Decisione di riferimento: cc • N° 07-19.348 • 2008-12-03 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un'importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Viola gli articoli 267, nella sua formulazione anteriore alla legge n. 2004-439 del 26 maggio 2004 e 1527 del codice civile, la corte d'appello che ritiene che costituisca un vantaggio matrimoniale la donazione-ripartizione consentita a donatari sposati sotto il regime legale con stipulazione espressa che i beni donati debbano cadere nella comunione dei beni esistente tra i donatari e i rispettivi coniugi, mentre tale operazione non costituisce un vantaggio matrimoniale suscettibile di revoca, essendo i vantaggi matrimoniali che derivano direttamente dal funzionamento del regime matrimoniale costituiti solo dai profitti che l'uno o l'altro dei coniugi può trarre dalle clausole di una comunione convenzionale o che possono derivare dalla confusione del mobilio o dei debiti
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettare scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservare tutti i documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipare: un consiglio preventivo costa sempre meno di una lite
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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