Decisione di riferimento: Cass. • N. 10-20.514 • 28-04-2011 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appartamento a Saint-Vincent-de-Tyrosse, in un residence dove il regolamento condominiale prevede che gli scrutatori dell'assemblea generale siano sempre i condòmini con il maggior numero di millesimi. Nell'ultima assemblea, i tre proprietari più grandi (tra cui una società) sono stati designati scrutatori. Contestate il voto su un progetto di rifacimento della facciata. Ma la decisione è presa, e vi chiedete: «Posso impugnare questa decisione?» La risposta dipende da una questione giuridica precisa: una clausola illecita può servire da base per una decisione valida finché non è stata ufficialmente dichiarata nulla?
La Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza del 28 aprile 2011 (n. 10-20.514), cassando una decisione della corte d'appello che aveva rifiutato di annullare una delibera assembleare presa in applicazione di una clausola del regolamento condominiale, tuttavia giudicata nulla. Questa decisione è essenziale per tutti i condòmini: ricorda che non appena una clausola è illecita, qualsiasi decisione presa sulla sua base è viziata da nullità, senza bisogno di attendere una dichiarazione giudiziale preventiva.
In questo articolo, analizzeremo questa decisione, le sue conseguenze pratiche e vi forniremo consigli su come reagire se vi trovate in una situazione simile. Che siate proprietari a Saint-Paul-lès-Dax o altrove, questi principi si applicano a tutti i condomìni.
I fatti: una storia come tante
La vicenda inizia in un condominio dove il regolamento interno (documento che fissa le regole di vita collettiva) stabilisce che gli scrutatori dell'assemblea generale siano «d'ufficio coloro che detengono il maggior numero di millesimi». In pratica, i condòmini più grandi sono automaticamente designati. Questa clausola, apparentemente innocua, pone un problema giuridico: cristallizza la designazione degli scrutatori, mentre la legge del 10 luglio 1965 (articolo 15 del decreto del 17 marzo 1967) impone che gli scrutatori siano eletti dall'assemblea o, in mancanza, designati dal presidente di seduta. Una clausola che contravviene a questa regola è considerata «nulla», cioè priva di effetti fin dall'origine.
Un condomino, che chiameremo Sig. X, contesta la validità di un'assemblea generale tenuta nella sua residenza a Saint-Vincent-de-Tyrosse. Sostiene che la designazione degli scrutatori secondo questa clausola è irregolare e chiede l'annullamento della decisione presa in quell'assemblea (ad esempio, l'approvazione del bilancio o un voto su lavori). Porta la causa dinanzi al tribunale di grande istanza, poi in appello.
La corte d'appello, dopo aver constatato che la clausola era effettivamente nulla, rifiuta tuttavia di annullare la delibera assembleare. Il suo ragionamento: finché la clausola non è stata dichiarata nulla da un giudice, continua ad applicarsi. In altre parole, la decisione dell'assemblea sarebbe valida perché presa in conformità a un regolamento ancora in vigore.
Il Sig. X ricorre in Cassazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 aprile 2011, censura la corte d'appello. Ricorda un principio fondamentale: «Non trae le conseguenze giuridiche dalle proprie constatazioni e viola gli articoli 24 e 43 della legge del 10 luglio 1965, in combinato disposto con l'articolo 15 del decreto del 17 marzo 1967, la corte d'appello che, dopo aver dichiarato nulla una clausola di un regolamento condominiale, rifiuta di pronunciare l'annullamento della delibera assembleare presa in applicazione di tale clausola.» In altri termini, una volta che il giudice ha constatato che la clausola è nulla, la decisione che si fonda su di essa deve essere automaticamente annullata.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere la sentenza, occorre afferrare due nozioni chiave: la clausola «nulla» e l'effetto retroattivo di tale dichiarazione.
Una clausola nulla (articolo 43 della legge del 1965) è una clausola che contravviene alle disposizioni imperative della legge sulla proprietà condominiale. Essa si considera come mai esistita, come se non fosse mai stata inserita nel regolamento. Ciò significa che è priva di effetti ab initio (fin dall'inizio), e non solo a partire dalla sentenza. Di conseguenza, qualsiasi decisione presa in applicazione di tale clausola è essa stessa priva di base legale e deve essere annullata.
La corte d'appello aveva commesso un errore ritenendo che la clausola dovesse «ricevere applicazione finché non fosse stata dichiarata nulla». Questo ragionamento è contraddittorio: se la clausola è nulla, non ha mai avuto esistenza giuridica. Non si può dichiararla nulla e allo stesso tempo dire che ha prodotto effetti fino a tale dichiarazione. È come dire: «Questa regola è vietata, ma poiché era nel regolamento, la applichiamo fino a quando un giudice non dica che è vietata.» La Corte di Cassazione ristabilisce la logica: la nullità della clausola comporta quella dell'atto che ne deriva.
In altre parole, il condomino che contesta una delibera assembleare basata su una clausola illecita non deve

