Decisione di riferimento: cc • N. 06-81.232 • 2006-05-11 • Consulta la decisione →
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La situazione
Nessuna disposizione legale o convenzionale osta alla notifica a una persona, anche se precedentemente sottoposta a fermo di polizia, qualunque sia stata la durata di tale misura, di un mandato di comparizione, che si configura come l'ordine dato dal giudice istruttore alla forza pubblica di condurla dinanzi a sé. Le formalità previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale sono rispettate, purché la persona interessata sia presentata entro il termine legale al pubblico ministero, territorialmente competente in ragione del luogo in cui si trova l'interessato, dopo la fine del suo fermo di polizia, effettuato nell'ambito di una rogatoria, quando le viene notificato il mandato di comparizione appena emesso dal giudice istruttore.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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