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Con sentenza del 25 giugno 2020 (CGUE, sentenza
Droit Immobilier

Con sentenza del 25 giugno 2020 (CGUE, sentenza

📅 Decisione del 01 dicembre 2021🔄 Updated on 18 October 2026⚖️ Cour de cassation👁️ 9 visualizzazioni📖 2 min di lettura

Con sentenza del 25 giugno 2020 (CGUE, sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C-762/18 e Iccrea Banca, C-37-19), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato, poi reintegrato nel suo impiego, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento con decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel suo impiego, per il motivo che, durante tale periodo, tale lavoratore non ha svolto lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro. Ne consegue che, salvo quando il lavoratore abbia occupato un altro impiego durante il periodo di estromissione compreso tra la data del licenziamento nullo e quella della reintegrazione nel suo impiego, egli può rivendicare i suoi diritti a ferie retribuite per tale periodo in applicazione delle disposizioni degli articoli L. 3141-3 e L. 3141-9 del codice del lavoro. Deve pertanto essere cassata la sentenza che, per respingere la domanda del lavoratore volta a ottenere che il datore di lavoro sia condannato a pagargli una retribuzione per ogni mese trascorso tra la sua estromissione dall'impresa e la sua reintegrazione con le ferie retribuite relative, ritiene che il periodo di estromissione non dia diritto all'acquisizione di giorni di ferie

Decisione di riferimento: cc • N° 19-24.766 • 2021-12-01

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La situazione

Con sentenza del 25 giugno 2020 (CGUE, sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C-762/18 e Iccrea Banca, C-37-19), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato, poi reintegrato nel suo impiego, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento con decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel suo impiego, per il motivo che, durante tale periodo, tale lavoratore non ha svolto lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro. Ne consegue che, salvo quando il lavoratore abbia occupato un altro impiego durante il periodo di estromissione compreso tra la data del licenziamento nullo e quella della reintegrazione nel suo impiego, egli può rivendicare i suoi diritti a ferie retribuite per tale periodo in applicazione delle disposizioni degli articoli L. 3141-3 e L. 3141-9 del codice del lavoro. Deve pertanto essere cassata la sentenza che, per respingere la domanda del lavoratore volta a ottenere che il datore di lavoro sia condannato a pagargli una retribuzione per ogni mese trascorso tra la sua estromissione dall'impresa e la sua reintegrazione con le ferie retribuite relative, ritiene che il periodo di estromissione non dia diritto all'acquisizione di giorni di ferie

Ce que dit la loi

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Informazioni legali

  • Numero: 19-24.766
  • Tribunale: Cour de cassation
  • Decisione del: 01 dicembre 2021

Parole chiave

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

Informazioni sull'autrice

Maître Cécile Zakine — Avvocata del Foro delle Alpi Marittime, Dottore in Giurisprudenza. Ogni articolo di questa rivista nasce dall'analisi di una decisione giurisprudenziale reale, commentata e contestualizzata dal team di Maître Zakine.

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