Decisione di riferimento: cc • N° 72-40.672 • 1974-11-07 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Biscarrosse, un amministratore di società per azioni (S.p.A.) riceve dai soci la proposta di un posto da salariato in aggiunta al suo mandato di amministratore. Firma un contratto di lavoro, percepisce uno stipendio, e tutto sembra andare per il verso giusto… fino al giorno in cui l'amministrazione fiscale o un azionista contesta la validità di quel contratto. La domanda che ogni dirigente si pone: posso cumulare il mio mandato sociale con un contratto di lavoro? Questa decisione della Corte di cassazione del 7 novembre 1974 risponde chiaramente: no, salvo deroghe molto rigorose. E i giudici non esitano a sanzionare le costruzioni artificiose.
In sintesi, la legge del 24 luglio 1966 sulle società per azioni pone un principio di non cumulo delle funzioni di amministratore e di salariato, per evitare conflitti di interessi e retribuzioni abusive. Ma prevede un'eccezione: se il contratto di lavoro è anteriore di almeno due anni alla nomina ad amministratore e corrisponde a un impiego effettivo. Nel caso giudicato nel 1974, il contratto era stato firmato dopo la nomina: la Corte lo ha quindi invalidato. In altre parole, non si può diventare amministratori e poi costruirsi un contratto di lavoro su misura.
Quello che pochi sanno è che questa giurisprudenza è ancora applicabile oggi, sotto l'impero del Codice del commercio (articolo L.225-22). Costituisce un freno essenziale per gli azionisti e i terzi. Allora, cosa fare se siete interessati? Seguite la guida.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il signor X, proprietario di una segheria a Saint-Vincent-de-Tyrosse, è amministratore di una S.p.A. dal 1968. Nel 1970, la società gli propone un contratto di lavoro come direttore commerciale, con uno stipendio mensile di 5.000 franchi (circa 1.500 € attuali). Il contratto viene firmato, il signor X cumula le sue funzioni di amministratore e di salariato. Ma un azionista scontento, il signor Y, contesta la validità di questo contratto davanti al tribunale del commercio di Dax. Sostiene che il contratto di lavoro è stato concluso dopo la nomina ad amministratore, in violazione dell'articolo 93 della legge del 1966.
Il tribunale dà ragione al signor Y: il contratto di lavoro è nullo. Il signor X fa appello. La corte d'appello di Pau, con sentenza del 3 maggio 1972, riforma la decisione: ritiene che il contratto di lavoro sia valido perché corrisponde a un impiego effettivo e che il signor X aveva già un rapporto anteriore con la società (era già azionista). Ma l'azionista signor Y ricorre in cassazione. La Corte di cassazione cassa la sentenza d'appello, ritenendo che il contratto di lavoro fosse nuovo e senza legame con un contratto anteriore di due anni. I giudici supremi ricordano che l'eccezione dell'articolo 93 richiede un contratto di lavoro anteriore di almeno due anni alla nomina ad amministratore.
Colpo di scena: questa decisione ha conseguenze dirette sulla retribuzione percepita, perché lo stipendio versato in virtù del contratto nullo deve essere restituito. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui dirigenti hanno dovuto restituire anni di stipendi, con interessi.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa su due testi: l'articolo 93 della legge del 24 luglio 1966 (divenuto articolo L.225-22 del Codice del commercio) e l'articolo 107 della stessa legge (oggi L.225-44). L'articolo 107 pone il principio di gratuità delle funzioni di amministratore: essi non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo i gettoni di presenza e i tantièmes previsti dagli articoli 108 e seguenti. L'articolo 93 deroga a questo principio autorizzando il cumulo amministratore-salariato, ma a tre condizioni: 1) il contratto di lavoro deve essere anteriore di almeno due anni alla nomina; 2) deve corrispondere a un impiego effettivo; 3) il beneficio del contratto è mantenuto (cioè l'amministratore conserva il suo posto di salariato).
Nel caso di specie, il contratto di lavoro era stato firmato dopo la nomina ad amministratore. Quindi, la condizione di anteriorità non era soddisfatta. La corte d'appello aveva tentato di aggirare questa regola basandosi sull'esistenza di un « rapporto anteriore » (il signor X era azionista). Ma la Corte di cassazione ha spazzato via questo argomento: il contratto di lavoro era « nuovo » e « senza legame con i rapporti che avevano unito l'interessato a un precedente datore di lavoro ». In altre parole, conta solo la qualità di salariato prima della nomina, non quella di azionista o dirigente.
In sintesi, il ragionamento è semplice: se siete già amministratori, non potete firmare un contratto di lavoro con la società, a meno che non aveste già un contratto di lavoro in corso da almeno due anni prima della vostra nomina. La Corte applica un'interpretazione rigorosa dell'eccezione, per proteggere gli azionisti da retribuzioni abusive mascherate da stipendi.
Questa decisione conferma una giurisprudenza anteriore: non innova, ma ricorda con forza il principio. I giudici hanno respinto l'argomento della corte d'appello che voleva allentare la regola. Si tratta quindi di una sentenza di principio, ancora citata oggi.
Cosa cambia per voi — concretamente
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