Decisione di riferimento: cc • N° 92-13.658 • 1993-10-26 • Consulta la decisione →
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La situazione
Non è vietato al giudice fare riferimento a una dichiarazione anonima, non accompagnata dalla consegna di documenti, purché tale dichiarazione sia sottoposta al giudice mediante un documento redatto dagli inquirenti e firmato da loro, consentendo così di valutarne il contenuto, e sia corroborata da altri elementi di informazione descritti e analizzati da lui; pertanto, fondando la propria decisione sulla dichiarazione anonima invocata, senza menzionare che il verbale di audizione che la conteneva gli era stato presentato e senza precisare, se non tramite il rinvio a un documento allegato all'istanza, non descritto, che essa era registrata in un documento redatto e firmato dagli inquirenti, il presidente del Tribunale non mette la Corte di Cassazione in grado di esercitare il suo controllo e non soddisfa i requisiti dell'articolo 48 dell'ordinanza del 1° dicembre 1986.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo ti riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in giurisprudenza, opera in tutta la Francia.
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