Decisione di riferimento : cc • N° 96-20.421 • 1998-04-28 • Consulta la decisione →
Immaginate: abitate a Couzeix, tranquillo comune della periferia di Limoges, quando anni dopo una trasfusione sanguigna scoprite di essere stati contaminati dall'HIV. Vi rivolgete al Fondo di indennizzo creato appositamente per le vittime. E lì, rigetto. Il vostro fascicolo viene archiviato senza seguito, lasciando un amaro senso di ingiustizia. Cosa fare? Abbandonare? La Corte di Cassazione risponde no: questo rifiuto non vi chiude le porte del tribunale.
È esattamente ciò che è accaduto a una paziente del Centro regionale di trasfusione sanguigna di Bordeaux. La sua domanda di indennizzo essendo stata respinta dal Fondo, ha adito la giustizia per ottenere il risarcimento. La questione che si poneva era semplice: la legge del 31 dicembre 1991, che ha creato il Fondo, impedisce alle vittime di andare in giustizia dopo un rigetto?
Il 28 aprile 1998, la Corte di Cassazione ha deciso: no. L'articolo 47 di questa legge non vieta alle vittime la cui domanda è stata respinta di intentare un'azione davanti alle giurisdizioni di diritto comune. Una decisione che preserva un diritto fondamentale: quello di accesso al giudice. E che ha implicazioni ben al di là del solo HIV, poiché ricorda che le procedure speciali non devono diventare ostacoli.
I fatti: una storia come ne accadono ogni giorno
La Sig.ra X., abitante di Couzeix, aveva ricevuto una trasfusione di plasma liofilizzato fornito dal Centro regionale di trasfusione sanguigna di Bordeaux. Qualche anno dopo, scopre di essere contaminata dall'HIV. Come la legge le consente, si rivolge al Fondo di indennizzo dei trasfusi e degli emofilici contaminati, creato dalla legge del 31 dicembre 1991, nella speranza di un indennizzo rapido e senza processo.
Ma il Fondo respinge la sua domanda. Perché? I motivi esatti non sono dettagliati nella sentenza, ma si può supporre che il Fondo abbia ritenuto che il nesso di causalità con la trasfusione non fosse sufficientemente stabilito, o che altre condizioni non fossero soddisfatte. Comunque sia, la Sig.ra X. non si scoraggia. Decide di portare il caso davanti ai tribunali, citando in giudizio il Centro regionale di trasfusione sanguigna di Bordeaux per responsabilità civile.
La procedura segue il suo corso: il tribunale di grande istanza, poi la corte d'appello. I giudici di merito si dichiarano competenti ed esaminano il merito del fascicolo. Il Centro regionale di trasfusione sanguigna contesta: secondo lui, la legge del 31 dicembre 1991 ha creato una procedura esclusiva. Se il Fondo ha respinto la domanda, la vittima non avrebbe più il diritto di adire il giudice. Il caso sale fino alla Corte di Cassazione, che deve decidere questa questione di diritto.
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La Corte di Cassazione, nella sua sentenza del 28 aprile 1998, ha un ragionamento chiaro. Inizia esaminando il testo: l'articolo 47 della legge del 31 dicembre 1991. Questo testo istituisce il Fondo di indennizzo e ne definisce le regole. Ma nulla, nei suoi termini, dice che l'istanza al Fondo sia esclusiva di qualsiasi azione in giustizia. La Corte ne deduce che il legislatore non ha voluto vietare alle vittime di adire i tribunali dopo un rigetto.
Successivamente, la Corte ricorda un principio fondamentale: il diritto di accesso al giudice. Questo diritto, garantito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, può essere limitato solo da una disposizione legislativa chiara e precisa. Ora, la legge del 1991 non contiene alcun divieto espresso. Di conseguenza, la vittima conserva la possibilità di agire in responsabilità civile sulla base del diritto comune, in particolare l'articolo 1240 del Codice civile (ex articolo 1382), che obbliga a riparare il danno causato per colpa.
Non si tratta di un revirement giurisprudenziale, ma di una conferma: la Corte aveva già indicato in precedenti casi che le procedure speciali di indennizzo non chiudevano la via giudiziaria. Qui lo riafferma con forza. Gli argomenti del Centro regionale di trasfusione sanguigna, che sosteneva un'interpretazione restrittiva, vengono respinti. La Corte ritiene che la coesistenza delle due vie (Fondo e giustizia) sia possibile: il Fondo offre una soluzione amichevole, ma il suo rigetto non priva la vittima del suo diritto di agire.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete vittime di un danno corporeo legato a una trasfusione sanguigna (HIV, epatite…), questa decisione vi garantisce che potete sempre adire il tribunale anche se il Fondo di indennizzo ha respinto il vostro fascicolo. Concretamente, ciò significa che non dovete gettare la spugna. Ad esempio, prendiamo una persona domiciliata a Isle: è stata contaminata da una trasfusione effettuata in un ospedale di Limoges. Il Fondo rifiuta di indennizzarla con la motivazione che il legame con la trasfusione non è certo. Può citare in giudizio il centro di trasfusione, e i giudici esamineranno il suo fascicolo da capo a piedi.
Per i proprietari locatori, inquilini o professionisti dell'immobiliare, il collegamento può sembrare lontano. Ma il principio è trasponibile: ogni volta che esiste una procedura speciale (commissione di conciliazione, mediatore, ecc.), il suo fallimento non vi vieta di adire il giudice. Ad esempio, in materia di locazioni, se la commissione di conciliazione non riesce a raggiungere un accordo, potete sempre andare davanti al tribunale di istanza. È lo stesso meccanismo.
In pratica, se vi trovate in questa situazione, dovete: conservare tutti i documenti medici e trasfusionali; verificare i termini di prescrizione (in materia di responsabilità medica, il termine è di 10 anni dalla data di consolidamento del danno); e consultare un avvocato per valutare le vostre possibilità.

