Decisione di riferimento: cc • N. 94-13.657 • 1996-02-27 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete concessionario automobilistico a Guebwiller, e il vostro contratto vi vieta di fare pubblicità al di là della vostra zona concessa. Tuttavia, i vostri potenziali clienti abitano talvolta a Mulhouse o addirittura a Thann. Cosa fare se il costruttore vi attacca per violazione di questa clausola? Questa domanda è esattamente quella che ha dovuto risolvere la Corte di cassazione nel 1996.
In una causa che opponeva la società Fiat (tramite la sua filiale Auto France) a diversi concessionari alsaziani, i giudici hanno dovuto esaminare la validità di una clausola che limitava la pubblicità sovraregionale. Il diritto europeo della concorrenza era al centro del dibattito.
Questa decisione, ancora citata oggi, offre una protezione ai piccoli concessionari di fronte a clausole troppo restrittive. Ma attenzione: non tutto è permesso per questo.
I fatti: una storia come ce ne sono ogni giorno
Nel 1987, la società Fiat Auto France concede a tre società — Sem'Autos, Centrale automobile de Strasbourg e Hess — concessioni esclusive per la vendita di veicoli automobilistici. Le zone attribuite sono rispettivamente Colmar, Strasburgo e un'altra zona. Ogni concessionario deve rispettare i limiti del proprio territorio.
Ma ecco: la società Sem'Autos, concessionario Lancia a Colmar, ritiene che il suo concorrente di Strasburgo faccia pubblicità al di là della propria zona, in particolare nella regione di Colmar. Cita quindi la Centrale automobile de Strasbourg per concorrenza sleale e violazione del contratto di concessione.
La corte d'appello di Colmar, poi la Corte di cassazione, esamineranno la clausola del contratto che limita la pubblicità sovraregionale a quella che è la conseguenza inevitabile di una pubblicità relativa alla zona concessa. In parole povere (ma non troppo), il contratto autorizza la pubblicità che supera la zona solo se è un effetto secondario inevitabile della pubblicità locale. Ad esempio, una campagna di affissione a Strasburgo che si estende per caso su Colmar.
I concessionari di Strasburgo si difendono invocando il regolamento europeo n. 123-85 del 12 dicembre 1984, che esenta alcuni accordi di distribuzione dal divieto di intese anticoncorrenziali. Secondo loro, questo regolamento autorizza le limitazioni territoriali, ma non quelle che restringono eccessivamente la concorrenza.
La corte d'appello dà loro ragione: giudica che la clausola controversa è contraria all'articolo 85 (divenuto articolo 101) del trattato CEE, e quindi inopponibile. In altre parole, la clausola non può essere invocata contro i concessionari. Fiat ricorre in cassazione, ma l'Alta giurisdizione conferma la sentenza d'appello nel 1996.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il cuore del problema risiede nell'interpretazione del regolamento europeo n. 123-85. Questo regolamento, adottato in applicazione dell'articolo 85 (oggi 101 del TFUE), prevede un'esenzione per categoria per gli accordi di distribuzione esclusiva di veicoli automobilistici. Esso permette in particolare di limitare le vendite attive dei concessionari alla loro zona, ma con sfumature.
La clausola in questione vietava qualsiasi pubblicità sovraregionale salvo se fosse una conseguenza inevitabile della pubblicità locale. Ora, per la corte d'appello, questa clausola andava oltre quanto consentito dal regolamento: impediva qualsiasi strategia commerciale volta ad attrarre clienti fuori zona, il che è un elemento essenziale della concorrenza.
La Corte di cassazione approva questo ragionamento. Ricorda che il regolamento n. 123-85 ha l'obiettivo di favorire la concorrenza all'interno del mercato unico, e non di creare monopoli stagni. Una clausola che vieta qualsiasi pubblicità sovraregionale, anche non aggressiva, è quindi sproporzionata e cade sotto il divieto di intese.
Attenzione: ciò non significa che tutte le clausole che limitano la pubblicità siano nulle. Se la clausola si limita a vietare la pubblicità mirata specificamente a un'altra zona, può essere valida. Ma qui, il divieto era troppo ampio.
I giudici hanno quindi applicato il principio di proporzionalità, caro al diritto europeo. Hanno anche ricordato che il regolamento di esenzione deve essere interpretato restrittivamente: qualsiasi clausola che vada oltre quanto autorizzato è nulla e inopponibile.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete concessionario automobilistico, questa decisione vi protegge contro le clausole troppo restrittive dei vostri contratti. Potete fare pubblicità che supera la vostra zona, a condizione che non sia specificamente destinata a catturare clienti di un altro concessionario. Ad esempio, una campagna di affissione nella vostra città, visibile anche nella zona vicina, è lecita. Ma se mirate espressamente ai clienti di Thann con inserzioni nel loro giornale locale, rischiate di essere in colpa.
Per i costruttori, questa decisione impone di redigere clausole di limitazione pubblicitaria con cura. Una clausola troppo generale sarà inopponibile. Bisogna distinguere la pubblicità passiva (quella che tocca per caso fuori zona) dalla pubblicità attiva (quella che mira deliberatamente a un'altra zona).
Un esempio concreto: prendiamo un concessionario a Thann che investe 10.000 € in una campagna radio su Mulhouse. Se questa campagna è concepita per attrarre clienti di Mulhouse, viola probabilmente la clausola. Al contrario, se lo stesso concessionario fa pubblicità su un canale nazionale, non può essere sanzionato.
Se siete in questa situazione, dovete verificare il vostro contratto: cosa dice esattamente sulla pubblicità? Se la clausola è troppo ampia, potete ignorarla.

