Decisione di riferimento : cc • N° 24-16.354 • 2026-05-28 • Consulta la decisione →
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La situazione
Dall'articolo 1382, divenuto 1240 del codice civile, risulta che il notaio è tenuto a verificare, con tutte le indagini utili, le dichiarazioni fatte dal venditore e che, per loro natura o portata giuridica, condizionano la validità o l'efficacia dell'atto che redige. Viene meno ai suoi obblighi di informazione e di consiglio il notaio che, pur essendo a conoscenza, tramite lo stato descrittivo di divisione e il regolamento di condominio, del passato industriale del sito nell'ambito del quale si trova l'immobile venduto e sul quale le dichiarazioni del venditore non forniscono precisazioni sufficienti ai sensi dell'articolo L. 514-20 del codice dell'ambiente, limita le sue indagini alla sola consultazione delle banche dati ambientali pubbliche, poiché questi siti sono incompleti e avrebbe dovuto procedere alle verifiche necessarie presso l'autorità incaricata della polizia degli impianti classificati per la protezione dell'ambiente (ICPE)
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo ti riguarda? L'Avvocato Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in giurisprudenza, opera in tutta la Francia.
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