Decisione di riferimento: cc • N° 94-80.589 • 1995-02-01 • Consulta la decisione →
Immaginate: avete appena acquistato un bel terreno boschivo a Loos, vicino a Lille. Sognate di costruirvi la vostra casa, di fare un orto, o semplicemente di liberare la vista. Solo che abbattendo qualche albero, potreste ritrovarvi davanti al tribunale penale, con una multa salata e l'obbligo di reimpiantare. È la disavventura capitata al Sig. X, proprietario a Villeneuve-d'Ascq, che pensava di poter disboscare senza chiedere nulla a nessuno.
La domanda che ogni proprietario si pone: ho il diritto di tagliare alberi sul mio terreno? La risposta è raramente semplice, ma una decisione della Corte di cassazione del 1° febbraio 1995 (n° 94-80.589) fissa le regole del gioco. Ricorda che il disboscamento è strettamente regolamentato e che il proprietario assume la propria responsabilità penale e civile nel momento in cui non rispetta la procedura.
Cosa dice esattamente questa decisione? Che il proprietario è presunto responsabile del disboscamento non autorizzato, e che può sfuggire alle azioni legali solo dimostrando un caso di forza maggiore o di essere stato vittima di un atto illecito che non ha potuto impedire. Una lezione che vale per tutti, dal privato al promotore.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Il Sig. X è proprietario di un terreno boschivo a Loos, nel Nord. Nel 1991, intraprende il disboscamento di un appezzamento senza aver richiesto l'autorizzazione amministrativa prevista dall'articolo L. 311-2 del Codice forestale (che impone un'autorizzazione preventiva per qualsiasi disboscamento di un bosco di superficie superiore a una soglia, salvo eccezioni). Un agente della direzione dipartimentale dell'agricoltura constata i fatti e redige un verbale di infrazione.
Perseguito davanti al tribunale penale, il Sig. X tenta di difendersi: afferma di ignorare che il suo terreno fosse soggetto a tale regolamentazione, e che il suo permesso di costruire non menzionava alcun divieto di disboscare. Sostiene inoltre che il disboscamento è stato realizzato da un imprenditore che aveva incaricato, e che lui stesso non aveva abbattuto personalmente gli alberi.
Il tribunale penale lo dichiara colpevole. Il Sig. X propone appello, ma la corte d'appello conferma la condanna. Egli ricorre quindi in cassazione, ritenendo che i giudici di merito non abbiano sufficientemente caratterizzato la sua conoscenza del carattere particolare del suo terreno. La Corte di cassazione respinge il suo ricorso con una sentenza del 1° febbraio 1995, affermando che l'infrazione di disboscamento senza autorizzazione è una contravvenzione di grande viabilità (infrazione che riguarda il demanio pubblico o l'interesse generale) per la quale la buona fede è irrilevante, e che il proprietario è responsabile di diritto, salvo provare la forza maggiore o un reato a cui è rimasto estraneo.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo L. 311-2 del Codice forestale (oggi codificato all'articolo L. 341-1 del nuovo Codice forestale), che dispone che « nessuno può esercitare il diritto di disboscare i propri boschi senza aver ottenuto preventivamente un'autorizzazione amministrativa ». Questo obbligo è di ordine pubblico: non ammette eccezioni, salvo quelle tassativamente elencate dalla legge (ad esempio, i disboscamenti necessari per la costruzione di infrastrutture di interesse generale).
Il ragionamento dei giudici è semplice: il proprietario è tenuto a conoscere la regolamentazione applicabile al suo bene. Poco importa che abbia affidato i lavori a un terzo: l'obbligo di ottenere l'autorizzazione incombe personalmente su di lui. In caso di disboscamento senza autorizzazione, è presunto responsabile. Può essere esonerato solo dimostrando un caso di forza maggiore (ad esempio, una tempesta che ha abbattuto gli alberi) o di essere stato vittima di un atto illecito che non ha potuto impedire (ad esempio, un'intrusione di occupanti abusivi che hanno tagliato gli alberi senza il suo consenso).
Questa decisione è una conferma di una giurisprudenza costante: il proprietario forestale è il garante della preservazione dei boschi. Si inserisce in una logica di protezione dell'ambiente e di lotta contro la deforestazione. I giudici ricordano che l'ignoranza della legge non è una scusa, e che il permesso di costruire, anche se autorizza una costruzione, non vale autorizzazione a disboscare. Le due procedure sono indipendenti.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietari di un terreno boschivo: prima di abbattere il minimo albero, verificate se il vostro terreno è soggetto ad autorizzazione. La soglia è variabile a seconda dei dipartimenti, ma in generale, qualsiasi disboscamento di una superficie superiore a 0,5 ettari (cioè 5.000 m²) è soggetto ad autorizzazione. A Villeneuve-d'Ascq, ad esempio, un proprietario che disbosca 2.000 m² senza autorizzazione rischia una multa fino a 7.500 € per metro quadrato disboscato (articolo L. 341-3 del Codice forestale), senza contare l'obbligo di reimpiantare su una superficie equivalente.
Se siete acquirenti: prima di acquistare un terreno boschivo, informatevi sulla sua classificazione e sulle servitù urbanistiche. Un terreno classificato come zona boschiva può essere inedificabile o soggetto a restrizioni. Chiedete al venditore se ha ottenuto autorizzazioni di disboscamento. In caso di disboscamento illegale, potreste essere ritenuti responsabili in solido.
Se siete locatari di un bene boschivo: non avete il diritto di disboscare senza l'accordo del proprietario, e anche con il suo accordo, è necessaria un'autorizzazione amministrativa. In caso di infrazione, il proprietario e il locatario possono essere perseguiti.