Decisione di riferimento : cc • N° 03-83.772 • 2004-09-29 • Consulta la decisione →
Siete proprietari a Beaune e affittate un appartamento a un inquilino che, parallelamente, cumula condanne penali. Vi chiedete se i suoi precedenti giudiziari possano avere un impatto sul vostro contratto di locazione? Non è la questione posta qui, ma il ragionamento della Corte di cassazione sulla confusione delle pene e la grazia presidenziale potrebbe ben interessarvi, poiché illustra come il diritto penale possa modificare situazioni concrete.
Immaginate un condannato che ha già beneficiato di una grazia presidenziale su una prima pena, poi viene condannato a una pena più grave per fatti successivi. Il giudice ordina una confusione delle pene: la più grave assorbe la più lieve. Ma la grazia già concessa deve ridurre la durata della pena finale? Fino al 1994, sì, perché la grazia valeva esecuzione della pena. Ma dal nuovo Codice penale, la grazia non è più che una dispensa dall'esecuzione. La Corte di cassazione, con questa sentenza del 29 settembre 2004, ha stabilito: le remissioni graziose non si imputano più sulla pena assorbente.
Questa decisione, resa per fatti del 1995, ha una portata pratica considerevole: appesantisce il calcolo delle pene per i plurirecidivi e ricorda che il diritto penale evolve, talvolta a svantaggio dei condannati. Per un proprietario a Digione, ciò significa che un inquilino può vedere la sua pena detentiva allungarsi, il che incide sulla sua capacità di pagare l'affitto. Decifriamo insieme i meccanismi di questa sentenza.
I fatti: una storia come ne accade ogni giorno
Il sig. X, un abitante della Côte-d'Or, è stato condannato più volte. Nel 1994, subisce una prima pena per fatti di furto. Poco dopo, il presidente della Repubblica gli concede una grazia parziale: la sua pena è ridotta di alcuni mesi. Ma il sig. X recidiva: il 22 aprile 1995 commette nuovi fatti, per i quali viene condannato a una pena più grave, diciamo 5 anni di prigione.
Il tribunale, poi la corte d'appello, ordinano la confusione delle pene: la pena di 5 anni assorbe la prima pena (quella già graziata). Fin qui, nulla di anomalo. Ma il condannato rivendica il beneficio della grazia già concessa: secondo lui, la riduzione di pena derivante dalla grazia deve imputarsi sulla pena finale di 5 anni. In altre parole, chiede che la pena assorbente sia diminuita dell'importo della remissione graziosa.
La corte d'appello di Digione, adita in primo grado, gli dà ragione, applicando l'antico principio secondo cui la grazia valeva esecuzione della pena. Ma la procura ricorre in cassazione. La vicenda sale fino alla Corte di cassazione, sezione penale, che dovrà dirimere un punto di diritto delicato: quale legge applicare, la vecchia o la nuova? E qual è l'effetto di una grazia su una confusione di pene?
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La Corte di cassazione si basa su due articoli del Codice penale, gli articoli 132-6 e 133-7, nella loro versione risultante dalla riforma del 1994 (legge del 22 luglio 1992, entrata in vigore il 1° marzo 1994). L'articolo 132-6 tratta della confusione delle pene: quando più condanne sono pronunciate per fatti distinti, il giudice può ordinare che la pena più grave assorba la più lieve, la pena totale non potendo eccedere il massimo legale. L'articolo 133-7, invece, definisce la grazia come una dispensa dall'esecuzione della pena, e non più come un'esecuzione fittizia.
Prima del 1994, la grazia era considerata una forma di esecuzione della pena: il condannato era reputato aver scontato la pena graziata. Di conseguenza, in caso di confusione, la pena assorbita (quella graziata) era considerata già eseguita, e la remissione graziosa si imputava sulla pena assorbente. Ma dal nuovo Codice penale, la grazia non è più che una semplice dispensa: il condannato non è considerato aver eseguito la pena, è solo dispensato dall'eseguirla. Pertanto, la confusione non può far beneficiare il condannato di un'imputazione della grazia sulla pena finale.
La questione era sapere quale legge applicare ai fatti del 1995. Il vecchio Codice penale (in vigore fino al 28 febbraio 1994) considerava che la grazia valesse esecuzione. Il nuovo Codice, in vigore dal 1° marzo 1994, ha cambiato la regola. Ora, la seconda condanna del sig. X riguardava fatti del 22 aprile 1995, quindi successivi all'entrata in vigore del nuovo Codice. La Corte di cassazione applica il principio di non retroattività della legge penale (articolo 112-1 del Codice penale): non si può applicare una legge più severa a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ma qui, i fatti del 1995 sono successivi al 1994, quindi il nuovo Codice si applica. Conseguenza: la grazia non vale più esecuzione, e le remissioni graziose non si imputano sulla pena assorbente.
La Corte di cassazione cassa quindi la sentenza della corte d'appello di Digione, che aveva fatto un'applicazione erronea del vecchio diritto. Rinvia la causa davanti a un'altra corte d'appello affinché statuisca conformemente alla nuova regola. È una sentenza di principio che conferma la giurisprudenza anteriore sulla non retroattività e chiarisce l'effetto della grazia nell'ambito della confusione delle pene.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per un proprietario locatore a Digione, questa decisione può sembrare lontana, ma ha conseguenze pratiche. Se il vostro inquilino è condannato a una pena detentiva e beneficia di una grazia, questa non ridurrà la durata della sua pena in caso di nuova condanna. In altre parole, rischia di passare più tempo in detenzione, il che aumenta il rischio di mancati pagamenti dell'affitto. Al contrario, se il vostro inquilino è stato condannato per fatti anteriori al 1994, la vecchia regola potrebbe ancora applicarsi, ma solo se la grazia è stata concessa prima del 1° marzo 1994. In ogni caso, è importante consultare un avvocato specializzato per valutare la situazione specifica.

