Decisione di riferimento : cc • N° 06-44.284 • 2007-11-14 • Consulta la decisione →
Un VRP, il cui settore era limitato a Lilla e ai suoi agglomerati, si è visto opporre una clausola di non concorrenza che gli vietava qualsiasi attività professionale in tutto il dipartimento del Nord. La Corte di Cassazione, con sentenza del 14 novembre 2007, ha dichiarato nulla tale clausola perché più restrittiva delle disposizioni del contratto collettivo dei VRP. Ma cosa cambia per datori di lavoro e dipendenti? Analisi.
Questa decisione riguarda i VRP, ma il suo principio vale per qualsiasi contratto di lavoro: il contratto collettivo (il testo che fissa le regole minime per una professione) prevale sul contratto individuale. Se il contratto impone più vincoli del contratto collettivo, è nullo. Una questione semplice, ma dalle conseguenze pesanti: fino a che punto si può limitare la libertà di lavorare di un ex dipendente?
La sentenza del 14 novembre 2007 (n° 06-44.284) illustra perfettamente questo conflitto. Un VRP della società Richez Distribution, il cui settore di attività era limitato a Lilla e ai suoi agglomerati, si è visto opporre una clausola che gli vietava di esercitare in tutto il dipartimento del Nord. La corte ha stabilito: la clausola è nulla, poiché il contratto collettivo dei VRP vieta di estendere il divieto oltre il settore abituale. Una lezione per i datori di lavoro, ma anche una protezione per i dipendenti.
I fatti: una storia come tante
Il dipendente, VRP per la società Richez Distribution dal 1999, aveva come settore « Lilla e agglomerati », poi più precisamente « Lilla intramuraria e Lilla Sud ». Dopo un periodo di prova, operava esclusivamente in questo perimetro. Il suo contratto di lavoro conteneva una clausola di non concorrenza (divieto di lavorare per un concorrente dopo la risoluzione) che copriva tutto il dipartimento del Nord. Nel 2003, si dimette e si unisce alla società Socoldis, concorrente diretta, per seguire i clienti nel settore di Lilla. La società Richez Distribution lo cita quindi in giudizio dinanzi al consiglio di prud'hommes (tribunale del lavoro) per violazione della clausola.
Il consiglio di prud'hommes di Lilla dà ragione al datore di lavoro, ma la corte d'appello di Douai riforma (annulla) tale sentenza nel 2006. La società Richez Distribution ricorre in cassazione (ultimo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione). Ma l'Alta Corte conferma la sentenza d'appello: la clausola di non concorrenza è nulla perché troppo estesa rispetto alle disposizioni del contratto collettivo nazionale dei VRP (che prevede che il divieto debba limitarsi al settore o alla categoria di clienti che il dipendente visitava).
Quello che pochi sanno è che il contratto collettivo dei VRP è particolarmente protettivo: impone che la clausola sia limitata nel tempo (generalmente 2 anni) e nello spazio. Qui, il datore di lavoro aveva esteso il divieto a tutto il dipartimento, mentre il dipendente lavorava solo su Lilla e dintorni. La corte ha quindi ritenuto che la clausola fosse « più vincolante per il dipendente » del contratto collettivo, rendendola nulla di diritto.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
I giudici della Corte di Cassazione si sono basati sull'articolo L. 751-1 del Codice del lavoro (oggi articolo L. 7311-1) e sull'articolo 17 del contratto collettivo nazionale dei VRP del 3 ottobre 1975. Tale articolo 17 precisa che il divieto di concorrenza « deve riguardare solo il settore o le categorie di clienti che il VRP era incaricato di visitare al momento della risoluzione ». In altre parole, non gli si può vietare di lavorare in una zona che non operava.
La società Richez Distribution sosteneva che la clausola fosse valida perché il VRP l'aveva accettata firmando il contratto. Ma la corte ha ricordato un principio fondamentale: un contratto collettivo è di ordine pubblico (si impone a tutti, incluso il contratto individuale). Un contratto non può derogare al contratto collettivo in senso meno favorevole per il dipendente. Questo è il cosiddetto principio di favore: la regola più vantaggiosa per il dipendente prevale.
In chiaro, anche se il dipendente avesse firmato la clausola, essa era nulla perché violava il contratto collettivo. Attenzione però: la nullità non è automatica; deve essere richiesta in giudizio. In questa vicenda, la corte d'appello aveva constatato che il settore di attività del VRP era limitato a « Lilla e agglomerati », mentre il divieto riguardava tutto il dipartimento del Nord. La Corte di Cassazione ha validato tale ragionamento, ritenendo che il solo motivo dell'inadeguatezza tra il settore reale e il divieto fosse sufficiente ad annullare la clausola.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i datori di lavoro: non potete imporre una clausola di non concorrenza più ampia di quanto previsto dal contratto collettivo. Se il vostro contratto collettivo limita il divieto a un settore geografico preciso (esempio: « il dipartimento del Nord » per un VRP che lavorava su Lilla), dovete rispettare tale limite. Qualsiasi clausola più restrittiva è nulla ed espone il datore di lavoro a danni e interessi.
Per i dipendenti: potete contestare una clausola troppo ampia. Se siete VRP e il vostro contratto vi vieta di lavorare in una zona molto più vasta del vostro settore abituale, potete adire il consiglio di prud'hommes per far annullare la clausola. Nel frattempo, potete liberamente lavorare per un concorrente, senza timore di un'azione legale. Ma attenzione: se la clausola è valida, dovete rispettarla, pena il pagamento di danni e interessi.
Per i proprietari locatori: questa decisione non vi riguarda direttamente, ma illu

