Decisione di riferimento: cc • N° 08-10.232 • 2009-06-16 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
La liquidazione giudiziale concomitante alla risoluzione del piano di risanamento decisa, dopo la constatazione della cessazione dei pagamenti del debitore nel corso di tale piano, in applicazione delle disposizioni dell'articolo L. 626-27 I, comma 2, del codice di commercio nella sua versione risultante dalla legge del 26 luglio 2005 di salvaguardia delle imprese, che sono applicabili alle procedure di risanamento giudiziale in corso al 1° gennaio 2006, è disciplinata dalle disposizioni di tale legge. La corte d'appello che pronuncia, in tali circostanze, la liquidazione giudiziale di una società esclude correttamente l'applicazione nei confronti dei soci dell'articolo L. 624-1 del codice di commercio nella sua versione anteriore alla legge del 26 luglio 2005 di salvaguardia delle imprese e ritiene a buon diritto che la liquidazione giudiziale della società non produce i suoi effetti nei confronti dei soci, fossero essi illimitatamente e solidalmente responsabili del passivo sociale
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo vi riguarda? L'avvocato Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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