Decisione di riferimento : cc • N° 08-16.992 • 2009-07-08 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete proprietari ad Agde, e la vostra conduttrice, la Sig.ra Josette, non dà più segni di vita da tre mesi. L'affitto non viene più pagato, la posta si accumula e nessuno risponde al telefono. Vi chiedete: ha semplicemente traslocato senza avvisare? O è partita per una vacanza prolungata? E soprattutto, come recuperare il vostro appartamento senza rischiare un processo per violazione di domicilio?
Questa domanda, centinaia di proprietari a Montpellier e altrove se la pongono ogni anno. La risposta si trova in una sentenza della Corte di Cassazione dell'8 luglio 2009 (n° 08-16.992), che ha stabilito: la partenza definitiva del conduttore, caratterizzata dal fatto di lasciare l'alloggio senza informare il locatore del suo nuovo indirizzo, né dare sue notizie, costituisce un abbandono del domicilio ai sensi dell'articolo 14 della legge del 6 luglio 1989. In altre parole, il proprietario può allora risolvere il contratto di locazione e recuperare l'immobile.
Ma attenzione: la prova di questo abbandono deve essere solida. Analizziamo insieme questa decisione affinché sappiate esattamente cosa fare se vi trovate in questa situazione.
I fatti: una storia come tante
Il Sig. X, proprietario di un appartamento ad Agde, aveva affittato il suo bene alla Sig.ra Josette Y. Per diversi anni, tutto andava bene: gli affitti venivano pagati, le spese regolari. Poi, nell'agosto 2004, la Sig.ra Y ha cambiato la modalità di pagamento dell'affitto, passando dall'assegno al TIP (titolo interbancario di pagamento). Poco dopo, più nulla. Niente più affitto, nessuna risposta alle chiamate, nessuna posta ritirata.
Preoccupato, il proprietario si è recato sul posto: la cassetta delle lettere era piena, i vicini dicevano di non vederla da settimane. Ha quindi adito il tribunale per far constatare l'abbandono del domicilio e ottenere la risoluzione del contratto di locazione. Ma l'OPAC (ufficio pubblico di sistemazione e costruzione), anch'esso informato della situazione, ha inviato una lettera alla Sig.ra Y per informarla che non occupava più l'immobile.
La conduttrice, dal canto suo, affermava di non aver abbandonato l'alloggio, ma di aver semplicemente cambiato modalità di pagamento e di essere stata impedita di tornare per motivi personali. Il tribunale di primo grado le ha dato ragione, ritenendo che il semplice fatto di non rispondere non fosse sufficiente a provare l'abbandono.
Il proprietario ha fatto appello, e la corte d'appello ha infine ritenuto che la Sig.ra Y avesse lasciato l'immobile senza lasciare un indirizzo, senza dare notizie e senza pagare l'affitto. Ha quindi pronunciato la risoluzione del contratto di locazione. La conduttrice ha proposto ricorso in Cassazione, ma la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si è basata sull'articolo 14 della legge del 6 luglio 1989, che definisce gli obblighi del conduttore in materia di domicilio. Tale articolo dispone che il conduttore deve informare il locatore di ogni cambio di indirizzo. Ma soprattutto, prevede che il fatto di lasciare l'alloggio senza dare notizie e senza pagare l'affitto costituisce un abbandono del domicilio, consentendo al locatore di risolvere il contratto di locazione.
Il ragionamento dei giudici è il seguente: per caratterizzare l'abbandono, occorre cumulare due elementi. Da un lato, un elemento materiale: il conduttore ha lasciato l'immobile, non ci dorme più, non ci vive più. Dall'altro lato, un elemento intenzionale: non ha intenzione di tornare. Come provarlo? Attraverso indizi: mancato pagamento degli affitti, posta non ritirata, testimonianze dei vicini, mancata risposta ai solleciti, cambio di indirizzo non comunicato.
In questa vicenda, la conduttrice aveva cambiato la modalità di pagamento (il che dimostrava che aveva accesso al suo conto), ma non aveva più pagato. Non aveva nemmeno risposto alle raccomandate. Il fatto che non avesse dato il suo nuovo indirizzo era un forte indizio. La Corte ha ritenuto che questi elementi fossero sufficienti per caratterizzare l'abbandono.
Questa decisione conferma la giurisprudenza precedente: non crea un nuovo diritto, ma precisa i contorni della prova. È importante perché fornisce ai giudici di merito una griglia di lettura chiara: la partenza senza lasciare un indirizzo = abbandono presunto.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari locatori, questa decisione è una boccata d'aria. Se vi trovate di fronte a un conduttore che ha sgomberato l'immobile senza preavviso, non dovete più aspettare mesi per avviare una procedura. Non appena constatate il mancato pagamento e l'assenza di notizie, potete adire il tribunale d'istruzione (ora giudice dei contenziosi della protezione) per far constatare l'abbandono e ottenere la risoluzione del contratto di locazione. Calcolate circa 2-3 mesi per ottenere un'ordinanza, contro i 6-12 mesi per una procedura classica di sfratto per morosità.
Ma attenzione: dovete provare l'abbandono. Non precipitatevi. Ad esempio, a Montpellier, un proprietario ha tentato di far constatare l'abbandono dopo sole due settimane di assenza del suo conduttore. Il tribunale ha respinto la sua richiesta, ritenendo che il termine fosse troppo breve e che il conduttore fosse semplicemente stato ricoverato in ospedale. La lezione: occorre un insieme di indizi solidi: mancato pagamento (almeno due mesi), posta non ritirata (raccomandate rimaste inevase), testimonianze dei vicini, mancata risposta a chiamate e SMS.
Per i conduttori, questa decisione è un avvertimento: se dovete lasciare il vostro alloggio, anche temporaneamente, informate il vostro locatore per iscritto (lettera raccomandata con avviso di ricevimento) e

