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Con una sentenza del 4 dicembre 2019
Droit Immobilier

Con una sentenza del 4 dicembre 2019

📅 Decisione del 25 marzo 2020🔄 Updated on 14 October 2026⚖️ Cour de cassation👁️ 12 visualizzazioni📖 3 min di lettura

Con una sentenza del 4 dicembre 2019 (C-493/18, Tiger e.a.), la CGUE ha stabilito che l'articolo 3, § 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza deve essere interpretato nel senso che l'azione del curatore, nominato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, volta a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l'ipoteca costituita su di esso, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro. Con la stessa sentenza, la CGUE ha stabilito che l'articolo 25, § 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che una decisione con cui un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore a promuovere un'azione in un altro Stato membro, anche se tale azione rientra nella competenza esclusiva di detto giudice, non può avere l'effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro. Viola pertanto l'articolo 3, § 1, del regolamento la corte d'appello che, adita con un'azione promossa dal curatore di una procedura di insolvenza aperta in Inghilterra volta a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori di tale procedura le ipoteche costituite dal debitore su beni situati in Francia e le vendite di tali beni a un terzo, che rientra nella competenza esclusiva dei giudici inglesi, non si dichiari d'ufficio incompetente a conoscerne, poco importando che il curatore sia stato autorizzato dal giudice inglese ad adire il giudice francese

Decisione di riferimento : cc • N° 16-20.520 • 2020-03-25 • Consulta la decisione →

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La situazione

Con una sentenza del 4 dicembre 2019 (C-493/18, Tiger e.a.), la CGUE ha stabilito che l'articolo 3, § 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza deve essere interpretato nel senso che l'azione del curatore, nominato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, volta a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l'ipoteca costituita su di esso, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro. Con la stessa sentenza, la CGUE ha stabilito che l'articolo 25, § 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che una decisione con cui un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore a promuovere un'azione in un altro Stato membro, anche se tale azione rientra nella competenza esclusiva di detto giudice, non può avere l'effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro. Viola pertanto l'articolo 3, § 1, del regolamento la corte d'appello che, adita con un'azione promossa dal curatore di una procedura di insolvenza aperta in Inghilterra volta a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori di tale procedura le ipoteche costituite dal debitore su beni situati in Francia e le vendite di tali beni a un terzo, che rientra nella competenza esclusiva dei giudici inglesi, non si dichiari d'ufficio incompetente a conoscerne, poco importando che il curatore sia stato autorizzato dal giudice inglese ad adire il giudice francese

Ciò che dice la legge

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Informazioni legali

  • Numero: 16-20.520
  • Tribunale: Cour de cassation
  • Decisione del: 25 marzo 2020

Parole chiave

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

Informazioni sull'autrice

Maître Cécile Zakine — Avvocata del Foro delle Alpi Marittime, Dottore in Giurisprudenza. Ogni articolo di questa rivista nasce dall'analisi di una decisione giurisprudenziale reale, commentata e contestualizzata dal team di Maître Zakine.

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