Decisione di riferimento: cc • N° 20-18.327 • 2021-04-08 • Consulta la decisione →
Immaginate di essere proprietario di un appartamento a Biscarrosse, di fronte al lago. Ci passate i fine settimana per godervi la tranquillità. Ma da sei mesi, l'inquilino del piano di sotto organizza feste fino alle 3 del mattino, con musica alta e odori di cucina persistenti. Avete avvisato il suo proprietario, che non fa nulla. Cosa potete fare? Dovete subire questi disturbi all'infinito?
Questa situazione la incontro regolarmente nel mio studio a Mont-de-Marsan. Condomini esasperati da inquilini rumorosi, proprietari-locatori che chiudono un occhio e regolamenti condominiali violati quotidianamente. La domanda ricorre spesso: si può agire direttamente contro l'inquilino, anche se il suo proprietario non si muove?
La Corte di Cassazione ha risposto chiaramente l'8 aprile 2021. In una decisione che fa epoca, ha confermato che ogni condomino può, tramite l'azione obliqua (un'azione che permette a un creditore di esercitare i diritti del proprio debitore), esercitare i diritti del proprietario-locatore per ottenere la risoluzione (la cessazione anticipata) di un contratto di locazione quando l'inquilino viola il regolamento condominiale. Una rivoluzione discreta che cambia profondamente i rapporti di forza in condominio.
I fatti: una storia come tante
La storia inizia come tante altre. Il signor U... e la signora G..., condomini in un edificio, subiscono da mesi disturbi sonori e olfattivi provenienti dal locale commerciale situato al piano terra. Questo locale è affittato dal suo proprietario, il signor P..., alla società FMJ Scooter, che vi esercita un'attività di riparazione di motocicli.
I disturbi sono concreti: rumori di attrezzi, di motori, odori di olio e benzina che salgono nelle parti comuni e negli appartamenti. I condomini hanno avvisato più volte il proprietario-locatore, il signor P..., che non ha preso alcun provvedimento. Hanno anche contattato l'amministratore del condominio, ma senza risultati tangibili.
Esasperati, il signor U... e la signora G... decidono di agire in giudizio. Ma contro chi? L'inquilino direttamente? Il suo proprietario? Citano entrambi, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione commerciale per violazione del regolamento condominiale. Il loro argomento: l'attività di riparazione genera disturbi contrari alle regole di convivenza stabilite nel regolamento, che è peraltro allegato al contratto di locazione.
Il proprietario-locatore, il signor P..., si difende sostenendo che solo i condomini lesi non possono agire direttamente contro il suo inquilino. Secondo lui, solo l'amministratore o lui stesso potrebbero avviare tale azione. L'inquilino, la società FMJ Scooter, minimizza i disturbi e invoca la corretta esecuzione del contratto di locazione.
Prima svolta: il tribunale dà ragione ai condomini e ordina la risoluzione del contratto di locazione. Ma la società FMJ Scooter propone appello. La corte d'appello riforma la sentenza, ritenendo che i condomini non abbiano legittimazione (la capacità legale) per agire direttamente contro l'inquilino. È a questo punto che la causa arriva davanti alla Corte di Cassazione, la più alta giurisdizione giudiziaria francese.
Il ragionamento della Corte — analizzato
La Corte di Cassazione ha cassato (annullato) la sentenza della corte d'appello e rinviato la causa dinanzi a un'altra corte d'appello. Il suo ragionamento si basa su due pilastri giuridici chiave, che vi spiegherò in modo semplice.
Primo fondamento: l'azione obliqua, prevista dall'articolo 1341-1 del Codice civile (che permette a un creditore di esercitare i diritti e le azioni del proprio debitore). I giudici hanno ritenuto che i condomini, in quanto creditori del proprietario-locatore per il rispetto del regolamento condominiale, potessero esercitare al suo posto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di locazione. In altre parole, poiché il signor P... non faceva nulla pur avendone il dovere, i suoi vicini potevano agire al suo posto.
Secondo fondamento: la violazione del regolamento condominiale, che era allegato al contratto di locazione. Il contratto di locazione commerciale conteneva una clausola che imponeva all'inquilino di rispettare il regolamento. Generando disturbi sonori e olfattivi, la società FMJ Scooter violava tale obbligo contrattuale. Quello che pochi sanno: quando il regolamento è allegato al contratto di locazione, la sua violazione costituisce un inadempimento contrattuale dell'inquilino, che dà diritto alla risoluzione.
La Corte ha respinto l'argomento del proprietario-locatore secondo cui solo l'amministratore o lui stesso potevano agire. Ha ricordato che ogni condomino ha un interesse diretto a far cessare i disturbi anormali del vicinato e che l'azione obliqua è precisamente concepita per queste situazioni in cui il debitore (qui il proprietario-locatore) rimane inattivo.
Questa decisione conferma una giurisprudenza precedente e la rafforza. Non è un revirement (un cambiamento completo di posizione), ma un chiarimento importante. I giudici hanno ritenuto che la tutela della tranquillità in condominio giustificasse questa interpretazione estensiva dell'azione obliqua. In parole povere: se il vostro vicino inquilino vi rende la vita impossibile e il suo proprietario non fa nulla, potete prendere in mano la situazione.
Cosa cambia per voi — concretamente
Ma che

