Decisione di riferimento: cc • N° 80-16.723 • 1982-11-02 • Consultare la decisione →
Questa decisione fornisce un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
L'omissione da parte del conduttore di rispettare le disposizioni del comma 2 dell'articolo 21 del decreto del 30 settembre 1953, secondo le quali il proprietario è chiamato a concorrere all'atto di sublocazione, costituisce un inadempimento istantaneo che non può né proseguire né rinnovarsi; la messa in mora prevista dall'articolo 9 del decreto del 30 settembre 1953 non può pertanto essere richiesta.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato specializzata in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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