Decisione di riferimento: Cass. • N. 00-18.828 • 2003-06-24 • Consulta la decisione →
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La situazione
Il ricevitore delle imposte, che si trova nell'impossibilità di iscrivere il suo privilegio successivamente alla sentenza di apertura a causa del divieto istituito dall'articolo L. 621-50, comma 1, del Codice del commercio, conserva tuttavia il suo privilegio, in applicazione del secondo comma di questo testo per i crediti che non era tenuto a iscrivere alla data della sentenza di apertura, purché tali crediti siano stati dichiarati. Deve essere cassata la sentenza che pronuncia l'ammissione a titolo chirografario del credito fiscale messo in riscossione anteriormente alla sentenza di apertura e che il ricevitore non era tenuto a iscrivere alla data di tale sentenza.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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