Decisione di riferimento : cc • N° 95-17.058 • 1997-07-01 • Consulta la decisione →
Immaginate : siete proprietari di una barca da diporto a Mimizan, presa in locazione finanziaria (locazione con opzione di acquisto) durante il vostro matrimonio. Pronunciato il divorzio, esercitate l'opzione e diventate proprietari. Ma il vostro ex coniuge reclama la metà del valore. Chi ha ragione ?
Questa questione è stata decisa dalla Corte di Cassazione il 1° luglio 1997 in una causa che ha fatto giurisprudenza. Il contratto di locazione finanziaria, stipulato durante la comunione, dà origine a un credito (un diritto di valore) nei confronti del locatore, che fa parte dell'attivo comune, anche se l'acquisto è realizzato dopo la separazione.
In parole povere, se siete a Parentis-en-Born e avete firmato una locazione finanziaria durante la vostra unione, il diritto di acquistare il bene alla scadenza della locazione è un bene comune. Deve essere valutato al giorno del divorzio. Analisi di una decisione che può costarvi cara se la ignorate.
I fatti : una storia come capita ogni giorno
Il signor e la signora X si sposano sotto il regime di comunione legale (i beni acquisiti durante il matrimonio sono comuni, salvo eccezioni). Durante l'unione, il signor X firma un contratto di locazione finanziaria per una barca da diporto presso una società di locazione finanziaria. Il contratto prevede canoni mensili e, alla scadenza, un'opzione di acquisto (il diritto di acquistare il bene a un prezzo prefissato, tenendo conto dei canoni già versati).
La coppia divorzia nel 1993. Dopo lo scioglimento della comunione, il signor X esercita l'opzione e diventa proprietario della barca. La signora X ritiene allora che questa barca faccia parte della comunione e ne reclama la sua parte. La corte d'appello di Rennes le dà torto : secondo essa, il diritto di acquistare non esisteva al momento del divorzio, quindi la barca è un bene proprio del marito.
La signora X ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione cassa la sentenza rennaise e rinvia la causa alla stessa corte d'appello, diversamente composta. Per l'Alta Corte, il contratto di locazione finanziaria crea, sin dalla sua stipula, una promessa unilaterale di vendita (un'offerta ferma del locatore di vendere il bene al locatario a una data futura). Questa promessa dà al locatario un credito (un diritto di valore) nei confronti del locatore, che è un elemento dell'attivo della comunione. Poco importa che l'opzione sia esercitata dopo il divorzio : il valore di questo diritto esiste al giorno dello scioglimento.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sull'articolo 1401 del Codice civile (che definisce i beni comuni : quelli acquisiti durante il matrimonio, compresi i crediti). Ricorda che la locazione finanziaria è un contratto complesso : locazione + promessa di vendita. Durante la durata della locazione, il locatario non è proprietario, ma ha un diritto personale (un credito) nei confronti del locatore : quello di esigere la vendita a un prezzo previsto. Questo diritto, nato durante il matrimonio, entra nella comunione.
I giudici respingono l'argomento del marito secondo cui il diritto di acquistare era solo una semplice facoltà, senza valore finché non viene esercitata. Per la Corte, una promessa unilaterale di vendita ha un valore economico certo, anche prima dell'esercizio dell'opzione. Deve quindi essere valutata e integrata nell'attivo comune.
Questa decisione non è un revirement : conferma una tendenza a considerare i diritti condizionali (quelli che dipendono da un evento futuro) come beni comuni purché abbiano una base contrattuale nata durante il matrimonio. Anteriormente, alcuni giudici ritenevano che solo i beni acquisiti definitivamente prima del divorzio entrassero in comunione. Ora si guarda alla fonte del diritto, non alla sua realizzazione.
In pratica, il valore del credito corrisponde alla differenza tra il prezzo di mercato del bene al giorno del divorzio e il prezzo di acquisto fissato nel contratto. Se il mercato è salito, questa "plusvalenza" è comune.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete sposati in comunione e avete firmato una locazione finanziaria (auto, barca, attrezzatura professionale) : questo diritto di acquistare è un bene comune. In caso di divorzio, deve essere valutato e diviso. Ad esempio, a Parentis-en-Born, il signor Z ha firmato una locazione finanziaria per una barca da pesca. Al divorzio, il diritto di acquistare è stato stimato a 15.000 €, di cui la metà è stata attribuita alla sua ex moglie.
Se siete il locatore (società di locazione finanziaria) : dovete aspettarvi che il coniuge non firmatario possa rivendicare diritti. Al momento dell'esercizio dell'opzione dopo il divorzio, assicuratevi che entrambi gli ex coniugi siano d'accordo o che una decisione giudiziaria ve lo autorizzi.
Se siete un professionista (avvocato, notaio) : nell'ambito di una liquidazione della comunione, non dimenticate di includere le locazioni finanziarie in corso. Il loro valore può essere difficile da stimare : rivolgetevi a un esperto.
Se siete l'acquirente di un bene gravato da una locazione finanziaria : verificate se il venditore era sposato e se l'opzione è stata esercitata dopo il divorzio. Potreste trovarvi di fronte a una rivendicazione del coniuge.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Fate un inventario del patrimonio già dalla domanda di divorzio : elencate tutti i contratti in corso, comprese le locazioni finanziarie. Un'omissione può essere sanzionata.
- Fate valutare il diritto di acquistare da un esperto : il valore di una locazione finanziaria dipende dal mercato, dal bene e dai canoni già versati. Non fidatevi di una semplice stima.
- Negoziate un accordo amichevole : se siete il coniuge non firmatario, proponete di acquistare la quota dell'altro o di dividere la plusvalenza futura. Evitate il processo.
- Consultate un avvocato specializzato

