Decisione di riferimento : cc • N° 79-16.736 • 1981-06-23 • Consulta la decisione →
Immaginate : a Cognin, un vecchio edificio il cui proprietario è scomparso da anni. Gli eredi presuntivi, parenti lontani, si chiedono se possono incassare gli affitti o vendere il bene. La domanda che si pone ogni proprietario o avente diritto : si possono disporre dei beni di un assente prima che la sua morte sia ufficialmente constatata ? Questa decisione della Corte di cassazione, resa nel 1981, fornisce una risposta sfumata ma favorevole ai creditori condizionali.
Nel diritto civile, l'assenza è una situazione giuridica complessa : una persona è scomparsa senza dare segni di vita, ma non si sa se sia viva o morta. Dopo un certo termine, il tribunale può dichiarare l'assenza, il che apre diritti provvisori. L'articolo 123 antico del Codice civile (oggi sostituito dagli articoli 112 e seguenti) prevede che coloro che hanno sui beni dell'assente diritti subordinati alla sua morte possono chiederne l'esercizio provvisorio, a condizione di fornire una cauzione (garanzia finanziaria).
Nella causa giudicata il 23 giugno 1981, la Corte di cassazione ha confermato che il nudo proprietario di titoli di rendita poteva reclamare il godimento provvisorio dei redditi, anche se il suo diritto di usufrutto era condizionato alla morte dell'assente. Una decisione che rassicura gli aventi diritto e chiarisce le regole di gestione dei beni in attesa del ritorno… o della morte presunta.
I fatti : una storia come capita ogni giorno
La signorina Z, proprietaria a Cognin, deteneva un usufrutto (diritto di godere dei redditi di un bene senza esserne proprietario) su 800 000 franchi di titoli di rendita 3,50 %, detti « Pinay ». Questi titoli, molto diffusi negli anni 1950-1960, producevano interessi annuali. Il nudo proprietario (colui che possiede il bene senza percepirne i frutti) di questi titoli era un certo signor X, scomparso da diversi anni. Dopo il termine legale, il tribunale ha dichiarato l'assenza del signor X.
La signorina Z, in quanto potenziale usufruttuaria (avrebbe ereditato l'usufrutto se il signor X fosse morto), ha chiesto alla corte d'appello di Chambéry di poter incassare provvisoriamente gli interessi dei titoli. Sosteneva che, secondo l'articolo 123 antico, aveva un diritto condizionale all'usufrutto e poteva chiederne l'esercizio provvisorio. Dall'altro lato, il nudo proprietario (o i suoi rappresentanti) si opponeva, ritenendo che l'usufrutto non potesse essere esercitato finché la morte non fosse certa e che il termine di presunzione di morte non fosse ancora scaduto.
La corte d'appello ha dato ragione alla signorina Z, ordinando il godimento provvisorio dei redditi. Il nudo proprietario ha proposto ricorso in cassazione, contestando l'interpretazione dell'articolo 123. Ma la Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sentenza della corte d'appello. Una svolta notevole : l'Alta Corte ha precisato che l'usufrutto non si estingueva automaticamente per l'assenza e che la richiesta della signorina Z era legittima perché non reclamava l'usufrutto stesso, ma solo il godimento provvisorio dei redditi.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il fondamento della decisione è l'articolo 123 antico del Codice civile (oggi abrogato, ma sostituito da disposizioni simili). Tale articolo dispone : « Dopo la sentenza dichiarativa di assenza, tutti coloro che hanno sui beni dell'assente diritti subordinati alla condizione della sua morte potranno chiedere di esercitarli provvisoriamente, con l'obbligo di prestare cauzione. » In termini semplici : se siete suscettibili di ereditare o di beneficiare di un diritto sui beni di una persona scomparsa, potete goderne temporaneamente, a condizione di garantire che restituirete i beni se la persona ritorna.
Il ragionamento dei giudici è il seguente : la signorina Z aveva un diritto di usufrutto (cioè il diritto di percepire i redditi dei titoli) che dipendeva dalla morte del signor X. Ora, l'assenza dichiarata permette appunto di esercitare provvisoriamente questo tipo di diritto. Poco importa che il termine di presunzione di morte (10 anni all'epoca) non sia scaduto. L'importante è che la sentenza dichiarativa di assenza sia stata pronunciata. La Corte di cassazione insiste sul fatto che la richiesta della signorina Z riguardava non l'usufrutto stesso (che potrebbe estinguersi se l'assente tornasse), ma il godimento provvisorio dei redditi. Una distinzione sottile ma cruciale.
Gli argomenti del nudo proprietario, che sosteneva che l'assenza estinguesse l'usufrutto, sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che l'usufrutto non si estingue per l'assenza, poiché solo la morte certa o la rinuncia del titolare può porvi fine. Questa interpretazione è conforme alla logica del diritto degli assenti : proteggere gli interessi degli aventi diritto preservando al contempo i beni in caso di ritorno. La decisione si inserisce in una giurisprudenza costante che favorisce l'esercizio provvisorio dei diritti condizionali, senza attendere la morte reale o presunta.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari locatori : se siete nudi proprietari di un bene di cui l'usufruttuario è scomparso, non potete reclamare gli affitti prima della morte dell'usufruttuario. Invece, se siete l'usufruttuario potenziale (ad esempio, un parente che deve ereditare l'usufrutto), potete chiedere al tribunale il godimento provvisorio degli affitti, a condizione di prestare cauzione. Esempio numerico : a Barberaz, un appartamento che rende 600 € al mese di affitto. Se il proprietario è assente, l'usufruttuario presuntivo può percepire questi affitti dopo aver costituito una garanzia (ad esempio, un deposito cauzionale di 7 200 €, pari a un anno di affitti).

