Decisione di riferimento : cc • N° 22-18.302 • 2024-06-12 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete dipendenti a Orange, delegato sindacale da anni, e chiedete al vostro datore di lavoro un congedo di formazione economica e sociale. Lui rifiuta, senza valido motivo. Vi rivolgete al tribunale del lavoro. Fino a che punto può arrivare questo rifiuto? La Corte di cassazione ha appena deciso: il congedo di formazione sindacale è strettamente limitato a 18 giorni all'anno, e le disposizioni generali sui congedi di formazione non si applicano. Una decisione che fa chiarezza tra i diritti dei militanti e i vincoli delle imprese.
I fatti: una storia come tante
Il signor X, dipendente di un'impresa di trasporti ad Avignone, esercita funzioni sindacali da diversi anni. Il 16 febbraio 2022, trasmette al suo datore di lavoro una richiesta di congedo di formazione economica, sociale, ambientale e sindacale (CFESES) per una durata di 12 giorni. Il datore di lavoro rifiuta, adducendo un vago motivo di «necessità di servizio». Il dipendente contesta il rifiuto dinanzi al consiglio di prud'hommes.
Il consiglio di prud'hommes di Avignone dà ragione al dipendente: il rifiuto non è motivato, come richiesto dall'articolo L. 2145-7 del Codice del lavoro. Il datore di lavoro fa appello. La corte d'appello di Nîmes riforma la sentenza: ritiene che il dipendente, che esercita funzioni sindacali, rientri nell'articolo L. 2145-1, e non nell'articolo L. 2145-7. Ora, l'articolo L. 2145-1 non prevede un motivo di rifiuto da parte del datore di lavoro: il congedo è di diritto, ma limitato a 18 giorni all'anno. Il dipendente ricorre in cassazione.
Davanti alla Corte di cassazione, il dipendente sostiene che il datore di lavoro avrebbe dovuto motivare il suo rifiuto, anche per un dipendente sindacalista. La Corte di cassazione respinge il suo ricorso: i dipendenti che esercitano funzioni sindacali sono soggetti all'articolo L. 2145-1, che non prevede un rifiuto motivato, ma un limite quantitativo. Il datore di lavoro non deve giustificare un rifiuto: può semplicemente opporre il tetto annuale di 18 giorni.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo L. 2145-1 del Codice del lavoro (che concede un congedo di formazione ai dipendenti che esercitano funzioni sindacali) e sull'articolo L. 2145-5 (che fissa la durata massima a 18 giorni all'anno). Contrappone queste disposizioni all'articolo L. 2145-7 (che permette al datore di lavoro di rifiutare un congedo di formazione per motivi di servizio, a condizione di motivare il rifiuto).
Il cuore del ragionamento è una questione di testo: il legislatore ha creato due regimi distinti. Il primo, per i dipendenti che esercitano funzioni sindacali: beneficiano di un congedo di diritto, ma limitato nella durata. Il secondo, per i dipendenti che si candidano a esercitare funzioni sindacali (ad esempio, candidati a un mandato): beneficiano di un congedo più flessibile, ma il datore di lavoro può rifiutarlo per ragioni di servizio, a condizione di motivare il rifiuto.
Nel caso di specie, il signor X esercitava già funzioni sindacali. Rientra quindi nel primo regime. Il datore di lavoro non doveva motivare il suo rifiuto: poteva semplicemente dire «avete già preso 18 giorni quest'anno» o «la vostra richiesta supera il tetto». Poiché il dipendente non aveva esaurito la sua quota, il rifiuto era illegale, ma non per difetto di motivazione. La corte d'appello aveva quindi ragione, anche se il suo ragionamento era diverso.
Questa decisione è una conferma della giurisprudenza anteriore: la sezione sociale aveva già distinto i due regimi in diverse sentenze (Cass. soc., 12 marzo 2020, n°18-24.567). Nessun revirement, ma un chiarimento benvenuto per datori di lavoro e dipendenti.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per il dipendente sindacalista (a Orange o altrove): avete diritto a 18 giorni di CFESES all'anno, senza che il datore di lavoro possa opporsi per ragioni di servizio. Ma attenzione: se superate il tetto, la vostra richiesta può essere rifiutata senza motivo. Verificate il vostro contatore prima di fare la richiesta.
Per il datore di lavoro: non dovete giustificare un rifiuto se il dipendente ha già utilizzato i suoi 18 giorni. Al contrario, se il dipendente non ha esaurito la sua quota, dovete accettare la richiesta, salvo dimostrare un abuso (es. richieste ripetitive senza legame con il mandato).
Per il dipendente non sindacalizzato che desidera formarsi: rientrate nell'articolo L. 2145-7. Il datore di lavoro può rifiutare per motivi di servizio, ma deve motivare per iscritto. Un rifiuto non motivato è illegale.
Esempio concreto: un dipendente di Avignone, delegato sindacale, richiede 20 giorni di CFESES nel 2024. Il datore di lavoro rifiuta gli ultimi 2 giorni, senza motivo. Il dipendente contesta. La Corte di cassazione direbbe: il rifiuto è valido, poiché il tetto di 18 giorni è superato. Inutile motivare.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Dipendente sindacalista: tenete un registro preciso dei vostri congedi di formazione presi nell'anno. Prima di ogni richiesta, verificate di non aver già utilizzato 18 giorni. Se siete al limite, negoziate con il datore di lavoro un rinvio all'anno successivo.
- Datore di lavoro: implementate un monitoraggio delle richieste di CFESES. In caso di superamento del tetto, opponete un rifiuto semplice, senza giustificazione dettagliata. Se il dipendente non ha esaurito la sua quota, accettate la richiesta, salvo abuso caratterizzato.
- Dipendente non sindacalizzato: se richiedete un congedo di formazione economica e sociale (senza essere sindacalista), esigete una risposta motivata in caso di rifiuto. Il datore di lavoro deve indicare precisamente il motivo di servizio che si oppone alla vostra partenza.
- Tutti: in caso di dubbio, consultate un avvocato specializzato in diritto del lavoro. La Corte di cassazione ha parlato, ma ogni situazione è unica.

