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Dispensa dal preavviso: quando il datore di lavoro torna sulla sua iniziale opposizione, il lavoratore può esigere l'indennità
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Dispensa dal preavviso: quando il datore di lavoro torna sulla sua iniziale opposizione, il lavoratore può esigere l'indennità

📅 Decisione del 20 giugno 1990🔄 Updated on 16 October 2026⚖️ Cour de cassation👁️ 42 visualizzazioni📖 4 min di lettura

Un lavoratore chiede la dispensa dal preavviso, il datore rifiuta, poi accetta. La Corte di Cassazione stabilisce che il rifiuto iniziale fa sorgere il diritto all'indennità di preavviso, anche se il lavoratore viene infine dispensato. Analisi per datori di lavoro e lavoratori.

Decisione di riferimento: cc • N. 87-41.136 • 1990-06-20 • Consulta la decisione →

Immaginate la scena: a Vallauris, un ingegnere informatico, chiamiamolo Sig. Dupont, annuncia al suo datore di lavoro che intende lasciare il posto. Chiede di essere dispensato dall'eseguire il preavviso di tre mesi. Il datore gli risponde per lettera: «No, il preavviso è di tre mesi, deve eseguirlo.» Qualche giorno dopo, il datore cambia idea e accetta la dispensa. Ma il Sig. Dupont, ritenendo che il rifiuto iniziale gli abbia causato un danno, richiede l'indennità compensativa di preavviso. Il datore sostiene che, alla fine, è stato dispensato, quindi nessuna indennità dovuta. La domanda che ogni proprietario o inquilino potrebbe porsi in materia di diritto del lavoro: quando un diritto viene rifiutato e poi concesso, si può far valere il rifiuto iniziale per ottenere un risarcimento? La Corte di Cassazione risponde sì. Questa decisione, resa nel 1990, rimane un punto di riferimento per tutte le controversie relative al preavviso.

Che siate lavoratori o datori di lavoro, questa vicenda vi riguarda se vi trovate di fronte a una richiesta di dispensa dal preavviso. La trappola è classica: un accordo verbale o una prima lettera di rifiuto, poi un dietrofront. Ma quali sono i vostri diritti? Questo articolo analizza il ragionamento dei giudici e fornisce chiavi concrete, con esempi tratti dalla mia pratica nelle circoscrizioni di Grasse, Mont-de-Marsan, e in particolare a Vallauris e Cannet.

I fatti: una storia che capita ogni giorno

Il Sig. X (nome fittizio) viene assunto nel febbraio 1978 come ingegnere informatico da una società con sede a Vallauris. Il suo contratto prevede un preavviso di tre mesi in caso di dimissioni o licenziamento. Il 24 dicembre 1984, rassegna le dimissioni e chiede di essere dispensato dall'eseguire tale preavviso. Con lettera, il datore gli ricorda che il preavviso è di tre mesi e che deve eseguirlo. Ma qualche giorno dopo, il datore accoglie la sua richiesta e lo dispensa dal preavviso. Il Sig. X viene quindi liberato immediatamente, ma ritiene che il rifiuto iniziale gli abbia causato un danno: contava su un'indennità compensativa di preavviso per riprendersi professionalmente. Adisce quindi il consiglio di prud'hommes per richiedere un'indennità integrativa corrispondente al periodo di preavviso non eseguito.

La corte d'appello dà torto al Sig. X, ritenendo che, poiché il datore ha infine accettato la dispensa, non vi è luogo a indennità. Ma la Corte di Cassazione cassa tale sentenza: ritiene che il lavoratore possa far valere il rifiuto iniziale. In chiaro, se il datore aveva prima detto no, poi sì, il lavoratore ha diritto all'indennità di preavviso perché il rifiuto iniziale ha fatto sorgere un diritto acquisito. Attenzione però: ciò non significa che ogni dispensa concessa dopo un rifiuto dia diritto all'indennità. È necessario che il lavoratore abbia subito un danno a causa del rifiuto iniziale. In questa vicenda, il lavoratore non aveva trovato immediatamente un altro lavoro, quindi aveva effettivamente perso un'opportunità.

Quello che pochi sanno è che la Corte di Cassazione applica qui un principio generale di diritto: quando il datore manifesta una volontà chiara di non dispensare, poi cambia idea, il lavoratore può far valere la posizione iniziale per richiedere l'indennità. Si tratta di un revirement rispetto a una giurisprudenza precedente che riteneva rilevante solo la decisione finale.

Il ragionamento della giurisdizione — analizzato

La Corte di Cassazione si è basata sull'articolo 1134 del Codice civile (vecchio, oggi 1103) che dispone che le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno stipulate. In materia di contratto di lavoro, le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore, ma il preavviso è un periodo di esecuzione del contratto. Il datore può dispensare il lavoratore dall'eseguire il preavviso, ma tale dispensa non priva il lavoratore dell'indennità compensativa, salvo che il lavoratore ne faccia richiesta e il datore accetti senza un rifiuto preliminare.

In altre parole, il ragionamento dei giudici è il seguente: quando il lavoratore chiede una dispensa, il datore può accettare o rifiutare. Se rifiuta, il lavoratore resta obbligato a eseguire il preavviso e ha diritto alla retribuzione. Se il datore cambia idea e lo dispensa infine, il lavoratore non esegue il preavviso, ma ha diritto all'indennità compensativa perché il rifiuto iniziale ha modificato la situazione: il lavoratore ha potuto, in buona fede, organizzare la propria vita in base a tale rifiuto (ad esempio, cercando un impiego dopo il periodo di preavviso).

Questa decisione conferma una tendenza protettiva del lavoratore: la Corte di Cassazione sanziona le pratiche del datore che giocano sulla confusione. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui il datore diceva verbalmente «nessun problema, è dispensato» e poi inviava una lettera di rifiuto, o viceversa. I giudici guardano la cronologia degli scritti. Qui, il rifiuto iniziale era scritto, il che ha permesso al lavoratore di provare la contraddizione.

Gli argomenti del datore erano i seguenti: il lavoratore ha chiesto la dispensa, l'ha ottenuta, quindi non ha diritto all'indennità. La corte d'appello aveva seguito questa logica. Ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che si trattasse di un errore.

Informazioni legali

  • Numero: 87-41.136
  • Tribunale: Cour de cassation
  • Decisione del: 20 giugno 1990

Parole chiave

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Maître Cécile Zakine

Informazioni sull'autrice

Maître Cécile Zakine — Avvocata del Foro delle Alpi Marittime, Dottore in Giurisprudenza. Ogni articolo di questa rivista nasce dall'analisi di una decisione giurisprudenziale reale, commentata e contestualizzata dal team di Maître Zakine.

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