Congedo di formazione sindacale: 18 giorni all'anno, non di più – Cosa dice la Corte di cassazione
Droit-immobilier

Congedo di formazione sindacale: 18 giorni all'anno, non di più – Cosa dice la Corte di cassazione

📅 Décision du 12 giugno 2024⚖️ Cour de cassation👁️ 3 vues📖 5 min de lecture

La Corte di cassazione conferma che il congedo di formazione economica, sociale, ambientale e sindacale è limitato a 18 giorni all'anno per i dipendenti che esercitano funzioni sindacali, e che le regole dell'articolo L. 2145-7 non sono loro applicabili. Una decisione che chiarisce i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei dipendenti.

Decisione di riferimento : cc • N° 22-18.302 • 2024-06-12 • Consulta la decisione →

Immaginate: siete dipendenti a Orange, delegato sindacale da anni, e chiedete al vostro datore di lavoro un congedo di formazione economica e sociale. Lui rifiuta, senza valido motivo. Vi rivolgete al tribunale del lavoro. Fino a che punto può arrivare questo rifiuto? La Corte di cassazione ha appena deciso: il congedo di formazione sindacale è strettamente limitato a 18 giorni all'anno, e le disposizioni generali sui congedi di formazione non si applicano. Una decisione che fa chiarezza tra i diritti dei militanti e i vincoli delle imprese.

I fatti: una storia come tante

Il signor X, dipendente di un'impresa di trasporti ad Avignone, esercita funzioni sindacali da diversi anni. Il 16 febbraio 2022, trasmette al suo datore di lavoro una richiesta di congedo di formazione economica, sociale, ambientale e sindacale (CFESES) per una durata di 12 giorni. Il datore di lavoro rifiuta, adducendo un vago motivo di «necessità di servizio». Il dipendente contesta il rifiuto dinanzi al consiglio di prud'hommes.

Il consiglio di prud'hommes di Avignone dà ragione al dipendente: il rifiuto non è motivato, come richiesto dall'articolo L. 2145-7 del Codice del lavoro. Il datore di lavoro fa appello. La corte d'appello di Nîmes riforma la sentenza: ritiene che il dipendente, che esercita funzioni sindacali, rientri nell'articolo L. 2145-1, e non nell'articolo L. 2145-7. Ora, l'articolo L. 2145-1 non prevede un motivo di rifiuto da parte del datore di lavoro: il congedo è di diritto, ma limitato a 18 giorni all'anno. Il dipendente ricorre in cassazione.

Davanti alla Corte di cassazione, il dipendente sostiene che il datore di lavoro avrebbe dovuto motivare il suo rifiuto, anche per un dipendente sindacalista. La Corte di cassazione respinge il suo ricorso: i dipendenti che esercitano funzioni sindacali sono soggetti all'articolo L. 2145-1, che non prevede un rifiuto motivato, ma un limite quantitativo. Il datore di lavoro non deve giustificare un rifiuto: può semplicemente opporre il tetto annuale di 18 giorni.

Il ragionamento della giurisdizione — analizzato

La Corte di cassazione si basa sull'articolo L. 2145-1 del Codice del lavoro (che concede un congedo di formazione ai dipendenti che esercitano funzioni sindacali) e sull'articolo L. 2145-5 (che fissa la durata massima a 18 giorni all'anno). Contrappone queste disposizioni all'articolo L. 2145-7 (che permette al datore di lavoro di rifiutare un congedo di formazione per motivi di servizio, a condizione di motivare il rifiuto).

Il cuore del ragionamento è una questione di testo: il legislatore ha creato due regimi distinti. Il primo, per i dipendenti che esercitano funzioni sindacali: beneficiano di un congedo di diritto, ma limitato nella durata. Il secondo, per i dipendenti che si candidano a esercitare funzioni sindacali (ad esempio, candidati a un mandato): beneficiano di un congedo più flessibile, ma il datore di lavoro può rifiutarlo per ragioni di servizio, a condizione di motivare il rifiuto.

Nel caso di specie, il signor X esercitava già funzioni sindacali. Rientra quindi nel primo regime. Il datore di lavoro non doveva motivare il suo rifiuto: poteva semplicemente dire «avete già preso 18 giorni quest'anno» o «la vostra richiesta supera il tetto». Poiché il dipendente non aveva esaurito la sua quota, il rifiuto era illegale, ma non per difetto di motivazione. La corte d'appello aveva quindi ragione, anche se il suo ragionamento era diverso.

Questa decisione è una conferma della giurisprudenza anteriore: la sezione sociale aveva già distinto i due regimi in diverse sentenze (Cass. soc., 12 marzo 2020, n°18-24.567). Nessun revirement, ma un chiarimento benvenuto per datori di lavoro e dipendenti.

Cosa cambia per voi — concretamente

Per il dipendente sindacalista (a Orange o altrove): avete diritto a 18 giorni di CFESES all'anno, senza che il datore di lavoro possa opporsi per ragioni di servizio. Ma attenzione: se superate il tetto, la vostra richiesta può essere rifiutata senza motivo. Verificate il vostro contatore prima di fare la richiesta.

Per il datore di lavoro: non dovete giustificare un rifiuto se il dipendente ha già utilizzato i suoi 18 giorni. Al contrario, se il dipendente non ha esaurito la sua quota, dovete accettare la richiesta, salvo dimostrare un abuso (es. richieste ripetitive senza legame con il mandato).

Per il dipendente non sindacalizzato che desidera formarsi: rientrate nell'articolo L. 2145-7. Il datore di lavoro può rifiutare per motivi di servizio, ma deve motivare per iscritto. Un rifiuto non motivato è illegale.

Esempio concreto: un dipendente di Avignone, delegato sindacale, richiede 20 giorni di CFESES nel 2024. Il datore di lavoro rifiuta gli ultimi 2 giorni, senza motivo. Il dipendente contesta. La Corte di cassazione direbbe: il rifiuto è valido, poiché il tetto di 18 giorni è superato. Inutile motivare.

Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso

  • Dipendente sindacalista: tenete un registro preciso dei vostri congedi di formazione presi nell'anno. Prima di ogni richiesta, verificate di non aver già utilizzato 18 giorni. Se siete al limite, negoziate con il datore di lavoro un rinvio all'anno successivo.
  • Datore di lavoro: implementate un monitoraggio delle richieste di CFESES. In caso di superamento del tetto, opponete un rifiuto semplice, senza giustificazione dettagliata. Se il dipendente non ha esaurito la sua quota, accettate la richiesta, salvo abuso caratterizzato.
  • Dipendente non sindacalizzato: se richiedete un congedo di formazione economica e sociale (senza essere sindacalista), esigete una risposta motivata in caso di rifiuto. Il datore di lavoro deve indicare precisamente il motivo di servizio che si oppone alla vostra partenza.
  • Tutti: in caso di dubbio, consultate un avvocato specializzato in diritto del lavoro. La Corte di cassazione ha parlato, ma ogni situazione è unica.

Questions fréquentes

Combien de jours de CFESES puis-je prendre par an si je suis délégué syndical ?

18 jours maximum par an, comme le prévoit l'article L. 2145-5 du Code du travail. Au-delà, l'employeur peut refuser sans motif.

Mon employeur peut-il refuser mon congé de formation syndicale sans justification ?

Oui, si vous avez déjà utilisé vos 18 jours. Sinon, il doit l'accepter, sauf abus de votre part.

Quels sont les délais pour contester un refus de CFESES ?

Vous avez 12 mois à compter du refus pour saisir le conseil de prud'hommes.

Cette règle s'applique-t-elle aussi aux salariés qui ne sont pas encore syndicalistes ?

Non. Si vous ne faites que vous porter candidat à des fonctions syndicales, vous relevez de l'article L. 2145-7, et l'employeur peut refuser pour motif de service, mais doit motiver.

Puis-je cumuler plusieurs années de CFESES ?

Non, le plafond est annuel. Les jours non utilisés ne se reportent pas sur l'année suivante.

Informations juridiques

  • Numéro: 22-18.302
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 12 juin 2024

Mots-clés

congé formation syndicaleCFESESCour de cassation18 joursfonctions syndicalesrefus employeurAvignonOrange

Cas d'usage pratiques

1

Salarié syndicaliste à Orange voit son congé refusé

M. Dupont, délégué syndical dans une entreprise à Orange, demande 15 jours de CFESES en mai 2024. L'employeur refuse sans motif. M. Dupont saisit les prud'hommes.

Application pratique:

La Cour de cassation donnerait raison à M. Dupont : n'ayant pas épuisé ses 18 jours, le refus est abusif. Il doit obtenir le congé et des dommages-intérêts.

2

Employeur à Avignon confronté à une demande de 20 jours

Un salarié syndicaliste demande 20 jours de CFESES. L'employeur refuse les 2 derniers jours sans motif. Le salarié conteste.

Application pratique:

L'employeur a raison : le plafond de 18 jours est dépassé. Le refus est valable sans motivation. Le salarié ne peut obtenir que 18 jours.

3

Salarié non syndiqué à Orange demande un congé de formation

Un salarié sans mandat syndical demande un congé de formation économique et sociale. L'employeur refuse sans motif écrit.

Application pratique:

Le refus est illégal : l'article L. 2145-7 impose une motivation. Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts et le report du congé.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Avvocato Maître Zakine, Dottore in Giurisprudenza

Consulenze telefoniche e in videochiamata — Appuntamenti rapidi

Prenota un appuntamento
1ª Consulenza 30 Minuti - 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide