di grande istanza di Strasburgo. Ritengono che la convocazione dovesse essere inviata a entrambi i coniugi, ciascuno essendo comproprietario indiviso dell'unità. Il sindacato dei condomini (l'amministratore) sostiene che una sola convocazione sia sufficiente, poiché l'unità è un bene comune gestito dal marito, considerato capo della comunione (ex articolo 1421 del Codice civile).

Il tribunale dà ragione ai coniugi: la convocazione è annullata. Il sindacato propone appello. La corte d'appello di Rennes (3 novembre 2005) conferma la sentenza. Il sindacato ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma che la convocazione deve essere inviata a entrambi i coniugi, poiché ciascun coniuge è proprietario indiviso dell'unità comune e ha il diritto di partecipare all'assemblea generale.

Il ragionamento della giurisdizione — analizzato

La Corte di Cassazione si basa sull'articolo 815 del Codice civile (comunione) e sui principi del condominio (legge del 10 luglio 1965, articolo 8). Ricorda che l'unità condominiale è un bene indiviso tra i coniugi, ciascuno detenendo una quota. Ogni coniuge ha quindi la qualità di condomino e deve essere convocato personalmente all'assemblea generale. La convocazione unica al solo nome del marito è irregolare, poiché priva la moglie del suo diritto di voto e di partecipazione.

La Corte respinge l'argomento del sindacato basato sull'ex articolo 1421 del Codice civile (potere del marito sulla comunione). Precisa che questo testo non permette al marito di rappresentare da solo la comunione negli atti di disposizione, come la partecipazione a un'assemblea generale di condominio. Il diritto di voto e di convocazione è un diritto individuale legato alla qualità di condomino, che ciascun coniuge esercita per la propria quota.

Questa decisione conferma una giurisprudenza costante: i coniugi in comunione di beni sono considerati comproprietari indivisi, e l'amministratore deve convocarli ciascuno separatamente. Non si tratta di un revirement, ma di un'applicazione rigorosa delle regole della comunione e del condominio. La Corte insiste sul fatto che la nullità dell'assemblea generale può essere invocata anche se uno dei coniugi era presente o rappresentato, purché l'altro non sia stato convocato.

Cosa cambia per voi — concretamente

Per i condomini sposati: se siete sposati sotto un regime di comunione (legale o convenzionale) e la vostra unità è un bene comune, dovete ricevere ciascuno una convocazione personale. In caso contrario, potete chiedere l'annullamento dell'assemblea generale entro due mesi dalla notifica del verbale (articolo 42 della legge del 1965). Esempio: a Marcq-en-Baroeul, una coppia riceve una convocazione unica al nome del marito. La moglie, assente, contesta: le decisioni sono annullate e l'amministratore deve organizzare una nuova assemblea, con costi da 500 a 1.500 € a carico del sindacato.

Per gli amministratori: dovete verificare il regime patrimoniale di ogni condomino. Se l'unità è comune, inviate due convocazioni separate (o una sola indirizzata a entrambi i coniugi, ma menzionando i loro due nomi). In caso contrario, rischiate un'azione di nullità e danni e interessi.

Per gli acquirenti: al momento dell'acquisto di un'unità condominiale, informatevi sul regime patrimoniale del venditore. Se il bene è comune, assicuratevi che entrambi i coniugi firmino l'atto di vendita. In caso di dubbio, richiedete un'attestazione notarile.

Attenzione: la regola non si applica ai coniugi sposati sotto il regime della separazione dei beni. In tal caso, ciascun coniuge è proprietario esclusivo della propria unità, e una sola convocazione è sufficiente (al nome del proprietario). Allo stesso modo, per i conviventi o partner

[{"q":"Convocation AG copropriété : nom des deux époux obligatoire ?","a":"Oui, le syndic doit libeller la convocation aux deux noms des époux, même si un seul peut voter. Sinon, l'AG encourt la nullité."},{"q":"Quelle sanction si convocation AG au seul nom du mari ?","a":"L'assemblée générale peut être annulée pour vice de convocation, comme l'a jugé la Cour de cassation en 2007."},{"q":"Un époux peut-il voter seul en AG de copropriété ?","a":"Oui, depuis 1985, chaque époux peut voter seul pour les actes d'administration sur les biens communs, mais la convocation doit être adressée aux deux noms."}]

Informations juridiques

  • Numéro: 06-14.974
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 23 mai 2007

Mots-clés

copropriétéassemblée généraleconvocationépouxcommunauté de biensnullitésyndic

Cas d'usage pratiques

1

Copropriétaire marié non convoqué

M. et Mme Martin, mariés sous régime légal, propriétaires d'un appartement à Roubaix. Le syndic convoque uniquement M. Martin. Mme Martin, absente, conteste l'AG.

Application pratique:

Mme Martin peut demander l'annulation de l'AG dans les deux mois. Le syndic devra organiser une nouvelle AG, avec des frais à sa charge. Conseillez de vérifier vos convocations et d'agir rapidement.

2

Syndic confronté à une contestation

Un syndic de Marcq-en-Baroeul convoque un couple par un seul courrier au nom de l'époux. L'épouse assigne le syndicat en nullité.

Application pratique:

Le syndic doit prouver que la convocation a été adressée aux deux époux. À défaut, l'AG est annulée. Conseillez au syndic de vérifier les régimes matrimoniaux et d'envoyer des convocations séparées.

3

Acquéreur d'un lot en copropriété

Un couple acquiert un bien commun à Lille. Le notaire omet de mentionner la communauté. Le syndic convoque un seul époux.

Application pratique:

L'acquéreur doit exiger du notaire une attestation de régime matrimonial. En cas de problème, il peut se retourner contre le notaire pour manquement à son devoir de conseil.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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23 juil. 2026Lire →

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