Decisione di riferimento: cc • N° 10-18.855 • 2011-06-01 • Consulta la decisione →
Siete proprietari di un locale commerciale a Landerneau e avete appena dato disdetta al vostro locatario, una coppia divorziata. La moglie continua a gestire l'azienda, unica iscritta al registro delle imprese. L'ex marito, invece, non ha mai fatto le pratiche. Vi dite: «Poiché uno dei due co-conduttori non è commerciante, il contratto di locazione è nullo, nessuna indennità di avviamento da versare?» Grave errore. La Corte di Cassazione, con una sentenza del 1° giugno 2011, ha stabilito: dal momento che uno dei co-conduttori è iscritto e gestisce nell'interesse dell'indivisione, il locatore non può trincerarsi dietro la mancata iscrizione dell'altro per sottrarsi all'indennità. Una decisione che cambia le carte in tavola per centinaia di locazioni commerciali in indivisione post-comunitaria.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Alain e Jocelyne Y... si sono sposati in regime di comunione. Nel 1992, prendono in locazione dei locali commerciali per gestire un'azienda. Tutto bene fino al divorzio, pronunciato il 17 dicembre 1997. Da quel momento, si trovano in indivisione post-comunitaria sul contratto di locazione e sull'azienda. Jocelyne continua a gestire da sola, si iscrive al registro delle imprese. Alain, invece, rimane nell'ombra: non è commerciante, non è mai stato iscritto al RCS.
I locatori, proprietari dei muri, inviano una disdetta senza offerta di rinnovo né indennità di avviamento. Il loro argomento? Alain non è iscritto, quindi il contratto di locazione è nullo o non opponibile, e di conseguenza nessuna indennità da pagare. Jocelyne contesta la disdetta. Il tribunale di primo grado le dà torto: nessuna indennità, dice, perché uno dei co-conduttori non è commerciante. Ma la corte d'appello riforma questa sentenza. I locatori ricorrono in Cassazione. E qui, sorpresa: la Corte di Cassazione respinge il loro ricorso e conferma la sentenza d'appello. Il ragionamento è ineccepibile: poiché Jocelyne è iscritta e gestisce nell'interesse dell'indivisione, la disdetta senza offerta di rinnovo è abusiva e l'indennità di avviamento è dovuta.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
I giudici di merito, e poi la Corte di Cassazione, si basano sull'articolo L. 145-9 del Codice del commercio (che disciplina lo statuto delle locazioni commerciali) e sui principi dell'indivisione (articoli 815 e seguenti del Codice civile). In sostanza, la locazione commerciale è un contratto. Quando due coniugi lo firmano, sono entrambi titolari del diritto alla locazione. Dopo il divorzio, restano co-conduttori in indivisione. L'iscrizione al registro delle imprese è una formalità che permette di identificare il gestore, ma non è una condizione di validità del contratto di locazione per ogni co-conduttore. Ciò che conta è che la gestione sia effettiva e che profitti all'indivisione.
In questa vicenda, Jocelyne era iscritta e gestiva. Il fatto che Alain non lo fosse non impediva al contratto di locazione di produrre i suoi effetti. I locatori non potevano quindi avvalersi di questa circostanza per rifiutare l'indennità di avviamento. La Corte di Cassazione convalida il ragionamento: una corte d'appello che rileva che i co-conduttori sono in indivisione post-comunitaria e che l'ex moglie, gestendo nell'interesse dell'indivisione, è iscritta, ne deduce correttamente che i locatori non possono invocare la mancata iscrizione dell'altro per rifiutare il pagamento dell'indennità. Si tratta di una sentenza di rigetto, quindi la Corte approva la soluzione dei giudici di merito senza creare novità, ma chiarisce una zona grigia.
Gli argomenti dei locatori? Sostenevano che l'iscrizione è una condizione di fondo della locazione commerciale e che se uno dei co-conduttori non è commerciante, il contratto è nullo. Ma la Corte spazza via questo argomento: la qualità di commerciante si valuta in relazione alla gestione effettiva, non in relazione a ciascun firmatario. Un co-conduttore non iscritto può benissimo essere associato o indivisario senza essere lui stesso commerciante. L'importante è che l'azienda sia gestita da una persona iscritta.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari locatori: non potete più sperare di sottrarvi al pagamento dell'indennità di avviamento invocando la mancata iscrizione di un co-conduttore. Se uno di loro è in regola e gestisce, dovete pagare. Esempio: date disdetta a una coppia divorziata che detiene una locazione a Landivisiau. L'ex moglie è l'unica iscritta al RCS. Pensavate di risparmiare 50.000 € di indennità? Errore. Dovrete versare l'intero importo.
Per i locatari co-conduttori: se siete in indivisione post-comunitaria, assicuratevi che almeno uno di voi sia iscritto e gestisca. Questo basta a proteggere il contratto di locazione. Se siete l'ex moglie non iscritta ma il vostro ex coniuge lo è, siete coperti. Ma attenzione: se nessuno dei due è iscritto, il contratto è fragile.
Per gli acquirenti di muri: verificate sempre la situazione dei co-conduttori. Un contratto di locazione con un co-conduttore non iscritto non è nullo, ma può complicare una procedura di rinnovo o di sfratto. In una vendita di muri a Landerneau, l'acquirente deve essere informato di questa situazione per negoziare il prezzo di conseguenza.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Verificate l'iscrizione di tutti i co-conduttori fin dalla firma del contratto di locazione. Se uno di loro non è commerciante, fatelo precisare nell'atto o esigete una fideiussione solidale.
- In caso di divorzio, aggiornate il contratto di locazione. Chiedete al notaio o all'avvocato di formalizzare l'indivisione e di precisare chi gestisce. Ciò evita ogni ambiguità.
- Prima di emettere una disdetta, verificate sempre la situazione di tutti i co-conduttori. Se uno è iscritto e gestisce, l'indennità è dovuta.
- In caso di dubbio, consultate un avvocato specializzato in locazioni commerciali. Ogni situazione è unica e una consulenza personalizzata evita brutte sorprese.

