Decisione di riferimento: cc • N° 87-83.429 • 1987-11-03 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari a Parentis-en-Born e gestite personalmente la locazione del vostro appartamento. Per tenere traccia degli affitti, avete creato un piccolo file Excel con nomi, indirizzi e numeri di telefono dei vostri inquilini. Uno strumento molto pratico, penserete. Ma sapevate che questa semplice tabella può rientrare nell'ambito della legge francese "Informatique et Libertés"? La domanda che ogni proprietario si pone è: fino a dove arriva la protezione dei dati personali? La risposta si trova in una decisione fondante della Corte di cassazione del 3 novembre 1987, che ha stabilito una definizione ampia di "informazioni nominative": "le informazioni che permettono, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, l'identificazione delle persone fisiche a cui si riferiscono." Una definizione che, a quasi 40 anni di distanza, rimane la pietra angolare del nostro diritto dei dati.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Nel 1986, una persona viene perseguita dinanzi al tribunale penale per aver messo in atto un trattamento automatizzato di informazioni nominative senza effettuare la dichiarazione preventiva obbligatoria presso la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). In pratica, aveva creato un file informatico contenente dati personali senza aver rispettato le formalità previste dalla legge del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà. Il caso arriva dinanzi alla Corte di cassazione, non sul merito della colpevolezza, ma su una questione di diritto preliminare: il giudice deve sollevare una questione prioritaria di costituzionalità? La Corte dice di no, ritenendo che il reato sia materialmente configurato dal momento in cui vi è stato trattamento senza dichiarazione. Ma l'essenziale è altrove: in questa decisione, la Corte ricorda cosa sia un'informazione nominativa. All'epoca, il dibattito era acceso: era necessaria un'identificazione diretta (nome + cognome) o bastava che l'informazione potesse, attraverso incroci, identificare una persona? La Corte decide: anche indirettamente, purché l'identificazione sia possibile, l'informazione è nominativa. In altre parole, un numero di telefono, un indirizzo IP, un numero di conto bancario possono essere dati personali, anche senza il nome. Questa decisione ha avuto una risonanza considerevole, poiché ha fornito a giudici e cittadini una griglia di lettura ampia per proteggere la vita privata.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo 4 della legge del 6 gennaio 1978, che definisce le informazioni nominative. Precisa che il carattere nominativo non dipende dal supporto (cartaceo, informatico) né dal fatto che l'informazione sia direttamente associata a un nome. L'essenziale è che essa "permetta" l'identificazione. I giudici usano il verbo "permettere" in senso ampio: è sufficiente che l'informazione possa, attraverso un ragionamento o un incrocio, condurre a una persona fisica. Questo ragionamento è innovativo perché anticipa le tecnologie future. Nel 1987, non si parlava ancora di DNA, riconoscimento facciale o geolocalizzazione. Tuttavia, la definizione data dalla Corte già include queste tecniche. La Corte conferma così un'interpretazione estensiva, protettiva dei cittadini. Gli argomenti della difesa — che tentava di limitare la nozione ai soli dati direttamente identificanti — vengono respinti. Questa decisione non è né una conferma né un revirement: è una decisione di principio, la prima a dare una definizione così chiara. È stata ripresa in seguito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) nel 2016, che parla di "dato personale" con la stessa logica. Quello che pochi sanno è che questa decisione ha influenzato la giurisprudenza europea.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietari locatori a Mimizan e gestite le vostre locazioni tramite un software o un semplice file Excel, detenete dati nominativi: nome, indirizzo, telefono, RIB, importo dell'affitto. Dovete rispettare la legge: informare i vostri inquilini, dichiarare il vostro trattamento alla CNIL se necessario (o designare un responsabile della protezione dei dati), e proteggere queste informazioni. In caso di fuga o uso abusivo, potete essere perseguiti penalmente. Per un inquilino, questa decisione vi protegge: se il vostro locatore raccoglie dati senza il vostro consenso o li utilizza per altri fini (ad esempio, per inviarvi pubblicità), potete sporgere denuncia. Per un acquirente, durante una vendita, il notaio tratta i vostri dati personali; deve rispettare le stesse regole. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui un proprietario aveva pubblicato su un sito internet i nomi e gli indirizzi dei suoi inquilini per denunciarli come cattivi pagatori. Si tratta di una violazione caratterizzata della legge, passibile di una multa fino a 300.000 € e di 5 anni di reclusione. Un altro esempio: un amministratore di condominio che diffonde l'elenco dei condòmini con i loro saldi insoluti nella cassetta delle lettere di tutti. Anche in questo caso, è vietato. Se vi trovate in questa situazione, ecco

