Indennizzo dei passeggeri aerei: quando il vettore può essere esonerato per «circostanze straordinarie»?
In caso di ritardo o di annullamento del volo, il vettore aereo non è tenuto a versare l'indennizzo forfettario previsto dal regolamento europeo se dimostra che l'incidente deriva da circostanze straordinarie che nessuna misura ragionevole avrebbe potuto evitare.
La situazione
Il regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004 impone alle compagnie aeree di indennizzare i passeggeri in caso di rifiuto di imbarco, annullamento o ritardo significativo (tre ore o più all'arrivo). Questo dispositivo protegge i viaggiatori di fronte agli imprevisti del trasporto aereo, ma non è assoluto.
L'articolo 5, § 3, del regolamento prevede un esonero: il vettore sfugge all'obbligo di indennizzo se prova che il ritardo o l'annullamento è dovuto a circostanze straordinarie che non avrebbero potuto essere evitate nemmeno con tutte le misure ragionevoli. La Cour de cassation, con una decisione del 12 settembre 2018 (n. 17-11.361), richiama i contorni di questo esonero basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009.
Cosa dice la giurisprudenza
La CGUE ha progressivamente precisato la nozione di circostanze straordinarie. Si tratta di eventi che, per loro natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono al suo controllo effettivo.
- Le condizioni meteorologiche incompatibili con la realizzazione del volo
- I rischi legati alla sicurezza (atti di terrorismo, sabotaggio)
- Gli scioperi esterni alla compagnia (controllori di volo, ad esempio)
- I difetti occulti di fabbricazione che compromettono la sicurezza dei voli
- Le collisioni con uccelli o la presenza di corpi estranei sulle piste
Al contrario, i guasti tecnici derivanti dalla normale manutenzione del velivolo non costituiscono generalmente circostanze straordinarie, in quanto rientrano nella gestione abituale dell'attività del vettore.
L'onere della prova grava sul vettore
Punto essenziale: spetta alla compagnia aerea dimostrare, da un lato, l'esistenza di circostanze straordinarie e, dall'altro, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare che queste comportino l'annullamento o il ritardo. Questa duplice esigenza limita rigorosamente il ricorso all'esonero e spiega perché numerosi contenziosi si concentrano sulla valutazione concreta della diligenza del vettore.
I giudici di merito devono così verificare, caso per caso, se la compagnia ha realmente messo in atto tutto il possibile: riorganizzazione delle rotazioni, ricorso a un velivolo di sostituzione, informazione e assistenza dei passeggeri. In mancanza di tale dimostrazione, l'indennizzo resta dovuto.
Cosa bisogna ricordare per i passeggeri
Per un passeggero che si trova ad affrontare un ritardo o un annullamento, questa giurisprudenza ha una portata pratica importante:
- L'indennizzo forfettario resta il principio; l'esonero è l'eccezione
- La compagnia deve fornire una prova precisa e circostanziata, non un semplice richiamo generico
- Un guasto tecnico «classico» non basta a giustificare un rifiuto di indennizzo
- In caso di rifiuto del vettore, un ricorso giurisdizionale permette spesso di ottenere ragione
Se questa decisione riguarda il diritto dei trasporti, essa illustra una dinamica che si ritrova anche in materia immobiliare: la ripartizione dell'onere della prova tra professionista e consumatore è spesso determinante nell'esito di un contenzioso. Per qualsiasi questione relativa ai vostri diritti e alle garanzie applicabili nelle vostre operazioni, lo studio di Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare ad Antibes, può accompagnarvi nell'analisi del vostro fascicolo.
Domande frequenti
Uno sciopero del personale della compagnia aerea è una circostanza straordinaria?
No, in linea di principio. Uno sciopero interno al vettore (il proprio personale) è generalmente considerato un rischio inerente al normale esercizio dell'attività e non consente l'esonero. Solo gli scioperi esterni, che sfuggono totalmente al controllo della compagnia, possono essere presi in considerazione.
Il passeggero deve provare l'assenza di circostanze straordinarie?
No, è il contrario. L'onere della prova grava interamente sul vettore aereo, che deve dimostrare sia l'esistenza di circostanze straordinarie sia l'adozione di tutte le misure ragionevoli per evitare il ritardo o l'annullamento.
Cosa fare se la compagnia rifiuta l'indennizzo invocando queste circostanze?
È possibile contestare questo rifiuto, prima con un reclamo scritto dettagliato, poi davanti ai tribunali se la compagnia non giustifica precisamente la sua posizione. Le giurisdizioni esigono prove concrete e non accettano giustificazioni generiche o insufficientemente motivate.

