Decisione di riferimento : cc • N° 01-70.122 • 2002-12-04 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul tuo diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per te.
La situazione
Non giustifica legalmente la sua decisione ai sensi delle disposizioni della legge del 16-24 agosto 1790 la corte d'appello che, a seguito della creazione con decreto nel Parco nazionale delle Cévennes di una zona vietata alla caccia, ritiene la competenza del giudice dell'espropriazione per pronunciarsi sulle richieste dei proprietari di terreni inclusi in tale zona, volte a ottenere dall'ente pubblico amministrativo del Parco nazionale delle Cévennes il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle piantagioni forestali, in applicazione dell'articolo R. 241-59 del Codice rurale che attribuisce a tale giudice la competenza per pronunciarsi sulle indennità dovute in ragione della creazione di una zona vietata alla caccia in applicazione dell'articolo L. 331-3 del Codice dell'ambiente, senza constatare che i danni allegati fossero la conseguenza diretta dell'istituzione della zona vietata alla caccia.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispetta scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conserva tutti i tuoi documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipa: un consiglio preventivo costa sempre meno di una causa
Per un'analisi della tua situazione: consultazione 30 min a 45€ con Maître Zakine.
📌 Questo articolo ti riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in giurisprudenza, interviene in tutta la Francia.
→ Prendi appuntamento per una consulenza in diritto del lavoro |
→ Tutti i nostri articoli giuridici
