Decisione di riferimento: cc • N° 90-87.478 • 1992-03-09 • Consultare la decisione →
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La situazione
La cannabis la cui coltivazione è punibile in virtù degli articoli L. 626 e L. 627 del Codice della salute pubblica si definisce, non per riferimento alle disposizioni regolamentari del detto Codice o alla regolamentazione comunitaria del mercato della canapa, ma per riferimento alla Convenzione internazionale unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, la quale ha un'autorità superiore alla legge interna in applicazione dell'articolo 55 della Costituzione (1). Questa convenzione, che peraltro esclude dal proprio campo di applicazione la coltivazione della pianta di cannabis a fini industriali, non opera alcuna distinzione tra la coltivazione di cannabis ai fini del traffico e la coltivazione ai fini del consumo personale, i suoi articoli 23 e 28 precisando al contrario che il produttore di cannabis è tenuto a consegnare la totalità del proprio raccolto all'organismo nazionale di controllo.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocata in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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