Decisione di riferimento : cc • N° 20-16.010 • 2021-09-15 • Consulta la decisione →
Marie, impiegata presso la cassa di Sicurezza sociale di Millau, è stata in congedo per malattia di lunga durata da dicembre 2013 a gennaio 2016. Durante questi due anni, ha continuato a percepire integralmente la sua retribuzione. Al suo ritorno, il suo datore di lavoro le ha annunciato una brutta sorpresa: le sue ferie retribuite erano state ridotte in proporzione alla sua assenza. «Come potrei accumulare ferie se non lavoro?», le è stato risposto. Tuttavia, la legge europea e il contratto collettivo dicono il contrario. Questa decisione della Corte di Cassazione viene a dirimere un dibattito che avvelena la vita di molti dipendenti.
Sei in congedo per malattia e ti chiedi se stai ancora accumulando giorni di ferie? O sei un datore di lavoro e applichi una regola di riduzione? Questa decisione fa per te. L'alta giurisdizione ricorda un principio fondamentale: il diritto al riposo è un diritto dell'uomo, non un favore legato alla prestazione lavorativa. E questo diritto non scompare quando la malattia colpisce.
In questa vicenda, la Corte di Cassazione ha stabilito che il regolamento interno del contratto collettivo degli organismi di sicurezza sociale (articolo XIV, comma 4) non può ridurre le ferie retribuite di un dipendente la cui retribuzione è stata mantenuta durante la malattia, poiché ciò contraddice la direttiva europea 2003/88/CE. Concretamente, ciò significa che qualsiasi clausola contrattuale o prassi aziendale che limiti la maturazione di ferie in caso di malattia è contraria al diritto europeo.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
La Sig.ra X, agente presso la cassa primaria di assicurazione malattia dell'Aveyron, con sede a Millau, è stata posta in congedo per malattia per affezione di lunga durata (ALD) dal 27 dicembre 2013 al 24 gennaio 2016. Durante questo periodo, il suo datore di lavoro ha mantenuto la sua retribuzione al 100%, conformemente all'articolo 38 del contratto collettivo nazionale del personale degli organismi di sicurezza sociale. Al suo ritorno, il datore di lavoro ha calcolato i suoi diritti alle ferie retribuite sulla base del solo tempo di lavoro effettivo, in applicazione del paragrafo XIV, comma 4, del regolamento interno allegato al contratto. Risultato: la Sig.ra X non ha maturato ferie durante il suo congedo.
La Sig.ra X ha adito il consiglio di prud'hommes di Rodez per contestare questa decisione. Sosteneva che, secondo la direttiva europea 2003/88/CE, ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite all'anno, e che questo diritto non può essere subordinato a una condizione di lavoro effettivo. In primo grado, ha ottenuto ragione. Il datore di lavoro ha fatto appello dinanzi alla corte d'appello di Nîmes, che ha confermato la sentenza. La causa è quindi salita fino alla Corte di Cassazione.
Il colpo di scena? La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, validando così il ragionamento dei giudici di merito. Ha ritenuto che il periodo di congedo per malattia con mantenimento della retribuzione dovesse essere assimilato a tempo di lavoro effettivo per il calcolo delle ferie retribuite. Una piccola frase che ha ribaltato la giurisprudenza: «il periodo di congedo per malattia non comporta alcuna riduzione del diritto alle ferie retribuite».
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si è basata su due testi principali. Innanzitutto, l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, che dispone che «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di un congedo annuale retribuito di almeno quattro settimane». In secondo luogo, l'articolo 38 del contratto collettivo nazionale degli organismi di sicurezza sociale, che prevede il mantenimento della retribuzione in caso di malattia. La Corte ha interpretato questi testi alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che ha affermato a più riprese che il diritto al congedo annuale retribuito è un principio del diritto sociale europeo particolarmente importante.
Il ragionamento è il seguente: il diritto alle ferie retribuite è un diritto fondamentale, che non può essere condizionato a una presenza effettiva al lavoro. Dal momento che il dipendente è considerato in situazione di lavoro (in particolare perché la sua retribuzione è mantenuta), deve continuare ad accumulare diritti alle ferie. Nel caso di specie, la Sig.ra X percepiva integralmente la sua retribuzione: era quindi nella stessa situazione di un dipendente attivo. Il regolamento interno che escludeva questo periodo dal calcolo delle ferie era quindi contrario alla direttiva.
La Corte di Cassazione ha precisato che il paragrafo XIV, comma 4, del regolamento interno non si applica ai dipendenti la cui retribuzione è stata mantenuta durante la malattia e che rientrano nelle previsioni dell'articolo 38, d), comma 4, del contratto collettivo. In altre parole, il contratto collettivo stesso, interpretato correttamente, non consente di ridurre le ferie in questa situazione. Ci troviamo quindi di fronte a un'interpretazione conforme al diritto europeo, e non a un revirement giurisprudenziale. La Corte conferma una tendenza già avviata in altre sentenze (in particolare in materia di malattia non professionale).
Gli argomenti del datore di lavoro? Sosteneva che il regolamento interno era chiaro e che il diritto francese (ex articolo L. 3141-5 del Codice del lavoro) considerava solo il lavoro effettivo come periodo di maturazione. Ma la Corte ha spazzato via questa argomentazione ricordando la primazia del diritto europeo sul diritto nazionale.
Cosa cambia per te — concretamente
Per i dipendenti: Se sei in congedo per malattia (qualunque ne sia la causa, professionale o meno) e la tua retribuzione è mantenuta (totalmente o parzialmente), continui

