Decisione di riferimento: cc • N° 71-90.764 • 1971-10-27 • Consulta la decisione →
Immaginate: state guidando tranquillamente sulla D920 nei pressi di Espalion, una mattina d'autunno. All'improvviso, una sirena dei pompieri squarcia il silenzio. Guardate nello specchietto retrovisore: il camion rosso vi tallona, lampeggiante acceso. Vi state avvicinando a un incrocio con semaforo. Cosa fare? Frenare bruscamente? Accelerare per passare prima di lui? O peggio, restare fermi perché il semaforo è verde per voi?
Questa domanda, migliaia di conducenti se la pongono ogni giorno. Ma dietro questo riflesso di sopravvivenza si nasconde una regola giuridica precisa, stabilita dalla Corte di cassazione già nel 1971. E questa regola ha conseguenze dirette non solo per gli automobilisti, ma anche per i proprietari terrieri e i professionisti immobiliari. Perché un incidente con un veicolo di soccorso può far scattare la vostra responsabilità civile, far aumentare il premio assicurativo o addirittura portare a una condanna penale.
In questa sentenza del 27 ottobre 1971 (n. 71-90.764), la Corte di cassazione ha stabilito: «Ogni conducente deve dare la precedenza ai veicoli dei servizi di lotta contro gli incendi, che annuncino il loro avvicinamento mediante l'uso di segnali acustici speciali. Tali veicoli possono sottrarsi al divieto di passaggio imposto dai semafori agli incroci, quando le necessità di una missione di sicurezza pubblica lo richiedano.» In altre parole, un pompiere che passa con il rosso in missione non commette un illecito — a condizione di aver avvisato gli altri utenti. E voi, conducente, dovete dargli la precedenza, anche se ciò implica bruciare uno stop o fermarvi in piena carreggiata. Ma attenzione: questo obbligo non è un lasciapassare per i soccorsi, e ha i suoi limiti. Addentriamoci in questa decisione fondante.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Siamo nel 1970, nella circoscrizione della corte d'appello di Rodez. Un conducente, che chiameremo Sig. X, circola su una strada dipartimentale vicino a Millau. È tranquillo, rispetta i limiti. Dietro di lui, un veicolo dei vigili del fuoco, con tutte le sirene spiegate, si dirige verso un sinistro. Giunto a un incrocio, il conducente del camion dei pompieri, vedendo il semaforo rosso, rallenta appena, aziona il suo avvisatore acustico speciale (la famosa sirena "due toni"), e si immette nell'incrocio. Urta allora l'auto del Sig. X che, avendo il verde, stava attraversando l'incrocio.
I due veicoli sono danneggiati. Il Sig. X è ferito lievemente. Subito si pone la questione della responsabilità. Chi è in torto? Il pompiere, che ha bruciato un semaforo rosso? O il Sig. X, che non ha saputo dare la precedenza a un veicolo di emergenza?
La vicenda viene portata davanti al tribunale correzionale di Rodez, poi in appello presso la corte d'appello di Montpellier (perché all'epoca Rodez dipendeva da questa corte). I giudici di merito condannano il pompiere per infrazione al codice della strada. Ma il procuratore generale ricorre in cassazione. La Corte di cassazione, con la sua sentenza del 27 ottobre 1971, cassa la sentenza d'appello. Ritiene che i giudici di merito non abbiano sufficientemente verificato se il pompiere avesse effettivamente avvisato gli altri utenti del suo avvicinamento con segnali acustici. Rinvia la causa davanti alla corte d'appello di Nîmes.
Alla fine, il pompiere viene assolto: aveva azionato la sirena con sufficiente anticipo, e il Sig. X, assorto dalla radio, non l'aveva sentita. Risultato: il Sig. X è dichiarato interamente responsabile dell'incidente. La sua compagnia assicurativa ha dovuto risarcire i danni del camion dei pompieri, e il Sig. X ha perso il bonus.
Questa storia illustra perfettamente il conflitto tra due imperativi: la sicurezza stradale (rispetto dei semafori) e la missione di soccorso (intervento urgente). La Corte di cassazione ha scelto di dare priorità alla missione di soccorso, ma a condizioni rigorose.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa su un testo semplice: il decreto del 1° ottobre 1954 relativo alla priorità dei veicoli di soccorso, e soprattutto sull'articolo 1382 del Codice civile (divenuto articolo 1240 dal 2016), che stabilisce il principio della responsabilità per colpa: «Qualunque fatto dell'uomo che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo.» In chiaro, perché ci sia responsabilità, occorrono una colpa, un danno e un nesso di causalità.
In questa vicenda, la potenziale colpa del pompiere era di aver superato un semaforo rosso. Ma la Corte ricorda che i testi speciali (il codice della strada, nelle sue disposizioni sui veicoli di interesse generale prioritari) autorizzano i veicoli di soccorso a derogare alle regole di circolazione, a condizione di utilizzare i loro avvisatori acustici e luminosi. Di conseguenza, se il pompiere ha rispettato questa condizione, non ha commesso alcuna colpa. La colpa si sposta allora sul conducente ordinario, che deve dare la precedenza.
La Corte aggiunge che questa deroga è giustificata da «le necessità di una missione di sicurezza pubblica». In altre parole, la vita umana prevale sulla regolarità del traffico. Ma attenzione: i giudici non danno un assegno in bianco. Esigono che l'avvicinamento del veicolo sia stato annunciato «sufficientemente in tempo» per permettere agli altri utenti di reagire. Nel caso del Sig. X, la sirena era stata azionata diverse centinaia di metri prima dell'incrocio. Se il pompiere avesse azionato la sirena troppo tardi, sarebbe stato in colpa.
Questa sentenza è una conferma della giurisprudenza precedente, non un revirement. Già nel 1969, la Corte di cassazione aveva giudicato nello stesso senso (Civ. 2e, 7 maggio 1969). Si tratta quindi di una posizione costante.

