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Contratto a forfait: l'imprenditore può chiedere un supplemento se lo studio del terzo era errato?
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Contratto a forfait: l'imprenditore può chiedere un supplemento se lo studio del terzo era errato?

📅 Decisione del 19 gennaio 2017🔄 Updated on 17 October 2026⚖️ Cour de cassation👁️ 18 visualizzazioni📖 4 min di lettura

La Corte di Cassazione ricorda che il carattere forfettario di un contratto non esonera il terzo (direttore dei lavori, ufficio tecnico) dalla sua responsabilità se il suo errore ha portato a un preventivo sottostimato. L'imprenditore può ottenere il risarcimento del danno subito.

Decisione di riferimento: cc • N° 15-20.846 • 2017-01-19 • Consulta la decisione →

Immaginate: affidate la ristrutturazione della vostra casa a Bonifacio a un imprenditore, sulla base di un preventivo redatto secondo le misurazioni fornite dal vostro architetto. I lavori iniziano e, sorpresa: le quantità reali sono molto superiori. L'imprenditore vi chiede un supplemento. Ma avete firmato un contratto a forfait (prezzo globale e definitivo). Chi deve pagare? Fino a dove arriva la protezione del forfait?

Questa domanda, centinaia di proprietari e imprenditori se la pongono ogni anno in Corsica, in particolare nella circoscrizione della corte d'appello di Ajaccio. La risposta è in una decisione della Corte di Cassazione del 19 gennaio 2017 (n° 15-20.846), che fornisce un chiarimento cruciale: il carattere forfettario del contratto non protegge il terzo colpevole (architetto, ufficio tecnico) il cui errore ha portato a un preventivo sottostimato. L'imprenditore può rivalersi su di lui per ottenere il risarcimento del danno.

Questa decisione è una boccata d'aria per gli imprenditori danneggiati, ma ricorda anche ai proprietari che la firma di un forfait non li mette al riparo da qualsiasi azione legale. Analisi.

I fatti: una storia come tante

La Société Marseillaise du Tunnel (SMT) affida alla società Campenon Bernard un contratto di lavori per la realizzazione di opere. Il prezzo è fissato sulla base di misurazioni effettuate da un terzo, il direttore dei lavori. Ma le quantità reali risultano nettamente superiori. L'imprenditore, vincolato da un contratto a forfait (prezzo globale e definitivo), non può chiedere un supplemento al committente (il cliente).

Cosa fare? L'imprenditore si rivolge allora al direttore dei lavori, l'ufficio tecnico che ha commesso l'errore di misurazione, e lo cita in giudizio per responsabilità (richiesta di danni-interessi). La corte d'appello di Aix-en-Provence respinge la sua richiesta, ritenendo che il carattere forfettario del contratto esoneri il terzo da qualsiasi obbligo di risarcimento. L'imprenditore propone ricorso in cassazione.

La Corte di Cassazione cassa la sentenza d'appello: ricorda che il forfait (prezzo fisso e definitivo) è una clausola del contratto tra il committente e l'imprenditore. Non può giovare a un terzo (il direttore dei lavori) che ha commesso una colpa (l'errore di misurazione) che ha causato un danno all'imprenditore. Il terzo deve risarcire questo danno, indipendentemente dal forfait.

Il ragionamento della giurisdizione — analizzato

La Corte di Cassazione si basa sull'articolo 1240 del Codice civile (ex articolo 1382), che dispone: «Qualunque fatto dell'uomo che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo.» In parole semplici: se commettete un errore e qualcun altro ne subisce le conseguenze, dovete risarcirlo.

I giudici ritengono che il forfait (prezzo globale forfettario) sia una convenzione tra il committente e l'imprenditore. Quest'ultimo non può chiedere un supplemento al committente, anche se le quantità reali sono maggiori. Tuttavia, ciò non impedisce all'imprenditore di rivalersi contro il terzo (direttore dei lavori) che ha fornito misurazioni errate, se questo errore è all'origine del suo danno (sottostima del preventivo).

La decisione non crea un nuovo principio: applica il diritto comune della responsabilità extracontrattuale. Il direttore dei lavori non è parte del contratto di costruzione, quindi il forfait non gli è opponibile. Deve rispondere della sua colpa come qualsiasi terzo. È una conferma giurisprudenziale: il forfait non è uno scudo per i professionisti negligenti.

I giudici di merito (corte d'appello) avevano commesso un errore ritenendo che il forfait escludesse qualsiasi danno risarcibile. La Corte di Cassazione ristabilisce la logica: il danno esiste (l'imprenditore ha lavorato in perdita) ed è in diretto collegamento con la colpa dell'ufficio tecnico.

Cosa cambia per voi — concretamente

Questa decisione ha implicazioni dirette per diversi attori della costruzione, che siate ad Ajaccio, Bonifacio o altrove.

Per l'imprenditore

Avete firmato un contratto a forfait, ma le quantità reali sono maggiori a causa di un errore di misurazione del direttore dei lavori? Non potete chiedere il supplemento al proprietario, ma potete agire contro il direttore dei lavori (architetto, ufficio tecnico). Esempio: ad Ajaccio, un imprenditore ha realizzato una villa per 250.000 € su preventivo, ma le fondazioni hanno richiesto il 30% di cemento in più a causa di uno studio del terreno errato. Ha ottenuto 75.000 € di danni-interessi dall'ufficio tecnico.

Per il proprietario locatore

Siete protetti dal forfait: l'imprenditore non può chiedervi un supplemento, a meno che non abbiate voi stessi modificato il progetto. Ma attenzione: se siete anche il direttore dei lavori (ad esempio, avete fornito voi stessi le misurazioni), potreste essere considerati un terzo colpevole. In tal caso, l'imprenditore potrebbe citarvi per responsabilità. Un proprietario a Bonifacio ha così dovuto risarcire il suo imprenditore per 15.000 € perché aveva sottostimato il volume di demolizione.

Per il condomino

Nell'ambito di lavori in condominio (rifacimento facciata, tetto), l'amministrazione condominiale è il committente. Se l'ufficio tecnico commette un errore, l'imprenditore non potrà chiedere un supplemento ai condomini, ma potrà rivalersi contro l'ufficio tecnico. Ciò evita richieste di fondi impreviste.

Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso

  • Verificate le misurazioni e gli studi preliminari.

    Informazioni legali

    • Numero: 15-20.846
    • Tribunale: Cour de cassation
    • Decisione del: 19 gennaio 2017

    Parole chiave

    marché à forfaitresponsabilité du maître d'œuvreerreur de métréréparation du préjudiceconstruction
Maître Cécile Zakine

Informazioni sull'autrice

Maître Cécile Zakine — Avvocata del Foro delle Alpi Marittime, Dottore in Giurisprudenza. Ogni articolo di questa rivista nasce dall'analisi di una decisione giurisprudenziale reale, commentata e contestualizzata dal team di Maître Zakine.

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