Decisione di riferimento : cc • N° 74-10.855 • 1975-07-07 • Consultare la decisione →
Questa decisione offre un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Adita con una domanda di pagamento del prezzo dei lavori effettuati su un peschereccio a traino, indirizzata a uno dei comproprietari della nave, la Corte d'appello che respinge l'eccezione di inammissibilità del convenuto, il quale sosteneva che il riparatore era privo di legittimazione ad agire contro lui solo, e dichiara infondata la chiamata in causa degli altri comproprietari, non si contraddice e non denatura gli elementi di prova quando accerta che, se il convenuto, comproprietario della nave, era gestore della società dei quiratari e aveva, in tale qualità, commissionato i lavori controversi, la designazione di tale gestore non era stata oggetto della pubblicità prevista dalla normativa e che, in applicazione degli articoli 15 e 20 della legge del 3 gennaio 1967, recante statuto delle navi e degli altri navigli, il convenuto doveva considerarsi gestore insieme agli altri comproprietari e tenuto illimitatamente e solidalmente dei debiti della comproprietà e che, di conseguenza, il creditore della comproprietà ha potuto rivolgersi al debitore che ha voluto scegliere, senza che questi possa opporgli i benefici di discussione e di divisione.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocata in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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