Decisione di riferimento : cc • N. 05-15.774 • 2008-01-31 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Il mandato apparente non può prevalere sulle norme imperative stabilite dagli articoli 1 e 6 della legge n. 70-9 del 2 gennaio 1970 e dall'articolo 72 del decreto del 20 luglio 1972, che dispongono, per i primi due testi, che i contratti conclusi con persone fisiche o giuridiche che svolgono o prestano la loro opera, in modo abituale, nelle operazioni riguardanti beni altrui e relative, in particolare, alla vendita di immobili devono essere redatti per iscritto, e, per il terzo, che il titolare della carta professionale "transazioni su immobili e fondi di commercio" deve detenere un mandato scritto che ne specifichi l'oggetto e che, quando comporta l'autorizzazione a impegnarsi per un'operazione determinata, ne faccia espressa menzione
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettare scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservare tutti i documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipare: un consiglio preventivo costa sempre meno di una controversia
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📌 Questo articolo vi riguarda? Avv. Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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