Decisione di riferimento : cc • N° 17-16.539 • 2018-07-12 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un'importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Sì, secondo l'articolo L. 323-6 del codice della sicurezza sociale, nella sua versione risultante dalla legge n. 2010-1594 del 20 dicembre 2010, le giurisdizioni del contenzioso generale della sicurezza sociale controllano, in caso di ricorso contro le decisioni relative alla restituzione delle indennità giornaliere da esso previste, l'adeguatezza della sanzione pronunciata dalla cassa all'importanza dell'infrazione commessa dall'assicurato, queste disposizioni non conferiscono alla restituzione dell'indebito il carattere di una sanzione a carattere punitivo e non ostano, pertanto, all'applicazione della penalità finanziaria prevista dall'articolo L. 162-1-14, divenuto L. 114-17-1 dello stesso codice. Viola pertanto questi testi, la giurisdizione del contenzioso generale della sicurezza sociale che ritiene che tale penalità non possa essere cumulata, in applicazione del principio ne bis in idem, con la richiesta di restituzione di indennità giornaliere indebitamente versate
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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