Decisione di riferimento: cc • N. 72-91.838 • 1972-10-17 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di una casa a La Riche, e una mattina constatate che la vostra recinzione è stata strappata, delle tracce di passi sospette nel giardino. Chiamate la gendarmeria. Gli agenti arrivano, constatano, e chiamano un tecnico del laboratorio di polizia scientifica per rilevare impronte e analizzare campioni. Questo tecnico è iscritto in un elenco di periti presso la corte d'appello. Ma ha davvero la qualità di perito in questo intervento? E se le sue conclusioni sono contestate, possono essere messe in discussione per difetto di giuramento?
È esattamente la questione che ha dovuto decidere la Corte di cassazione in una sentenza del 17 ottobre 1972 (n. 72-91.838). Una questione che, cinquant'anni dopo, rimane attuale per ogni giustiziabile coinvolto in un'indagine penale. Perché il confine tra semplice constatazione e vera perizia è talvolta sfumato, e le sue conseguenze giuridiche sono molto reali.
In questo articolo, analizzeremo questa decisione fondatrice, capiremo cosa cambia per voi, e vi forniremo le chiavi per reagire se un giorno sarete coinvolti in un procedimento penale. Che siate proprietari, inquilini o professionisti del settore immobiliare, vedrete che il rigore delle forme può cambiare tutto.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Torniamo alle origini di questa vicenda. Tutto inizia a Lilla, nella circoscrizione della corte d'appello di Douai. Un individuo, che chiameremo Sig. X, è sospettato di aver commesso un reato in flagranza — un'infrazione constatata nel momento stesso in cui si verifica o subito dopo. Nell'ambito dell'indagine, il procuratore della Repubblica aggiunto, anche vicedirettore del laboratorio di polizia scientifica di Lilla, fa appello a una persona qualificata per effettuare constatazioni tecniche e dare il suo parere. Questa persona, il Sig. Lallemand, è iscritta nell'elenco dei periti presso le corti d'appello e ha prestato il giuramento generale previsto dall'articolo 160 del Codice di procedura penale: «dare il suo parere in onore e coscienza».
L'affare prosegue, e il processo si apre. Ma la difesa del Sig. X solleva un incidente: secondo lei, la persona qualificata avrebbe dovuto prestare un giuramento speciale, di nuovo, prima di intervenire nell'indagine. In mancanza di questo giuramento, le sue constatazioni e il suo parere sarebbero nulli. I giudici di merito, in primo grado e poi in appello, danno ragione alla difesa: annullano le operazioni tecniche e, di conseguenza, l'intero procedimento. Il pubblico ministero ricorre in cassazione.
Il dibattito è quindi risolto: la persona qualificata che interviene sulla base dell'articolo 60 del Codice di procedura penale (indagine in flagranza di reato) non è un perito, e se è già iscritta in un elenco e ha prestato il giuramento generale, deve prestarlo di nuovo?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 17 ottobre 1972, cassa la sentenza d'appello e ristabilisce la validità delle operazioni. Il suo ragionamento si basa su due punti essenziali.
In primo luogo, la Corte distingue chiaramente il perito giudiziario dalla persona qualificata chiamata nell'ambito di un'indagine in flagranza di reato. L'articolo 60 del Codice di procedura penale (nella versione allora in vigore) permette agli ufficiali di polizia giudiziaria di fare appello a «qualsiasi persona qualificata» per effettuare constatazioni o dare un parere tecnico. Questa persona, spiega la Corte, non agisce in qualità di perito ai sensi degli articoli 156 e seguenti dello stesso codice. Perché? Perché la perizia giudiziaria è una misura istruttoria ordinata da un giudice istruttore o da un tribunale, con garanzie procedurali specifiche (contraddittorio, termini, ecc.). L'intervento in flagranza è più rapido, più informale: mira a illuminare gli inquirenti senza necessariamente rispettare il formalismo di una perizia classica.
In secondo luogo, la Corte precisa che se questa persona è già iscritta in un elenco di periti e ha prestato il giuramento generale previsto dall'articolo 160, non deve prestare un nuovo giuramento prima di intervenire. L'articolo 160 dispone che i periti iscritti in un elenco prestano giuramento, una volta per tutte, di «dare il loro parere in onore e coscienza». Questo giuramento, ritiene la Corte, copre tutti i loro interventi, compresi quelli effettuati nell'ambito dell'articolo 60. Esigere un nuovo giuramento sarebbe un formalismo inutile poiché i termini sono identici. In chiaro, il giuramento iniziale è sufficiente.
La Corte cassa quindi la sentenza d'appello per il motivo che i giudici di merito hanno violato gli articoli 60 e 160 esigendo un giuramento speciale. Rinvia la causa dinanzi a un'altra corte d'appello. Questa decisione è una conferma di una giurisprudenza anteriore: la persona qualificata in flagranza di reato non è un perito, ma le sue constatazioni non sono meno valide se ha già prestato il giuramento di perito.
Cosa cambia per voi — concretamente
Ma concretamente, cosa cambia per voi, proprietario a Saint-Pierre-des-Corps o inquilino a La Riche?
Per il giustiziabile (indagato): Se siete coinvolti in un'indagine penale e vengono effettuate constatazioni tecniche da un tecnico della polizia scientifica, non potete sistematicamente contestare tali constatazioni con la motivazione che l'interveniente non avrebbe prestato un giuramento speciale. Finché è iscritto in un elenco di periti e ha prestato il giuramento generale, le sue constatazioni sono ricevibili. Ciò riduce una possibile via di contestazione. Al contrario

