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Disdetta del conduttore di locazione commerciale: l'atto stragiudiziale è obbligatorio, anche se il contratto dice il contrario
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Disdetta del conduttore di locazione commerciale: l'atto stragiudiziale è obbligatorio, anche se il contratto dice il contrario

📅 Decisione del 13 dicembre 2000⚖️ Cour de cassation👁️ 24 visualizzazioni📖 5 min di lettura

La Corte di cassazione ricorda che la disdetta data dal conduttore commerciale deve essere notificata mediante atto di ufficiale giudiziario (atto stragiudiziale), e non con semplice lettera raccomandata, anche se il contratto lo prevede. Decisione del 13 dicembre 2000 (n. 99-14.878).

Decisione di riferimento : cc • N. 99-14.878 • 2000-12-13 • Consulta la decisione →

Immaginate per un attimo: siete proprietari di un locale commerciale a Cuincy, nella periferia di Douai. Il vostro conduttore vi invia una disdetta tramite lettera raccomandata, come previsto dal contratto che avete firmato. Pensate che tutto sia in ordine, ma sei mesi dopo il conduttore vi cita in giudizio per convalidare il suo anticipato rilascio. Il tribunale vi dà ragione, ma la corte d'appello ribalta tutto? È esattamente ciò che è accaduto nella causa decisa dalla Corte di cassazione il 13 dicembre 2000. La questione è semplice: una disdetta data dal conduttore può essere validamente inviata per lettera raccomandata se il contratto lo autorizza? La risposta dei giudici supremi è senza appello: no, l'atto stragiudiziale (notifica tramite ufficiale giudiziario) è obbligatorio.

Questa decisione, emessa nell'ambito della corte d'appello di Versailles, riguarda una locazione commerciale regolata dal decreto del 30 settembre 1953. Il conduttore, la società Erca Gec, ha dato disdetta alle locatrici, le società Capim e Périmétro, mediante lettera raccomandata, conformemente a una clausola del contratto. Le locatrici, pur essendo professioniste del settore immobiliare, hanno accettato tale modalità firmando il contratto. Ma la Corte di cassazione ha cassato la sentenza della corte d'appello che convalidava tale disdetta, motivando che le prescrizioni legali (articolo 5 del decreto) impongono un atto stragiudiziale e che la convenzione delle parti non può derogarvi.

Per i proprietari e conduttori di locali commerciali, questa decisione è un duro monito: il formalismo protettivo dello statuto delle locazioni commerciali non può essere derogato, nemmeno di comune accordo. Che siate a Douai, a Cuincy o altrove, se intendete dare o ricevere una disdetta, dovete conoscere questa regola imperativa.

I fatti: una storia come tante

Prendiamoci il tempo di raccontare la storia. La società Erca Gec è conduttrice di locali ad uso commerciale, di proprietà delle società Capim e Périmétro. Il contratto è stato concluso per una durata di nove anni, con facoltà di recesso triennale (ogni tre anni il conduttore può dare disdetta). Il contratto prevede espressamente che tale disdetta possa essere data mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le parti si impegnano su questa base.

Un giorno, la società Erca Gec decide di lasciare i locali prima della scadenza del contratto. Invia quindi una raccomandata alle locatrici, notificando la disdetta per la scadenza triennale. Le locatrici, che sono professioniste della locazione commerciale, non reagiscono immediatamente. Ma sorge il dissenso: la disdetta è valida? Le locatrici ritengono di no, perché non è stata notificata mediante atto di ufficiale giudiziario (atto stragiudiziale). Il conduttore, invece, si appella alla clausola contrattuale che autorizza la lettera raccomandata.

La causa viene portata davanti al tribunale di grande istanza, poi alla corte d'appello di Versailles. Quest'ultima, con sentenza del 12 marzo 1999, dà ragione al conduttore: ritiene valida la disdetta. Per i giudici d'appello, le locatrici, professioniste avvertite, hanno accettato consapevolmente la clausola contrattuale e non dimostrano alcun prezzo derivante dall'irregolarità formale. In altre parole, poiché nessuno ha subito un danno, perché annullare la disdetta?

Ma le locatrici non si accontentano di questa decisione. Ricorrono in cassazione. La Corte di cassazione le ascolterà. Il 13 dicembre 2000 cassa e annulla la sentenza della corte d'appello, ai sensi degli articoli 3-1 e 5 del decreto del 30 settembre 1953 (divenuti articoli L. 145-9 e L. 145-10 del Codice di commercio). L'Alta Corte ricorda che la disdetta data dal conduttore deve essere notificata mediante atto stragiudiziale e che la convenzione delle parti non può derogare a tale prescrizione legale. Poco importa che le locatrici siano professioniste, poco importa che non abbiano subito alcun danno: la forma è imperativa.

Il ragionamento della giurisdizione — analizzato

Per comprendere la decisione, occorre risalire ai testi. L'articolo 3-1 del decreto del 1953 (oggi L. 145-9 del Codice di commercio) prevede che il conduttore possa dare disdetta alla scadenza di un periodo triennale, se giustifica un motivo grave e legittimo (ad esempio, cessazione dell'attività). L'articolo 5 dello stesso decreto (oggi L. 145-10) dispone che la disdetta deve essere data mediante atto stragiudiziale (notificato da un ufficiale giudiziario). La legge non prevede eccezioni per la lettera raccomandata.

I giudici della corte d'appello di Versailles avevano ritenuto che, poiché il contratto prevedeva la lettera raccomandata e le locatrici, in quanto professioniste, avevano accettato tale modalità, la disdetta fosse valida. Inoltre, le locatrici non dimostravano alcun danno causato dall'irregolarità formale. La corte d'appello si era persino basata sull'articolo 114 del nuovo Codice di procedura civile (oggi articolo 114 del Codice di procedura civile), che consente di convalidare un atto nullo se la sua irregolarità non ha causato pregiudizio alla controparte.

Ma la Corte di cassazione non è di questo avviso. Ritiene che le regole di forma del decreto del 1953 siano di ordine pubblico: si impongono a tutti e le parti non possono derogarvi mediante contratto. Di conseguenza, la clausola contrattuale che autorizza la lettera raccomandata è nulla (o quantomeno inopponibile alla legge). Poco importa che le locatrici siano professioniste: il formalismo protettivo dello statuto delle locazioni commerciali si applica a tutti. Inoltre, l'articolo 114 del Codice di procedura civile non può essere invocato per convalidare un atto che non è stato compiuto

Informazioni legali

  • Numero: 99-14.878
  • Tribunale: Cour de cassation
  • Decisione del: 13 dicembre 2000

Parole chiave

bail commercialcongéacte extrajudiciairehuissierformalisme
Maître Cécile Zakine

Informazioni sull'autrice

Maître Cécile Zakine — Avvocata del Foro delle Alpi Marittime, Dottore in Giurisprudenza. Ogni articolo di questa rivista nasce dall'analisi di una decisione giurisprudenziale reale, commentata e contestualizzata dal team di Maître Zakine.

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