Decisione di riferimento : cc • N° 73-12.897 • 1976-05-25 • Consulta la decisione →
Immaginate: tornate a casa, a Boulogne-Billancourt, e scoprite che la vostra bella siepe di cipressi, che vi proteggeva dagli sguardi e dal vento, è ridotta in cenere. Dei bambini hanno giocato con un accendino e il fuoco si è propagato. Siete furiosi, ma anche preoccupati: quanto tempo avete per chiedere il risarcimento dei danni? Tre anni? Cinque anni? La risposta non è scontata, perché la legge distingue in base alla natura dei vegetali.
Questa decisione della Corte di cassazione del 1976 risponde precisamente a questa domanda. Essa stabilisce che dei cipressi piantati a siepe non sono "boschi e foreste" ai sensi del codice forestale. Di conseguenza, il termine speciale di tre anni previsto per i reati forestali non si applica. Il proprietario beneficia del termine ordinario di cinque anni (articolo 2224 del Codice civile) per agire in giudizio.
undefined se siete proprietari di una siepe, anche alta e densa, non siete soggetti alle regole restrittive della foresta. Potete perseguire i responsabili di un incendio per cinque anni. undefined, è che questa distinzione può valere anche per altre piantagioni: alberi da frutto, boschetti ornamentali, ecc. Ma cosa cambia esattamente per voi?
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il signor X, proprietario di una casa a Boulogne-Billancourt, aveva piantato una siepe di cipressi lungo la sua recinzione. Questi alberi, alti diversi metri, formavano uno schermo vegetale denso. Un pomeriggio, dei bambini del quartiere, giocando, hanno appiccato il fuoco alla siepe. L'incendio ha rapidamente distrutto una ventina di cipressi, causando un danno estetico e una perdita di intimità per il signor X.
I genitori dei bambini sono stati perseguiti davanti al tribunale correzionale per distruzione di piantagione mediante incendio, ai sensi dell'articolo 179 del codice forestale (divenuto L. 131-1 del codice forestale). Questo testo punisce chi causa l'incendio di boschi, foreste, lande, macchie o piantagioni. Il tribunale di primo grado ha condannato i genitori, ma ha applicato la prescrizione triennale propria dei reati forestali, ritenendo che l'azione civile fosse prescritta perché intentata oltre tre anni dopo i fatti.
Il signor X ha presentato appello. La corte d'appello di Parigi ha confermato la condanna penale, ma ha escluso la prescrizione triennale, ritenendo che i cipressi piantati a siepe non costituiscano una "piantagione" ai sensi del codice forestale, o comunque non rientrino nel regime forestale. I genitori hanno quindi proposto ricorso in cassazione, sostenendo che la siepe di cipressi era effettivamente una piantagione e che l'azione era prescritta.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione doveva risolvere una questione di qualificazione: una siepe di cipressi è una "piantagione" ai sensi dell'articolo 179 del codice forestale? Se sì, si applica la prescrizione triennale; altrimenti, vale il termine ordinario dell'articolo 1240 del Codice civile (responsabilità extracontrattuale), cioè cinque anni.
I giudici di merito (corte d'appello) avevano ritenuto che il termine "piantagioni" è generale e può applicarsi a cipressi disposti a siepe. Ma la Corte di cassazione cassa il loro ragionamento: ricorda che il codice forestale mira alla protezione dei boschi e delle foreste, e che gli alberi piantati a siepe, anche se numerosi, non rientrano in questo regime speciale. undefined, la siepe di cipressi non è una foresta, nemmeno in miniatura.
Attenzione però: la Corte non dice che i cipressi non sono piantagioni. Dice che la loro distruzione non rientra nelle previsioni dell'articolo 179 del codice forestale, perché tale articolo deve essere interpretato restrittivamente. Di conseguenza, la prescrizione triennale (termine di 3 anni) non si applica. Il proprietario può quindi agire in base alla responsabilità civile di diritto comune, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui ha conosciuto il danno.
undefined, è che questa decisione è stata resa prima della riforma della prescrizione del 2008. Oggi, il termine ordinario è di cinque anni (articolo 2224 del Codice civile), ma il ragionamento rimane valido: la prescrizione speciale dei reati forestali (articolo 9 del codice di procedura penale) non si applica alle siepi.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per il proprietario di una siepe: avete cinque anni per chiedere il risarcimento all'autore dell'incendio, che sia un bambino, un vicino o un passante. In pratica, se i vostri cipressi sono bruciati, dovete agire rapidamente, ma non siete vincolati dal termine di tre anni. Esempio: a Évry, un proprietario ha visto la sua siepe di tuie distrutta da un fuoco di giardino mal controllato. Ha potuto ottenere 2.500 € di danni dopo 4 anni, perché la prescrizione triennale non operava.
Per il locatario: se affittate una casa con giardino, siete responsabili dei danni locativi. Ma se un terzo appicca il fuoco alla siepe, spetta a voi o al proprietario perseguire il terzo. La prescrizione di cinque anni vi lascia il tempo di raccogliere le prove.
Per l'assicuratore: i contratti di assicurazione sulla casa coprono spesso gli incendi di vegetali, ma con termini di denuncia. Sappiate che potete agire in giudizio anche se l'assicurazione ha già risarcito (surrogazione).
Per i genitori di minori: siete civilmente responsabili degli atti dei vostri figli. Ma potete beneficiare di un termine di prescrizione più breve se la siepe era qualificata come foresta. Grazie a questa decisione, sarete perseguiti in base al diritto comune, con un termine di cinque anni

