Decisione di riferimento: cc • N° 84-43.061 • 1987-03-12 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete dipendenti della Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est e avete appena avuto un bambino. Prendete il congedo di maternità, poi usufruite di un congedo di tre mesi a metà retribuzione previsto dal vostro contratto collettivo. Successivamente, richiedete un congedo parentale. Ma il vostro datore di lavoro vi dice che il congedo parentale deve iniziare subito dopo il congedo di maternità, e non dopo il congedo convenzionale. Risultato: perdete una parte della vostra retribuzione e la possibilità di prolungare la vostra assenza. Questo è esattamente il conflitto che la Corte di cassazione ha dovuto risolvere con la sua sentenza del 12 marzo 1987.
Ma cosa cambia per voi, proprietario o inquilino, vi chiederete? In apparenza nulla, ma in realtà questa decisione illustra un principio fondamentale: l'ordine dei congedi legali e convenzionali non può essere modificato a piacere delle parti. Per i professionisti del settore immobiliare che assumono personale, o per i lavoratori che cumulano diritti, questa giurisprudenza è un punto di riferimento imprescindibile. E anche se non siete direttamente interessati, vi ricorda che il diritto del lavoro è talvolta un gioco di domino in cui ogni pezzo deve cadere nell'ordine corretto.
Allora, cosa dice esattamente questa sentenza? L'Alta Corte ha stabilito che il datore di lavoro aveva correttamente fissato l'inizio del congedo parentale alla fine del congedo di maternità, e non al termine del congedo convenzionale a metà retribuzione. In altre parole, i due congedi non si cumulano: si succedono, ma il congedo parentale inizia immediatamente dopo il congedo legale di maternità, senza possibilità di interporlo dopo un altro congedo.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
La signora X, funzionario superiore presso la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, ha dato alla luce un bambino nel 1978. Ha beneficiato di un congedo di maternità dal 6 settembre 1978 al 2 gennaio 1979. Successivamente, conformemente all'articolo 46 del contratto collettivo nazionale del personale degli enti di previdenza sociale, ha preso un congedo di tre mesi a metà retribuzione. Poi, ha richiesto un congedo parentale, anch'esso a metà retribuzione, ai sensi dell'articolo L. 122-28-1 del Codice del lavoro (allora applicabile).
Il datore di lavoro ha accettato il congedo parentale, ma facendolo decorrere dal 2 gennaio 1979, data di fine del congedo di maternità. Per la signora X, ciò significava che il congedo parentale copriva lo stesso periodo del congedo convenzionale a metà retribuzione (i tre mesi successivi), privandola della possibilità di prolungare la sua assenza dopo tale congedo convenzionale. Ha quindi rifiutato di riprendere il lavoro il 2 gennaio 1979, ritenendo che il congedo parentale dovesse iniziare dopo il congedo convenzionale.
La causa è stata portata dinanzi al tribunale del lavoro, poi alla corte d'appello. Quest'ultima ha dato ragione al datore di lavoro, ritenendo che il congedo parentale decorra dalla scadenza del congedo di maternità, conformemente alla legge. La signora X ha proposto ricorso in cassazione, ma la Corte di cassazione lo ha respinto, confermando la sentenza d'appello. In breve, la lavoratrice non ha ottenuto ragione: doveva riprendere il lavoro dopo il congedo convenzionale, e non dopo il congedo parentale.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il cuore della controversia riguardava l'interpretazione dell'articolo 46 del contratto collettivo e dell'articolo L. 122-28-1 del Codice del lavoro. L'articolo 46 prevedeva che, alla scadenza del congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a un congedo di tre mesi a metà retribuzione. L'articolo L. 122-28-1, invece, concedeva un congedo parentale al termine del congedo di maternità. La questione era se questi due congedi potessero essere presi uno dopo l'altro, o se il congedo parentale dovesse necessariamente iniziare alla fine del congedo di maternità, impedendo così il congedo convenzionale.
La Corte di cassazione ha ritenuto che il legislatore avesse voluto che il congedo parentale fosse preso immediatamente dopo il congedo di maternità. Infatti, l'articolo L. 122-28-1 disponeva che il congedo parentale è accordato "alla scadenza del congedo di maternità". Questa espressione è imperativa: non lascia margine per interporre un altro congedo. Di conseguenza, il datore di lavoro aveva correttamente fissato l'inizio del congedo parentale al 2 gennaio 1979.
Attenzione, tuttavia: il contratto collettivo prevedeva un altro congedo a metà retribuzione, ma questo non poteva essere cumulato o spostato. In altre parole, la lavoratrice aveva diritto al suo congedo convenzionale, ma questo doveva essere preso prima del congedo parentale, o meglio, il congedo parentale assorbiva il periodo corrispondente. La Corte ha quindi convalidato il ragionamento della corte d'appello, che aveva ritenuto che il datore di lavoro avesse esattamente fissato l'inizio del congedo parentale alla fine del congedo di maternità. Quello che pochi sanno è che questa decisione si basa su un'interpretazione restrittiva della legge: il congedo parentale è un diritto immediato, che non può essere posticipato dopo un altro congedo, nemmeno convenzionale.
Questa giurisprudenza conferma una tendenza alla rigidità nell'ordine dei congedi.

