Decisione di riferimento : cc • N° 98-10.469 • 2000-07-19 • Consulta la decisione →
Immaginate per un istante: avete appena acquistato quote sociali di una SCI (società civile immobiliare) che possiede un immobile a Roanne. Pensavate di essere proprietari di una parte del mattone, ma qualche mese dopo, un socio vi oppone che la cessione è nulla perché il gerente non aveva dato il suo gradimento. Panico a bordo. Chi può invocare questa nullità? E soprattutto, potete contestarla?
Questa questione, che si pone ogni proprietario di quote sociali, è stata risolta dalla Corte di cassazione in una sentenza del 19 luglio 2000. La risposta è chiara e senza appello: il cessionario stesso non può invocare il difetto di gradimento per chiedere la nullità della cessione. Solo i soci e la società possono farlo, sulla base dell'articolo 1861 del Codice civile (che regola le cessioni di quote nelle società civili).
Allora, cosa fare se vi trovate in questa situazione? Questo articolo vi spiega i fatti, il ragionamento dei giudici e le conseguenze pratiche per voi, siate acquirenti a Firminy, cedenti a Saint-Étienne, o semplici soci.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Il signor Z... aveva ceduto le sue quote sociali di una SCI a un acquirente, il signor X..., tramite un atto intitolato « cessione di quote » datato 18 aprile 1992. La SCI possedeva un immobile a Roanne. Il problema? Il regolamento interno della SCI prevedeva che ogni cessione dovesse essere sottoposta al gradimento preventivo del gerente. Tuttavia, tale gradimento non era stato ottenuto prima della firma.
Qualche mese dopo, l'acquirente, accorgendosi che la cessione non aveva rispettato questa formalità, ha adito la giustizia per far annullare la cessione. Sosteneva che l'atto non era in realtà che un « progetto di cessione » e che, in mancanza di gradimento, la vendita era nulla. Chiedeva quindi la restituzione del prezzo pagato, circa 30.000 euro (200.000 franchi dell'epoca).
La corte d'appello di Lione, adita in primo grado, ha respinto le richieste dell'acquirente. Ha ritenuto che solo il gerente o i soci potessero avvalersi del difetto di gradimento, non il cessionario stesso. L'acquirente ha quindi proposto ricorso in cassazione.
Davanti alla Corte di cassazione, l'acquirente ha sostenuto che l'atto doveva essere riqualificato come semplice progetto, e che la nullità era aperta a ogni parte interessata. Ma l'Alta Corte ha respinto il ricorso, confermando la posizione della corte d'appello. Ha giudicato che le disposizioni dell'articolo 1861 del Codice civile e le clausole statutarie adottate in applicazione di tale testo possono essere invocate solo dai soci e dalla società, e non dal cessionario.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si è basata sull'articolo 1861 del Codice civile, che recita: « Le quote sociali non possono essere cedute a terzi senza il consenso della maggioranza dei soci, alle condizioni stabilite dallo statuto. » Questo articolo prevede quindi un gradimento preventivo. Ma chi può lamentarsi della sua assenza?
I giudici hanno ritenuto che la regola del gradimento sia una protezione per la società e i suoi soci, non per l'acquirente. In altre parole, se il gerente o un socio ritiene che la cessione sia avvenuta eludendo il suo diritto di controllo, spetta a lui chiedere la nullità. L'acquirente, che ha volontariamente firmato l'atto, non può ribaltare la situazione a suo vantaggio invocando la propria negligenza o l'inosservanza di una formalità che conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
La corte ha inoltre rilevato che lo statuto della SCI e il regolamento interno erano stati comunicati all'acquirente prima della firma. Non poteva quindi ignorare la clausola di gradimento. Firmando, aveva accettato i rischi eventuali.
Questa decisione conferma una giurisprudenza costante: la nullità per difetto di gradimento è una nullità relativa (che protegge un interesse particolare), non una nullità assoluta (che protegge l'ordine pubblico). Solo le persone protette dalla regola possono invocarla. È una distinzione fondamentale nel diritto dei contratti.
Per l'acquirente, la lezione è dura: rimane vincolato dalla cessione, anche se irregolare. Non può uscirne unilateralmente. Al contrario, se un socio avesse agito, la nullità avrebbe potuto essere pronunciata, e l'acquirente avrebbe recuperato il prezzo — ma con possibili danni-interessi a suo carico se era a conoscenza del vizio.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete acquirenti di quote sociali: non potete avvalervi del difetto di gradimento per annullare la cessione. Siete quindi vincolati dal vostro impegno, anche se la procedura non è stata rispettata. Esempio concreto: acquistate quote di una SCI a Firminy, il gerente non ha dato il suo gradimento. Scoprite più tardi che la SCI ha debiti nascosti. Non potete invocare il difetto di gradimento per tornare indietro. Il vostro unico rimedio sarebbe un'azione per garanzia per vizi occulti o per dolo (inganno), ma non la nullità per mancanza di gradimento.
Se siete soci o gerente: avete il potere di controllare gli ingressi nella società. Se una cessione è avvenuta senza il vostro accordo, potete chiedere la nullità entro cinque anni dalla cessione (articolo 1844-14 del Codice civile). Attenzione: se lasciate passare troppo tempo, rischiate di perdere questo diritto.
Se siete cedenti (venditori): siete al riparo da un'azione di nullità da parte dell'acquirente per questo motivo. Ma dovete rimanere vigili: un socio scontento potrebbe agire contro di voi per inosservanza dello statuto, e potreste essere condannati al

