Decisione di riferimento: cc • N° 16-25.185 • 2018-09-05 • Consulta la decisione →
Il dirigente di una società si è costituito fideiussore solidale di un prestito professionale contratto dalla stessa. Qualche anno dopo, la società viene posta in liquidazione giudiziale e la banca richiede il pagamento al fideiussore. Quest'ultimo invoca allora la manifesta sproporzione del suo impegno al momento della sottoscrizione. La Corte di Cassazione, con una sentenza del 5 settembre 2018, fornisce una risposta sfumata sui redditi da prendere in considerazione per valutare tale sproporzione.
Questa decisione riguarda l'articolo L. 341-4 del codice del consumo (divenuto L. 332-1), che consente a un fideiussore di non onorare il proprio impegno se esso era manifestamente sproporzionato rispetto ai suoi beni e redditi al momento della sottoscrizione. Ma come calcolare questa sproporzione? Bisogna prendere in considerazione i redditi che il fideiussore spera di trarre dall'operazione garantita? E i redditi già percepiti dalla società garantita? La Corte risponde chiaramente: niente redditi attesi, ma sì ai redditi regolari, anche se provengono dalla società garantita.
Per i proprietari, inquilini o professionisti dell'immobiliare, questa sottigliezza è cruciale. Può fare la differenza tra un debito cancellato e un obbligo mantenuto. Analizziamo questa decisione passo dopo passo, con esempi concreti.
I fatti
Un dirigente di società si è costituito fideiussore solidale di diversi prestiti concessi alla sua società da istituti di credito. Dopo la messa in liquidazione giudiziale della società, la banca si è rivolta contro il fideiussore in esecuzione del suo impegno. Il fideiussore ha quindi invocato la sproporzione della sua fideiussione, affermando che i suoi beni e redditi personali erano insufficienti a coprire l'importo garantito alla data di sottoscrizione.
La corte d'appello ha dato ragione alla banca, ritenendo che i redditi regolari percepiti dal fideiussore dalla società (stipendi, dividendi) dovessero essere presi in considerazione per valutare la sua capacità di rimborso. Il fideiussore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tali redditi erano aleatori perché provenienti dalla società stessa.
La questione posta alla Corte di Cassazione era quindi: si possono prendere in considerazione, per valutare la proporzionalità della fideiussione, i redditi regolari che il fideiussore trae dalla società garantita? E, al contrario, si devono escludere i redditi attesi dall'operazione garantita?
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La sezione commerciale della Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Conferma la sentenza della corte d'appello. Il suo ragionamento si articola in due tempi.
In primo luogo, ricorda che, per valutare la sproporzione di una fideiussione al momento della sua sottoscrizione, i redditi attesi dall'operazione garantita non possono essere presi in considerazione. In termini semplici: il fideiussore non può dire « guadagnerò denaro con questo prestito, quindi potrò rimborsare ». Perché? Perché questi redditi sono incerti: l'operazione può fallire. È una protezione per il fideiussore.
In secondo luogo, la Corte precisa che, al contrario, i redditi regolari percepiti dal fideiussore fino alla data del suo impegno devono essere presi in considerazione, anche se provengono dalla società i cui impegni sono garantiti. In altre parole, se si percepisce uno stipendio o dividendi dalla propria società in modo regolare, queste somme contano nella propria capacità finanziaria. L'idea è che questi redditi sono risorse stabili, e non aleatorie, anche se dipendono dalla società garantita.
Questa decisione conferma una giurisprudenza precedente, ma ha il merito di chiarire la distinzione tra redditi attesi (esclusi) e redditi regolari (inclusi). Si inserisce in una logica di protezione del fideiussore, evitando al contempo un eccesso inverso che permetterebbe a un fideiussore di liberarsi troppo facilmente.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per un proprietario locatore che si costituisce fideiussore per un mutuo immobiliare professionale, questa decisione è cruciale. Se siete dirigenti di una società e vi costituite fideiussori, i vostri redditi di gestione o i vostri dividendi saranno presi in considerazione per valutare se la vostra fideiussione è proporzionata. Esempio numerico: vi costituite fideiussori per un importo di 200.000 €, e i vostri redditi annuali (compresi quelli della vostra società) sono di 60.000 €. Se il vostro patrimonio personale è di 50.000 €, il totale di 110.000 € è inferiore a 200.000 €: la fideiussione potrebbe essere giudicata sproporzionata. Ma se i vostri redditi regolari dalla società sono di 120.000 € all'anno, la bilancia pende a favore della banca.
Per un inquilino, questa decisione ha un impatto meno diretto. Ma se vi costituite fideiussori per un parente, sappiate che contano solo i vostri redditi stabili e il vostro patrimonio. Le speranze di guadagni futuri (promessa di aumento, eredità attesa) non vengono prese in considerazione.
Per un professionista dell'immobiliare (agente, notaio, consulente), questa giurisprudenza vi obbliga a una maggiore vigilanza nella redazione degli atti di fideiussione. Dovete informare il fideiussore che i suoi redditi regolari, anche quelli della società garantita, saranno considerati. In caso di controversia, la mancanza di informazione potrebbe far sorgere la vostra responsabilità.
Se vi trovate in questa situazione, dovete verificare se, al momento della firma della fideiussione, i vostri redditi regolari (stipendi, dividendi, pensioni) e il vostro patrimonio erano sufficienti a coprire l'impegno. In caso contrario, potete invocare la sproporzione. Attenzione: questo mezzo deve essere sollevato entro cinque anni dalla firma (termine di prescrizione).

