Decisione di riferimento : cc • N° 18-21.997 • 2020-01-09 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete proprietari di un appartamento a Obernai, incantevole città medievale del Basso Reno. Il vostro amministratore avvia un'azione legale contro un condomino per morosità nelle spese condominiali. Il giudice istruttore è investito di un'eccezione procedurale. Egli emette un'ordinanza che respinge tale eccezione. Qualche mese dopo, l'amministratore desidera contestare questa ordinanza, ritenendo che il giudice abbia male interpretato il potere conferito dall'assemblea generale. Ma la Corte di cassazione, con una sentenza del 9 gennaio 2020, viene a ricordare una regola fondamentale: questa ordinanza ha autorità di cosa giudicata. In altre parole, è definitiva e non può più essere rimessa in discussione, salvo impugnazione immediata. Una domanda assilla ogni condomino: cosa significa concretamente per i miei diritti? E come evitare di ritrovarsi prigionieri di una decisione che non si può più contestare?
Ciò che risponde la Corte è che l'articolo 775 del codice di procedura civile è chiaro: le ordinanze del giudice istruttore che statuiscono su un'eccezione procedurale hanno, dal loro pronunciamento, autorità di cosa giudicata, indipendentemente dal fatto che pongano o meno fine al giudizio. In parole povere, se il giudice istruttore ha già deciso una questione procedurale (ad esempio, la validità della delibera dell'assemblea generale che autorizza l'amministratore ad agire), tale questione non potrà più essere dibattuta successivamente davanti al tribunale. Attenzione però: ciò riguarda solo le eccezioni procedurali (come l'incompetenza, la nullità della citazione, il difetto di potere dell'amministratore), non il merito della controversia (la fondatezza dei debiti condominiali).
Ma cosa cambia esattamente? Molte cose, soprattutto per gli amministratori e i condòmini. Prima di questa decisione, alcuni pensavano che l'ordinanza del giudice istruttore fosse solo una semplice misura di amministrazione, senza effetto definitivo. Ora è chiaro che, una volta che decide un'eccezione procedurale, essa si impone a tutti. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui i condòmini contestavano il potere dell'amministratore diversi mesi dopo l'ordinanza, allungando inutilmente le procedure. Questa sentenza pone fine a queste pratiche dilatorie.
I fatti: una storia come tante
Il Sig. X, proprietario di un appartamento a Schiltigheim, in periferia di Strasburgo, non paga più le spese condominiali da diversi mesi. L'amministratore, dopo infruttuoso sollecito, convoca un'assemblea generale che vota l'autorizzazione a stare in giudizio (cioè ad avviare un'azione legale) contro il Sig. X. L'assemblea generale decide di avviare un'azione giudiziaria dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti. L'amministratore cita quindi il Sig. X dinanzi al tribunale giudiziario di Strasburgo per ottenere il pagamento delle spese condominiali arretrate.
Ma il Sig. X non si lascia intimidire. Solleva un'eccezione procedurale: secondo lui, la delibera dell'assemblea generale sarebbe troppo vaga, poiché non specificherebbe il fondamento giuridico esatto dell'azione (ad esempio, su quale articolo del codice civile o della legge del 10 luglio 1965 basarsi). Il giudice istruttore è investito di questa eccezione. Dopo aver esaminato gli argomenti, emette un'ordinanza il 15 marzo 2018: respinge l'eccezione, ritenendo che la delibera sia sufficientemente precisa e che l'amministratore avesse effettivamente il potere di agire. L'ordinanza precisa che ha autorità di cosa giudicata.
L'amministratore prosegue la procedura nel merito. Ma qualche mese dopo, un nuovo condomino, il Sig. Y, anch'esso perseguito per spese condominiali arretrate nello stesso condominio, solleva la stessa eccezione. L'amministratore, sorpreso, chiede al tribunale di riconsiderare la questione. Il tribunale, investito della causa, ritiene che l'ordinanza del giudice istruttore non abbia autorità di cosa giudicata perché non poneva fine al giudizio. L'amministratore propone appello. La corte d'appello di Colmar conferma la sentenza. L'amministratore ricorre in cassazione.
La Corte di cassazione, con la sua sentenza del 9 gennaio 2020, cassa la sentenza della corte d'appello. Ricorda che l'articolo 775 del codice di procedura civile dispone che le ordinanze del giudice istruttore che statuiscono su un'eccezione procedurale hanno autorità di cosa giudicata, indipendentemente dal fatto che pongano o meno fine al giudizio. Di conseguenza, la questione della validità della delibera era stata definitivamente decisa e non poteva più essere rimessa in discussione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere il ragionamento della Corte di cassazione, occorre innanzitutto ricordare cosa sia l'autorità di cosa giudicata. In diritto, questo principio significa che una decisione giudiziaria definitiva non può più essere contestata. Le parti non possono tornare sulla stessa controversia dinanzi a un altro giudice. L'articolo 775 del codice di procedura civile (il codice che regola la procedura dinanzi ai tribunali) enuncia che le ordinanze del giudice istruttore (il magistrato incaricato di preparare il fascicolo prima della sentenza) che statuiscono su un'eccezione procedurale (un mezzo di difesa volto a contestare la regolarità della procedura, senza discutere il merito) hanno autorità di cosa giudicata.
La difficoltà derivava dalla lettura dell'articolo 775: alcuni giudici ritenevano che questa autorità di cosa giudicata si applicasse solo alle ordinanze che ponevano fine al giudizio (ad esempio, quelle che dichiarano la procedura inammissibile). Per le altre, l'ordinanza avrebbe solo un'autorità relativa, cioè potrebbe essere rimessa in discussione successivamente. La Corte di cassazione pone fine a questa interpretazione: l'autorità di cosa giudicata è la stessa per tutte le ordinanze su eccezioni procedurali, indipendentemente dal fatto che pongano o meno fine al giudizio.

