Decisione di riferimento : cc • N° 71-14.021 • 1973-01-24 • Consulta la decisione →
Immaginate un insegnante di musica a Montlouis-sur-Loire che dà lezioni private la sera e nei fine settimana. Percepisce 8 000 € di cachet in un anno, ma dopo aver pagato il suo locale, gli spartiti e gli spostamenti, gli restano solo 4 000 €. Deve essere affiliato d'ufficio alla cassa di previdenza degli artisti? La risposta non è così semplice, perché tutto dipende da ciò che si intende per « redditi professionali ».
Questa domanda, centinaia di musicisti, autori e compositori non salariati se la pongono ogni anno. Bisogna considerare l'importo lordo incassato, oppure dedurre gli oneri e le spese professionali? Una decisione della Corte di cassazione del 24 gennaio 1973 (n° 71-14.021) ha risolto questo dibattito in modo definitivo, e la sua portata va ben oltre il solo mondo della musica.
In questo articolo, analizzeremo questa vicenda, comprenderemo il ragionamento dei giudici, e soprattutto vedremo cosa comporta per voi, che siate artisti, insegnanti, o anche proprietari di un immobile locato ammobiliato (poiché lo stesso principio si applica ad altri contributi).
I fatti : una storia come ne capitano ogni giorno
Il sig. B., insegnante di musica non salariato a Loches, esercita a titolo accessorio. Nel 1968, percepisce 5 000 franchi di cachet (circa 7 600 € attuali). La Cassa di assegni di vecchiaia degli insegnanti di musica, musicisti, autori e compositori (CAVPMAC) gli richiede dei contributi, ritenendo che superi la soglia di affiliazione fissata a 4 000 franchi.
Il sig. B. contesta : secondo lui, i suoi redditi professionali netti (dopo deduzione delle sue spese : affitto della sala, acquisto di spartiti, spese di spostamento) sono inferiori alla soglia. Adisce la commissione di primo grado, poi la corte d'appello di Parigi.
La corte d'appello gli dà ragione : ritiene che i redditi professionali debbano intendersi netti da oneri, conformemente allo spirito del regime di protezione sociale. La CAVPMAC ricorre in cassazione, sostenendo che l'articolo 2 dello statuto menziona i « redditi professionali » senza altra precisazione, e che il legislatore ha voluto riferirsi alle somme incassate, punto e basta.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione rigetta il ricorso della cassa. Il suo ragionamento è chiaro : l'articolo 2 dello statuto fissa una soglia di affiliazione basata sui « redditi professionali », mentre l'articolo 24 bis (che prevede l'esonero dai contributi in caso di redditi bassi) precisa « redditi netti globali ». Questa differenza di formulazione potrebbe far pensare che per l'affiliazione si prenda il lordo. Ma la Corte dice no : « tutte le somme incassate a titolo di una delle professioni interessate non possono essere considerate redditi professionali senza che ne siano state dedotte le spese e gli oneri professionali a cui hanno dato luogo ».
In altre parole, il legislatore ha implicitamente accolto la nozione di reddito netto (utile) per determinare se un artista esercita in modo sufficientemente importante da giustificare un'affiliazione obbligatoria. Gli oneri inerenti all'attività devono essere sottratti, altrimenti si arriverebbe a un'assurdità : un insegnante che guadagna 10 000 € ma spende 9 000 € in spese sarebbe affiliato, mentre il suo reddito reale è irrisorio.
Questa decisione non è un revirement, ma una chiarificazione. Si inserisce in una logica protettiva : la sicurezza sociale non deve schiacciare i piccoli redditi sotto contributi sproporzionati.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per gli artisti e insegnanti non salariati : dovete calcolare la vostra soglia di affiliazione deducendo tutte le vostre spese professionali (affitto, materiale, trasporti, formazione, ecc.). Se il vostro reddito netto è inferiore alla soglia annuale fissata dalla cassa (circa 1 200 € all'anno nel 2024), non siete tenuti a contribuire. Inutile quindi pagare contributi indebiti.
Per i proprietari locatori : lo stesso principio si applica per l'affiliazione alla Sicurezza sociale degli indipendenti (ex-RSI) se locate un immobile ammobiliato. Così, se i vostri affitti lordi sono di 25 000 € ma avete 15 000 € di spese (interessi del mutuo, lavori, ecc.), il vostro reddito netto è di 10 000 € : potete essere esonerati dai contributi se questo importo è sotto la soglia.
Per i condòmini : ciò non vi riguarda direttamente, ma se siete artisti o locatori in ammobiliato, ricordate questo principio : il lordo non fa il reddito. Esempio concreto a Loches : un insegnante di pianoforte incassa 12 000 € di lezioni, ma dopo deduzione di 6 000 € di spese (affitto di una sala a 300 €/mese, spostamenti, spartiti), il suo reddito netto è di 6 000 €. Se è sotto la soglia (ad esempio 7 500 €), non è affiliato.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Conservate tutte le vostre fatture di spese professionali : affitto, acquisto di materiale, spese di spostamento, abbonamenti. Senza giustificativi, la cassa non potrà verificare le vostre spese.
- Dichiarate i vostri redditi netti : sulla vostra dichiarazione fiscale, indicate l'importo dopo deduzione delle spese. Ciò faciliterà il calcolo della vostra soglia di affiliazione.
- Verificate ogni anno la soglia di affiliazione : le casse (CAVPMAC, RSI, ecc.) pubblicano ogni anno l'importo minimo di redditi netti. Non fidatevi delle soglie degli anni precedenti.
- In caso di dubbio, richiedete un parere : potete interrogare la vostra cassa per iscritto per sapere se siete soggetti. La loro risposta vi proteggerà in caso di controllo.