Decisione di riferimento : cc • N° 87-11.806 • 1990-05-21 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Spetta al notaio che riceve l'atto autentico di vendita di un immobile informare l'acquirente di tale immobile che, secondo la legge fiscale, il pagamento dell'IVA incombe sul venditore, salvo accordo espresso delle parti circa il carico definitivo dell'imposta. Ne consegue che è soggetto a cassazione la sentenza che, per respingere l'azione di responsabilità dell'acquirente di un immobile contro un notaio per violazione di tale dovere di consiglio, ritiene che la promessa di vendita di tale immobile contenesse una clausola interpretabile come significativa, secondo l'uso in materia di vendita di immobili, che il venditore intendeva ottenere un prezzo netto di ogni onere, l'esistenza di tale uso essendo corroborata dalle disposizioni dell'articolo 1593 del Codice civile secondo cui "le spese di atto e altri accessori alla vendita sono a carico dell'acquirente", mentre l'accordo espresso delle parti circa il carico definitivo dell'imposta non risultava dai termini della promessa di vendita e l'articolo 1593 del Codice civile non poteva trovare applicazione, essendo l'IVA un elemento che grava sul prezzo convenuto con il cliente e non un accessorio del prezzo.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipate: un consiglio preventivo costa sempre meno di una lite
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📌 Questo articolo vi riguarda? L'Avv. Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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