Decisione di riferimento : cc • N° 76-15.513 • 1978-10-02 • Consulta la decisione →
Immaginate la situazione: siete proprietari a Carpentras, e venite a sapere che il vostro inquilino è in liquidazione dei beni (una procedura collettiva volta a pagare i creditori con gli attivi del debitore). Un creditore, la SOFAL, ha fatto pignorare un immobile appartenente al debitore, poi lo ha fatto vendere all'asta. Il ricavato della vendita viene distribuito, e la SOFAL è collocata (classificata) a un rango che le dà priorità. Ma il sindaco (il professionista incaricato di gestire la liquidazione) contesta questa collocazione. Perché? Perché la SOFAL non avrebbe insinuato il suo credito nelle forme richieste. La domanda che si pone ogni proprietario o professionista immobiliare: un creditore che ha fatto pignorare può automaticamente essere pagato sul prezzo di vendita, anche senza aver adempiuto alle formalità di insinuazione?
Questa decisione della Corte di cassazione del 2 ottobre 1978 (n° 76-15.513) risponde precisamente a questa domanda. Essa cassa una sentenza della corte d'appello di Avignone che aveva dato ragione al creditore, con la motivazione che il sindaco conosceva il credito. I giudici supremi ricordano che la conoscenza non basta: occorre una manifestazione certa della volontà di insinuarsi, mediante la consegna delle dichiarazioni e dei documenti previsti dall'articolo 45 del decreto del 22 dicembre 1967. In parole povere, il creditore deve "fare atto di candidatura" ufficialmente, anche se ha già avviato un pignoramento.
In questo articolo, analizzeremo questa decisione antica ma sempre attuale. Capirete perché protegge i sindaci e gli altri creditori, e come si applica concretamente a Pertuis o altrove. Vedremo anche i riflessi da avere per evitare questo tipo di contenzioso.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Siamo nel 1971. La società SOFAL, un creditore, ha ottenuto un titolo esecutivo (un atto ufficiale che permette di pignorare) contro un debitore, il sig. X, che è in liquidazione dei beni (procedura equivalente all'amministrazione controllata di oggi). Il 2 novembre 1971, la SOFAL fa notificare al sindaco della liquidazione, un certo sig. Y..., un precetto ai fini del pignoramento immobiliare (atto che avvia il pignoramento di un immobile). Il sindaco, invece di opporsi, si associa alla SOFAL per chiedere la conversione del pignoramento in vendita all'asta pubblica. L'immobile viene venduto, e il ricavato viene distribuito. Il 14 ottobre 1974, viene redatto un regolamento provvisorio (progetto di distribuzione), che colloca la SOFAL a un rango privilegiato. Ma il sindaco contesta: secondo lui, la SOFAL non ha insinuato il suo credito nelle forme dell'articolo 45 del decreto del 1967, che richiedeva la consegna di una dichiarazione di credito e di documenti giustificativi.
Il tribunale di grande istanza di Avignone, poi la corte d'appello di Avignone, danno ragione alla SOFAL. Il loro ragionamento: il precetto di pignoramento indicava la natura e l'importo del credito, il titolo invocato, e la volontà del creditore di farsi pagare. Il sindaco si è associato, quindi sapeva tutto. Per i giudici avignonesi, ciò equivaleva a insinuazione. Ma il sindaco ricorre in cassazione.
La Corte di cassazione cassa la sentenza d'appello. Essa ritiene che i giudici di merito non abbiano verificato se la SOFAL avesse manifestato in modo certo la sua volontà di insinuarsi consegnando al sindaco le dichiarazioni e i documenti di cui all'articolo 45 del decreto. La semplice conoscenza del credito da parte del sindaco, anche acquisita tramite il precetto, non basta.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 2 ottobre 1978, si basa sugli articoli 43 e 45 del decreto n° 67-1120 del 22 dicembre 1967. L'articolo 43 prevedeva che i creditori devono insinuare i loro crediti presso il sindaco. L'articolo 45 precisava che l'insinuazione avviene mediante la consegna di una dichiarazione scritta, con i documenti giustificativi. La posta in gioco è semplice: senza insinuazione regolare, il creditore non può essere pagato sulla distribuzione del prezzo di vendita.
I giudici d'appello avevano ritenuto che il precetto di pignoramento, notificato al sindaco, equivalesse a un'insinuazione perché conteneva tutte le informazioni necessarie. Ma la Corte di cassazione rimprovera loro di non aver verificato se la SOFAL avesse realmente avuto l'intenzione di insinuarsi. Infatti, il precetto di pignoramento è un atto di esecuzione, non una dichiarazione di credito. Si può benissimo voler pignorare senza voler partecipare alla distribuzione, o viceversa. Il sindaco, associandosi alla richiesta di conversione, non ha nemmeno rinunciato a esigere un'insinuazione regolare.
Quello che pochi sanno: questa decisione è una conferma del rigore richiesto nelle procedure collettive. I magistrati proteggono l'uguaglianza tra creditori. Se un creditore privilegiato potesse fare a meno di insinuarsi, beneficerebbe di un vantaggio indebito rispetto agli altri, che hanno rispettato le forme. In altre parole, la Corte di cassazione ricorda che il formalismo non è una vana complicazione, ma una garanzia per tutti.
Nel caso di specie, la Corte ha quindi censurato la sentenza d'appello per "difetto di base legale": la corte d'appello non ha dato una base giuridica sufficiente alla sua decisione. Avrebbe dovuto verificare se la SOFAL avesse inviato una dichiarazione di credito al sindaco. Non avendolo fatto, la sentenza è cassata. La causa è rinviata davanti a un'altra corte d'appello, che dovrà rifare l'analisi.
Questa soluzione è costante da allora: l'insinuazione di un credito è un atto distinto dal pignoramento. Il creditore pignorante non è esonerato dall'insinuarsi, anche se il sindaco conosce il suo credito.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari

