Decisione di riferimento: cc • N° 11-18.287 • 2012-10-30 • Consultare la decisione →
Questa decisione fornisce un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Dopo aver accertato che il rifiuto della merce, il suo mancato pagamento e l'applicazione di una penale derivavano direttamente dall'inadempimento contrattuale del vettore che, non presentandosi presso un intermediario nei giorni e negli orari concordati con il mittente bensì in anticipo, non aveva permesso l'etichettatura della merce prima della sua consegna al destinatario, la corte d'appello, la quale ha ritenuto che il vettore, essendo all'origine di tale mancanza di etichettatura, non potrebbe avvalersi delle disposizioni dell'articolo 17 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, detta CMR, ha legalmente giustificato la propria decisione
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali per i ricorsi
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato specializzato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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