Decisione di riferimento: Cass. 3e civ. • N. 20-16.777 • 2021-06-03 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appartamento a Vallauris, in un edificio degli anni '70. L'assemblea generale vota la divisione di alcuni lotti di condominio per regolarizzare la situazione catastale. Ma un condomino contesta, sostenendo che tale divisione è soggetta a una legge rigorosa volta a evitare alloggi indegni. Chi ha ragione? Fino a questa decisione della Corte di cassazione del 3 giugno 2021, la risposta non era chiara. Ora i giudici hanno stabilito: l'articolo L. 111-6-1 del codice dell'edilizia e dell'abitazione, che disciplina la divisione dei locali ad uso abitativo, non si applica alla divisione di lotti di condominio effettuata per ragioni giuridiche e contabili, senza creazione di nuove unità abitative.
Questa decisione, emessa dalla terza sezione civile, è una vittoria per la certezza giuridica dei condomini. Essa precisa che la legge sulla divisione degli alloggi riguarda solo le operazioni che comportano la messa a disposizione di nuovi locali ad uso abitativo. Al contrario, quando si divide un lotto per farne due lotti corrispondenti a parti già distinte nell'edificio (ad esempio, un lotto 'cantina' e un lotto 'appartamento' che erano artificialmente riuniti), non si rientra in questa regolamentazione. Spiegazione dettagliata.

