Decisione di riferimento: cc • N° 07-15.508 • 2008-11-19 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Lingolsheim, un medico di medicina generale apre il suo studio in un appartamento in affitto. Tutto procede bene fino al giorno in cui alcuni pazienti, in attesa del loro turno, fanno rumore nell'atrio, bloccano l'accesso o lasciano rifiuti. Il proprietario, esasperato, vuole risolvere il contratto di locazione e chiedere il risarcimento dei danni. Ma il medico può essere ritenuto responsabile delle azioni dei suoi pazienti?
È esattamente la questione che la Corte di cassazione ha dovuto risolvere con una sentenza del 19 novembre 2008. Una questione che si pongono centinaia di proprietari locatori, in particolare in città come Sélestat o Strasburgo, dove i professionisti sanitari affittano locali per esercitare la loro attività.
La risposta dei giudici è chiara: i pazienti non sono «persone della casa» ai sensi dell'articolo 1735 del codice civile. Pertanto, in assenza di colpa personale del medico, questi non può essere ritenuto responsabile dei disturbi causati dalla sua clientela. Analisi di una decisione che fa la felicità dei professionisti sanitari… e che delude alcuni proprietari.
I fatti: una storia come tante
L'Académie des inscriptions et belles lettres (sì, un'istituzione) è proprietaria di un appartamento in un edificio parigino. Lo concede in locazione a un medico, il dottor X., affinché vi eserciti la sua professione. Il contratto precisa che il medico può ricevere i suoi pazienti nei locali. Fin qui, nulla di anomalo.
Ben presto sorgono tensioni. I pazienti che vengono per le visite parcheggiano ovunque, parlano ad alta voce nelle parti comuni, lasciano tracce di passi e, soprattutto, alcuni bloccano l'ingresso dell'edificio. Gli altri conduttori si lamentano. Il proprietario mette in mora il medico affinché faccia cessare questi disturbi. Di fronte all'assenza di miglioramenti, l'Académie cita in giudizio il dottor X. per ottenere la risoluzione del contratto di locazione (l'annullamento del contratto di affitto) e il risarcimento dei danni (una somma di denaro per riparare il pregiudizio subito).
Il medico si difende: non è responsabile di ciò che fanno i suoi pazienti, non può controllarli continuamente. Il tribunale di grande istanza di Parigi gli dà ragione in primo grado (la prima sentenza). Ma la corte d'appello di Parigi, adita dal proprietario, riforma questa decisione: ritiene che il medico sia responsabile dei disturbi causati dai suoi pazienti, in quanto questi sono «persone della sua casa» ai sensi dell'articolo 1735 del codice civile. Il medico ricorre quindi in cassazione. È qui che la Corte di cassazione, la più alta giurisdizione giudiziaria, deciderà.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
L'articolo 1735 del codice civile dispone che il conduttore (il locatario) è responsabile dei deterioramenti e delle perdite che avvengono per fatto delle persone della sua casa o dei suoi subconduttori. Storicamente, questa nozione di «persone della casa» si riferiva alla famiglia, ai domestici, ai collaboratori domestici. Ma che dire dei clienti o dei pazienti di un professionista libero professionista?
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 19 novembre 2008, risponde negativamente. Ricorda che il locatore aveva autorizzato espressamente il medico a esercitare la sua professione nei locali locati. Questa autorizzazione implica necessariamente la presenza di pazienti. Ora, questi non possono essere assimilati a «persone della casa» ai sensi dell'articolo 1735. Perché? Perché il medico non ha un potere di controllo e di direzione sui suoi pazienti paragonabile a quello che ha sul suo personale o sulla sua famiglia. Un paziente viene liberamente, non è sotto l'autorità del medico dopo la visita.
La Corte precisa che, in assenza di qualsiasi colpa personale del medico (ad esempio, se avesse incoraggiato i pazienti a comportarsi male, o se non avesse fatto nulla per limitare i disturbi pur avendone i mezzi), questi non può essere ritenuto responsabile. Nel caso di specie, il medico aveva affisso istruzioni di buona condotta nella sala d'attesa e richiamato all'ordine i pazienti rumorosi. Non aveva quindi commesso alcuna colpa.
Questa sentenza è una conferma della giurisprudenza precedente: i tribunali sono restii a estendere la responsabilità del locatario a terzi che non sono sotto la sua dipendenza. È una decisione protettiva per i professionisti liberi professionisti (medici, avvocati, architetti, ecc.) che esercitano in locali locati.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietario locatore: Non potete rivolgervi automaticamente contro il vostro locatario professionista per i disturbi causati dalla sua clientela. Dovete dimostrare una colpa personale da parte sua (es.: assenza di segnaletica, rifiuto di intervenire). In pratica, se subite disturbi, inviate prima una messa in mora (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) al locatario affinché prenda provvedimenti. Se nulla cambia, potete citare in giudizio, ma le vostre possibilità di successo sono limitate se il locatario ha agito con diligenza. Esempio concreto: a Sélestat, un proprietario ha tentato di ottenere 5.000 € di danni per schiamazzi notturni nelle parti comuni causati da pazienti di un dentista. Il tribunale ha respinto la richiesta del proprietario, per mancanza di prova di una colpa del dentista.
Se siete locatario professionista (medico, avvocato, ecc.): Siete al riparo da una responsabilità automatica. Ma restate vigili: affiggete regole di buona condotta, installate un campanello per limitare gli ingressi intempestivi e, se un paziente si lamenta di un altro, intervenite. Conservate tracce delle vostre azioni (foto, email, testimonianze). In caso di controversia, potrete dimostrare la vostra diligenza. Esempio: a Strasburgo, un avvocato è stato citato in giudizio dal suo locatore per via dei clienti che fumavano nell'androne. Avendo affisso cartelli «Vietato fumare» e chiamato la polizia in due occasioni, il tribunale ha ritenuto che non vi fosse colpa. Il locatore è stato condannato alle spese processuali.